Minori stranieri non accompagnati: le nuove misure sull’accoglienza temporanea sono discriminatorie e incostituzionali

In una lettera inviata il 28 luglio 2016, l’ASGI interviene nel dibattito in corso sull’approvazione delle “Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” previste all’articolo 1-ter del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2016, in queste ore in discussione al Senato.

L’art. 1-ter modifica l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza) che disciplina le misure di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: viene così previsto che, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, ove temporaneamente non siano disponibili posti nelle strutture governative di prima accoglienza o nell’ambito dello SPRAR e l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune in cui il minore si trova, il prefetto disponga, ai sensi dell’articolo 11 dello stesso decreto legislativo, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati.

A parere dell’ASGI tale previsione produrrebbe da un lato un forte disincentivo da parte dei Comuni a partecipare allo Sprar, dall’altro una disparità di trattamento a discapito dei MNSA, sotto diversi profili discriminatoria e contraria al superiore interesse del minore, in violazione della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale.

“Le oggettive e rilevanti problematiche derivanti dall’arrivo di un numero molto elevato di minori stranieri non accompagnati in tempi ravvicinati e le gravi difficoltà che le istituzioni italiane stanno incontrando nel garantire adeguata accoglienza a tutti questi minori devono essere affrontate urgentemente, ma non attraverso misure emergenziali che presentano profili di incostituzionalità, bensì nel pieno rispetto della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale in materia.”

L’ASGI fa notare che “la possibilità per un Comune di dare la propria disponibilità all’accoglienza di due o tre MSNA in una comunità per minori, senza impegnarsi nella predisposizione di un progetto SPRAR, potrebbe favorire l’ampliamento del numero di Comuni disponibili all’accoglienza, i quali dopo una prima esperienza limitata, potrebbero aprirsi alla prospettiva di entrare nello SPRAR“.

In particolare l’associazione ritiene opportuno che venga aumentato il numero di posti per MNSA attivati nell’ambito dello SPRAR, attraverso lo stanziamento di adeguati fondi da parte dello Stato e vengano adottate ulteriori misure, in termini di incentivi e/o di previsione di specifici obblighi, volte ad assicurare che i Comuni partecipino a tale Sistema.

Appare urgente – ricorda l’ASGI – ridurre la concentrazione dell’accoglienza dei MNSA in alcune Regioni (la Sicilia ad oggi accoglie circa un terzo del totale dei MNSA presenti in Italia): in mancanza di un meccanismo di distribuzione dell’accoglienza tra le Regioni come previsto per gli adulti attraverso il Tavolo di coordinamento nazionale, l’accoglienza dei msna che non vengono trasferiti nei Centri FAMI ovvero in strutture SPRAR resta a carico del Comune di arrivo/rintraccio.

Al fine di consentire un certo livello di distribuzione dell’accoglienza dei MNSA tra Regioni e Comuni, ASGI auspica che non si ricorra all’attivazione di CAS per minori, promuovendo invece la distribuzione nell’ambito del sistema di accoglienza ordinario, secondo modalità concordate nell’ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, d’intesa con la Conferenza Unificata, proponendo la seguente modifica all’art. 19, co. 3 del d.lgs. 142/15 :

“In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune, individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 16, tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.”

Nell’auspicare che l’art. 1-ter venga stralciato dal disegno di legge, l’ASGI chiede che si adottino norme e politiche volte a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema di accoglienza ordinario dei minori stranieri non accompagnati.

Leggi la lettera inviata da ASGI





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