Minori non accompagnati, “dalle questure ritardi nelle risposte per scoraggiare la regolarità”


A denunciare le “pratiche non isolate”, il Laboratorio di Teoria e pratica dei diritti dell’università di Roma Tre e l’Asgi. “Ritardi fanno sì che il richiedente prossimo ai 18 anni diventi facilmente espellibile
“Nelle questure italiane, il ritardo nel dare risposta alla richiesta di permesso di soggiorno per minore età (nel caso di minori non accompagnati) per far sì che il richiedente prossimo ai 18 anni diventi maggiorenne e facilmente espellibile, non è una pratica isolata”. È quanto affermano gli studenti del Laboratorio di Teoria e pratica dei diritti dell’università di Roma Tre in una nota. Una pratica “deprecabile”, aggiungono, ma anche “un modo semplice per ‘rimuovere’ il problema, che ci fa riflettere su quanto sia complesso l’accesso ai diritti anche quando espressamente riconosciuti dalla legge”. La conferma arriva anche da Salvatore Fachile, avvocato dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), secondo cui il ritardo spesso viene “inteso come strumento per scoraggiare la regolarità”. A meno che il minore non riesca a trovare un’associazione o un avvocato che lo affianchi, la strada per il riconoscimento dei propri diritti a volte è in salite. “Spesso  - spiega Fachile – abbiamo assistito a ritardi che fanno in modo che il minore arrivi alla maggiore età e perda il diritto. Solo lo scorso anno, ho assistito personalmente ad una decina di casi”.

Nonostante queste pratiche, c’è chi invece è riuscito a spuntarla: si tratta di un ragazzo egiziano che grazie al Laboratorio dell’Università di Roma Tre si è visto riconoscere il permesso di soggiorno per minore età fino ai 21 anni. “A rafforzare la sua richiesta c’è la tutela della Convenzione dell’Aja del 1961 – spiega la nota -, secondo la quale la minore età va determinata in base alla legge del paese di appartenenza, se è più favorevole al minore. Nel caso dell’Egitto, la maggiore età si raggiunge a 21 anni”. La questione, portata di fronte al Tar del Lazio, “ha ricevuto il riconosciuto dell’illegittimità del diniego del permesso di soggiorno (T.A.R. Lazio Sez I del 19 /04/2013, n. 338), pur se con una motivazione stringata che menziona la Convenzione dell’Aja solo per il richiamo a un’altra sentenza, nella quale si legge, appunto, che “la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, e che le disposizioni della predetta Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale”. Per gli studenti del laboratorio, rispetto ai diritti dei migranti si assiste oggi in Italia “a un rovesciamento del ruolo dell’autorità che viene interpretato come garanzia del ‘limite’ dei diritti contro un loro presunto abuso anziché come garanzia all’ accesso e al loro riconoscimento”.
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