LEGGE ZAMPA SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (TRA SODDISFAZIONE E DISINFORMAZIONE)

Alla soddisfazione per una proposta sacrosanta divenuta finalmente legge, fa da contraltare la pessima interpretazione che la stampa diffonde.

Lo scorso 28 marzo, con 375 sì e 13 no, dopo quasi 4 anni, la Camera ha approvato il ddl ’Zampa’ che riforma e sistematizza il sistema di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). Quella che ora è legge, mette ordine e fa avanzare in termini di garanzie di diritti, gli standard dei trattamenti riservati ai minorenni soli che entrano sul nostro territorio.  La nuova normativa ruota in particolare su questi argomenti: L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati; un sistema organico di accoglienza, con strutture dedicatel’attenzione al superiore interesse del minore; il diritto all’istruzione e alla salute; il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano i MSNA, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.

Stranamente, nei giorni successivi, abbiamo letto titoli e sentito reazioni – alcune vergognosamente razziste o approssimative – tutte riguardanti altro. In particolare si è sottolineato che la nuova legge avrebbe ‘garantito l’inespellibilità dei minorenni dal suolo italiano’, quando tale diritto è stato sancito dalla Convenzione del Fanciullo e ribadito, per quanto riguarda l’Italia, dall’Art. 19 del TU Immigrazione. Il principio di ‘inespellibilità’ è un sacrosanto diritto, quindi, che pre-esiste alla legge e anzi ne fornisce una base giuridica e umanitaria fondamentale. Favorire un appiattimento di un percorso complesso e un approccio innovativo – le reazioni a livello europeo sono state in gran parte positive e si parla già di ‘modello cui ispirarsi’ – sembra un’operazione inopportuna e per alcuni versi strumentale: non è un caso che, all’ignoranza del testo si sia aggiunta quella delle reazioni: dal più classico “ora ci tocca mantenerli tutti ”passando per “assisteremo all’invasione dei minorenni stranieri” fino all’estrema interpretazione che vedrebbe nel principio di inespellibilità (che ripetiamo è pre-esistente alla legge) una presunta “volontà di sostituzione di popolo italico”.
Ci chiediamo, piuttosto stupiti per l’ennesima prova di approssimazione su un tema così delicato come l’immigrazione (per giunta di minorenni soli), cosa possa condurre a simili superficialità. Tendiamo a dare, però, la solita risposta: su questo fenomeno, in Italia, si celebra il festival permanente dell’imprecisione e dell’approssimazione.

Di seguito, riportiamo in breve, i punti su cosa cambia con la nuova legge sui minori non accompagnati.

La prima significativa novità è l’essere una norma rivolta ai minori non accompagnati (come definiti dall’art.2 della legge), prima di tutto riconosciuti come bambini e adolescenti, titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori italiani e dell’Unione Europea, proprio in ragione della condizione di estrema vulnerabilità.
L’Art. 3 della nuova legge introduce esplicitamente un “divieto assoluto di respingimento alla frontiera” che non può essere disposto in nessun caso, a differenza del precedente art. 19 TU immigrazione che prevedeva la possibilità soltanto se effettuato con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.
Questa legge interviene per risolvere alcuni problemi pratici dell’accoglienza. Al fine di rispondere al problema della fuga dalle strutture di accoglienza, i tempi di permanenza nelle strutture di prima accoglienza sono stati ridotti da 60 a 30 gg. In questa fase, dovrà svolgersi l’identificazione del minore (massimo 10gg) e l’eventuale accertamento dell’età. Sempre in questa fase cruciale del processo di accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario con la presenza di un mediatore. In seguito, i msna saranno collocati in strutture SPRAR diffuse su tutto il territorio nazionale.
Tali strutture come specificato dal testo legislativo devono essere destinate esclusivamente ai minori.
L’art. 5 disciplina in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura d’identificazione del minore. Da oggi, diventa obbligatorio notificare il provvedimento sia al minore sia al tutore provvisorio, garantendo in questo modo la possibilità di ricorso. Nella fase d’identificazione è prevista la presenza di mediatori culturali, i quali dovranno seguire tutta la procedura, così da rendere edotto il minore su tutti i passaggi.  L’art. 9 istituisce un sistema informativo nazionale sui minori non accompagnati in cui confluisce la c.d. Cartella Sociale che accompagnerà il minore in tutto il suo percorso, sin dal primo colloquio nella fase di prima accoglienza.
Gli artt. 6 e 8 introducono modifiche in merito alla disciplina delle indagini familiari e del rimpatrio assistito. Per le indagini familiari ci si avvale d’idonei organismi internazionali, oggi tale compito è svolto dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Per il rimpatrio assistito, si passa dalla competenza di un organo prettamente amministrativo (Direzione Generale dell’Immigrazione) al Tribunale per i Minorenni che rappresenta l’organo costituzionalmente competente a valutare il superiore interesse del minore.
Quest’ultimo, entro tre mesi, dovrà dotarsi di un elenco di “tutori volontari” che assicureranno a ciascun minore una figura adulta di riferimento. I tutori volontari dovranno essere adeguatamente selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. L’art. 7, introducendo il comma 1-bis all’art. 2 della legge n. 183/84, obbliga gli enti locali a promuovere l’affidamento familiare, istituto prioritario rispetto a quello dell’accoglienza in strutture.
Sono introdotte solo due tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari, in sostituzione dei permessi per affidamento, integrazione, attesa affidamento, utilizzati per consuetudini o mai utilizzati. Gli articoli dal 14 al 17 prevedono maggiori tutele per il diritto alla salute e all’istruzione. Da oggi è possibile procedere all’iscrizione al SSN, anche prima che sia nominato il tutore. Riguardo al diritto all’istruzione, sono incentivate convenzioni per l’apprendistato e l’attivazione di misure specifiche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In tutte le fasi amministrative e/o giudiziarie sono introdotte disposizioni a tutela dell’ascolto del minore e il diritto a nominare un legale di fiducia, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio in ogni stato e grado del procedimento. L’art.17 stabilisce una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta attraverso uno specifico programma di assistenza.
Gli enti e le associazioni di tutela per i diritti degli stranieri, purché registrate presso il Ministero del Lavoro, potranno intervenire nei giudizi che vedono coinvolti i minori non accompagnati e ricorrere per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi e/o lesivi dei loro diritti.


Foto: Al Fadhel


E-BOOK GRATIS
SCARICA GRATUITAMENTE LA GUIDA PRATICA
I Minori Stranieri non Accompagnati



0 comments:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 

Minori Stranieri Non Accompagnati © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com