Due recenti sentenze del Giudice di Pace di Genova in materia di espulsioni ed accertamento dell'età anagrafica

La documentazione attestante l’identità, ed in particolare, l’età anagrafica, del cittadino straniero, verificata in originale, deve ritenersi autentica e valida sino a prova contraria, la quale non può essere data dall’esame Rx dell’età ossea.

È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Genova con due recenti sentenze (G.d.P. di Genova, sent. 9 maggio 2014, n. 3138, e G.d.P. di Genova, sent., 25 giugno 2014, n. 4792), con le quali, accogliendo il ricorso di due giovani ragazzi bengalesi, sono stati annullati i decreti di espulsione adottati dal Prefetto della Provincia di Genova.
Una vicenda, quella dei due giovani ragazzi, che ha inizio, come per numerosi connazionali, – anch’essi minorenni – quando, al loro arrivo in Italia, a Genova, nel 2013, in violazione della vigente normativa in materia di tutela dei minori, veniva del tutto omessa l’attivazione della procedura di tutela, così come veniva disattesa la necessaria segnalazione al Comitato dei Minori Stranieri, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impedendo in tal modo ai giovani indifesi di essere adeguatamente rappresentati ed assistiti presso le competenti sedi istituzionali presenti nel territorio, tra cui, in particolare, la Questura, rendendo così impossibile, peraltro, la loro regolarizzazione.
La Prefettura di Genova aveva così adottato i provvedimenti di espulsione dei giovani ragazzi del Bangladesh, perché, sulla base degli esami radiologici al polso, riteneva accertata la maggiore età di entrambi i ragazzi, concludendo, così, per la loro illecita presenza sul territorio italiano, perché sprovvisti di idoneo permesso.
Il Giudice di Pace ha negato la ricostruzione operata dagli organi della Prefettura, affermando, invece, come non basti l’esame RX dell’età ossea per risalire con certezza all’età anagrafica della persona.
Età anagrafica che, fino a prova contraria, è quella risultante dal documento identificativo compilato dagli organi amministrativi del paese di origine, si legge, in particolare, nella seconda delle citate sentenze (G.d.P. di Genova, sent, 25 giugno 2014, n. 4792) e che, in entrambi i casi sottoposti all’autorità giudiziaria, confermava la minore età dei ricorrenti, come tali, quindi, non espatriabili.
Del resto, come ampiamente sostenuto dalla difesa legale dei ricorrenti, gli accertamenti radiologici dell’età ossea tramite l’esame del polso non sono in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici.
In proposito, il legale dei due giovani ragazzi ha richiamato all’attenzione dei giudici la recente relazione del Prof. Ernesto Tomei (Radiologo – Professore Associato del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Università di Roma, “La Sapienza”), presentata durante la seduta della Commissione Bicamerale per l’Infanzia, tenutasi il 25 ottobre 2010, e in cui, partendo dal dato che la maturazione scheletrica è differente nelle diverse popolazioni, si evidenziava come i cd. Atlanti di Grulich e Pyle, utilizzati in Italia per l’accertamento dell’età ossea, basandosi su dati raccolti presso le popolazioni occidentali, non fossero in grado di fornire adeguati parametri in relazioni ad altre popolazioni.
In questo senso, si è cosi espresso anche il Giudice di Pace di Genova che, facendo proprie le difese del ricorrente, ha confermato che gli esami radiologici sul polso per accertare l’età ossea “non tengono in conto le differenze presenti per esempio nelle varie etnie orientali dove l’apparato scheletrico presenta una specifica differenza rispetto alle popolazioni occidentali” (G.d.P. Genova, sent. 9 maggio 2014 n. 3138).
Non potendosi individuare con precisione l’età della persona, ma residuando sempre un margine di errore, tali esami non possono, dunque, ritenersi in grado di garantire quella certezza scientifica e giuridica richiesta dalla particolare e delicata natura dei fondamentali interessi che vengono in gioco nelle procedure di espatrio.
Nei casi di dubbio, del resto, non si dovrebbe procedere all’espulsione, dando, al contrario prevalenza a quel principio di presunzione, già previsto dall’art. 8, comma 2 D.P.R. 22 settembre 1988, che, in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, secondo cui “qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sull’età del minore, questa è presunta ad ogni effetto”.
Un’esigenza di certezza, peraltro, recepita da tempo anche dal Ministero dell’Interno, che con Circolare del 9 luglio 2007 ha osservato come “l’esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione”.
Preoccupazioni queste fatte proprie anche dal Parlamento dell’Unione Europea, in particolare con la Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati in UE (2012/2263 -INI), con cui è stata affermata la centralità per l’Unione Europea e per gli Stati membri dell’obbligo di proteggere i diritti dei bambini.
Avv. Alessandra Ballerini

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