Altri 30 giorni di accoglienza per i minori stranieri


Altri 30 giorni di accoglienza per i minori stranieri. Infatti , con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è stata aumentata la durata massima del soggiorno dei minori stranieri nel nostro Paese a 120 giorni

Il computo dei 120 giorni di permanenza deve derivare dalla sommatoria di tutti i periodi, effettivi, di permanenza nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. La durata può essere estesa su proposta del Comitato per i minori stranieri, soltanto in casi di forza maggiore e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.535/99, che individua i compiti del Comitato.
 
Il comitato ha il generale compito  preservare e tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità con i principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.

Si definisce 'minore accolto', in base al regolamento del '99, il 'minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato' non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 'di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento'.

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