Pubblicato il Rapporto 2012-2013 sul monitoraggio dell'applicazione della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza

Le diverse problematiche e raccomandazioni segnalate in tema di minori stranieri dal Gruppo di Lavoro.
 
 
Il Gruppo CRC ha lanciato il Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2012-2013, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, del Vice Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra e dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Spadafora.

Quest’anno hanno lavorato alla stesura dei 51 paragrafi del Rapporto, 113 operatori del terzo settore, rappresentanti delle 82 associazioni che fanno parte del Network, attivo ormai dal 2001. Purtroppo le raccomandazioni rivolte alle istituzioni italiane alla fine di ogni paragrafo continuano ad essere molte e alcune reiterano ciò che il Gruppo CRC ha raccomandato nel Rapporto precedente, sottolineando che poco è stato fatto in questo ultimo anno per assicurare una efficace e omogenea attuazione della CRC in Italia.

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo Settore, tra cui l'ASGI, che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.

Il 6° Rapporto CRC viene pubblicato all’inizio della XVII legislatura con un nuovo Governo appena insidiato.


In tema di minori stranieri il Rapporto segnala diverse problematiche.

Numeri
I minori di 18 anni nati in Italia da cittadini stranieri sono ormai poco più di 500.000. I minori rappresentano il 23,9% dei 3.637.724 cittadini non comunitari, percentuale in aumento rispetto all’anno precedente (21,5%). Al 31 dicembre 2012 risultavano essere 7.575 i minori stranieri non accompagnati segnalati alla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Diritto alla cittadinanza: la necessità di una riforma normativa e di una chiara informazione
Il Gruppo CRC chiede al Parlamento di attuare una riforma della Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri nati in Italia e per i minori arrivati nel nostro Paese in tenera età.

Per quanto riguarda l’accesso alla cittadinanza peri minori stranieri nati in Italia o arrivati sul territorio da bambini, il principio ispiratore dell’attuale Legge sulla cittadinanza 91/1992 è lo jus sanguinis, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza se uno dei genitori è italiano; la norma prevede che il minore nato in Italia da cittadini stranieri possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno da questo, di voler acquisire la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2). Può però spesso accadere che i neo maggiorenni di origine straniera, non essendo a conoscenza di tale limite temporale, non presentino la domanda in tempo, perdendo così la possibilità di riconoscimento di questo diritto.L’eccessiva rigidità della norma, solo in parte stemperata dalle due successive Circolari del Ministero dell’Interno del 2002 e 2007, esclude di fatto dalla possibilità di accesso alla cittadinanza molti minorenni di seconda generazione, nati e vissuti in Italia ma che non posseggono le caratteristiche richieste di residenza legale e continuativa. Inoltre, la Legge 91/1992 non contempla nessuna disposizione di acquisto della cittadinanza nel caso dei minori, figli di genitori stranieri, arrivati in Italia da piccoli. Per loro, una volta divenuti maggiorenni, non è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, se non attraverso i canali già previsti per gli adulti (10 anni di residenza o matrimonio).
Un ulteriore profilo di incoerenza della Legge 91/1992 riguarda la possibilità per il minore straniero di “seguire” la cittadinanza del genitore straniero che diventi cittadino italiano.In tal caso il figlio minore diventa cittadino italiano solo se convive con il genitore che ha acquistato lo status civitatis italiano; la convivenza è comprovata, secondo gli Uffici comunali, solo con la residenza anagrafica. In tal modo, tuttavia, non si tiene conto dell’effettivo legame del figlio con il genitore, il quale può, ad esempio, essere separato dall’altro genitore ma avere un rapporto stretto con il figlio, oppure vivere lontano per ragioni di lavoro, ecc.In questi casi, il genitore non può trasmettere la cittadinanza al figlio. Evidente è l’irragionevolezza di una simile disposizione, che crea una discriminazione e una incolpevole penalizzazione del figlio che non vive con il genitore separato divenuto cittadino italiano.
Un ultimo aspetto di criticità della Legge 91/1992, riguarda l’ostacolo derivante dall’impossibilità di effettuare il giuramento richiesto per l’attribuzione della cittadinanza da parte di persone di minore età affette da qualsiasi tipo di patologia che limita la capacità di intendere e di volere. In questi casi, lo straniero non vien ritenuto idoneo ad effettuare il giuramento e dunque ad accedere alla cittadinanza italiana, in quanto considerato inidoneo
a manifestare autonomamente la propria volontà. Il diritto alla cittadinanza rientra tra i diritti personalissimi della persona, per cui l’intenzione di acquisirla o rinunciarci può essere espressa solo dal diretto interessato e si ritiene che nemmeno un procuratore legale possa sostituirsi all’interessato per esprimere detta volontà, nel caso l’aspirante alla cittadinanza italiana abbia tali caratteristiche.

Diritto di registrazione alla nascita
Il gruppo CRC chiede al Parlamento di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori.

Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio.A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione(registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa.

Accesso ai servizi sanitari per i minori stranieri

Il Gruppo CRC raccomanda alle Regioni e Province Autonome di prevedere l’iscrizione obbligatoria al SSN con l’attribuzione del Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale a prescindere dalla loro condizione giuridica (STP137) come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome italiane” e di estendere tale opportunità ai minori comunitari in possesso di codice ENI138 o analogo.

Con l’approvazione dell’Accordo per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari (Conferenza Stato-Regioni del 20/12/2012), infatti, si  è compiuto un rivoluzionario passo avanti nella storia dell’assistenza sanitaria al bambino migrante: è stata sancita l’iscrizione obbligatoria al SSN dei “minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno”. È da sottolineare che non si tratta di una nuova legge, ma del livello interpretativo di norme esistenti. Quanto alla forza giuridica di tale atto, occorre tenere presente che l’art. 4 D. lgs. 281/1998 dispone che l’accordo si perfeziona con l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni: non sono richiesti, dunque, ulteriori passaggi per il suo perfezionamento. L’effetto giuridico dell’accordo è quello di vincolare le parti stipulanti (Stato, Regioni e Province) agli impegni assunti, nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione.

Minori stranieri non accompagnati:il diritto alla protezione e all'accoglienza

No ai rimpatri collettivi

Il Gruppo CRC raccomanda al Governo e, in particolare, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Autonomie Locali, di cessare immediatamente le pratiche di respingimento collettivo dalle coste siciliane e di riammissione verso la Grecia dai porti dell’Adriatico, garantendo l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in un sistema nazionale per la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, finanziato con uno specifico fondo pluriennale, che tenga conto delle disponibilità dei posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e che sia collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza volti anche ad evitare che i Comuni possano ricorrere all’uso di strutture inadeguate invocando presunte emergenze e ricorrendo a decisioni non fondate su alcuna base giuridica.
Destano, infatti, massima preoccupazione i casi di illegittima riammissione in Grecia di minori non accompagnati intercettati a bordo di traghetti arrivati nei porti di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Sulle coste siciliane si ripetono sistematici episodi di rimpatri collettivi, in cui i cittadini egiziani e tunisini, tra cui anche potenziali richiedenti asilo, vengono costretti a fare ritorno nel proprio paese senza alcuna tutela e in violazione delle più basilari garanzie giuridiche. Non può escludersi che tra questi possano esservi dei minori, data l’impossibilità, anche per le organizzazioni umanitarie, di contattare i cittadini stranieri prima che vengano forzatamente rimpatriati.

Procedure omogenee di accertamento dell'età
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, Il Gruppo CRC chiede di adottare a livello nazionale procedure omogenee per l’accertamento dell’età basate su metodi di indagine multidisciplinari e a tal fine individuare le strutture idonee a svolgere tali accertamenti medici, chiarendo che vi si deve  ricorrere solo in caso di dubbio fondato sull’età e solo qualora non sia possibile determinare altrimenti l’età del soggetto, rispettando inoltre il divieto di ricorrere a una seconda valutazione dell’etàsenza un specifico e individuale ordine della magistratura.

Nel corso del 2012 non vi sono stati rilevati cambiamenti in materia di accertamento dell’età e di nomina del tutore, così come auspicato dal Gruppo CRC nel precedente Rapporto. Per quanto concerne l’accertamento dell’età si rileva, in particolare, con preoccupazione, non solo la mancata formale adozione a livello nazionale del c.d. Protocollo Ascone, ma anche l’uso sempre più diffuso e sistematico dell’accertamento medico dell’età tramite radiografia del polso.

Nomina e formazione dei tutori dei Minori stranieri non accompagnati
Il Gruppo CRC richiede al Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza di assicurare che entro la fine del 2013 il Parlamento, il Governo e il Ministero di Giustizia approvino una Legge che istituisca presso le sedi giudiziarie albi e/o elenchi riservati ai tutori volontari nonché la stipula di protocolli di intesa che li rendano operativi, e che preveda la formazione inter-disciplinare dei tutori dei minori stranieri non accompagnati.

Rispetto alla nomina dei tutori preoccupa invece non solo il ritardo nella nomina, con conseguenti gravi pregiudizi per l’esercizio dei diritti dei MSNA specialmente se richiedenti protezione internazionale, ma anche l’inadeguatezza delle persone incaricate di svolgere tale incarico a causa della mancanza di formazione specifica.

Minori di minoranze etniche: i minori rom, sinti e camminanti


Il Gruppo CRC chiede al Ministero dell’Interno e Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione di assicurare l’attuazione e il monitoraggio della Strategia Nazionale d’inclusione dei rom, in particolare abbandonando l’approccio emergenziale, prevalentemente sorretto dalla logica della sicurezza e del controllo, e destinando le risorse economiche legate alla dichiarazione dello stato di emergenza in favore di interventi di inclusione sociale di medio-lungo periodo.
Al Governo e agli Enti Locali  il Gruppo CRC chiede di perseguire il definitivo superamento dei “campi nomadi” attraverso una politica abitativa tesa all’integrazione.
Al Ministero dell’Interno  si chiede di risolvere, di concerto con Prefetture, Questure, Rappresentanze diplomatiche, la questione degli “apolidi di fatto” attraverso la concessione della cittadinanza italiana o favorendo comunque la loro regolarizzazione.


Nonostante alcune buone prassi, l’Italia è tuttora oggetto di numerose critiche da parte delle istituzioni internazionali. La politica dei campi nomadi, con poche eccezioni, non esiste in altri Paesi europei. La precarietà delle condizioni abitative e l’emarginazione fisica e sociale precludono il pieno godimento dei diritti dei minori rom e sinti, inclusi quelli all’istruzione e alla salute. A tutt’oggi continuano gli sgomberi e i trasferimenti forzati delle comunità rom dagli insediamenti “abusivi” in cui vivono.Nella maggior parte dei casi chi subisce lo sgombero non riceve alcuna sistemazione alloggiativa alternativa. Tra le persone sgomberate
vi è un’alta presenza di minori,
 costretti ad abbandonare in pochissimo tempo la propria casa e le proprie cose e a interrompere la frequenza scolastica. Secondo le informazioni raccolte da una delle associazioni del Gruppo CRC, in alcuni casi alle donne rom sgomberate sarebbe stata imposta la sottoscrizione di un documento in cui si legge: “Confermo che sono stata informata che se non sarò in grado di garantire ai miei figli un luogo di dimora salubre e sicuro [...] la Pubblica Autorità, ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile, dovrà intervenire a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia per il loro immediato collocamento in luogo sicuro...”
Circa la metà dei minori rom, sinti e camminanti sono cittadini italiani,  mentre il 20-25% proviene da altri Stati dell’UE (per lo più dalla Romania) e il resto da paesi non UE (soprattutto ex Jugoslavia). Tra quanti non hanno il permesso di soggiorno molti sono apolidi di fatto: molti minori rom, pur essendo nati e cresciuti in Italia (ciò vale almeno per 15.000 di loro)126, non sono cittadini italiani;  allo stesso tempo, proprio per essere nati e cresciuti in Italia, difficilmente ottengono lo status di cittadinodel paese di origine dei propri genitori. Questa condizione di apolidia de facto non sempre è sufficiente a ottenere il riconoscimento dello status di apolide de jure, in quantol’attuale normativa rende difficile accedere sia all’accertamento in via amministrativa che a quello in via giudiziaria e nella valutazione delle domande spesso sono adottati criteri molto restrittivi.

Il Gruppo CRC auspica che ogni istituzione possa, nel proprio ambito di intervento, cogliere l’importanza e l’urgenza delle criticità sollevate ed adoperarsi al fine di risolverle, anche facendosi carico delle raccomandazioni riportate nel Rapporto e si impegna a promuovere il dibattito sulla tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per favorire i cambiamenti raccomandati nel 6° Rapporto al fine di risolvere in tempi brevi alcune delle criticità più rilevanti e urgenti del nostro Paese.

asgi.it
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