La figura del Tutore di un minore straniero non accompagnato

In base alla normativa vigente, in Italia un minore non è in grado di esercitare i propri diritti in quanto “incapace di agire” e questo vale anche per un quasi maggiorenne. Se al dato anagrafico si considera anche il fatto che il soggetto in questione è uno straniero, non accompagnato, ossia nel nostro Paese in assenza dei genitori o di adulti giuridicamente nominati di lui responsabili, in questo caso occorrerà individuare un tutore. Tale figura è indispensabile per garantire che il giovane non venga privato dei propri diritti, come stabilito dall’art. 343 del Codice Civile.

In tali circostanze, sarà il Giudice Tutelare il quale, messo al corrente della condizione del minore in oggetto, dovrà nominare un tutore, che in genere sarà un avvocato o una figura che opera nel sociale, come uno psicologo o un assistente sociale.
Il Tutore dovrà giurare di fronte al Giudice di esercitare l’ufficio assegnatogli con fedeltà e diligenza ed entro pochi giorni dalla nomina inizierà con l’inventario dei beni, mentre ogni anno dovrà presentare un resoconto sulle condizioni del minore.
Nel caso in cui il tutore sia uno psicologo, questi non potrà svolgere alcuna funzione terapeutica sul giovane e le sue competenze potranno valere solo da garanzia della sua affidabilità. In caso contrario, violerebbe il codice deontologico e la normativa vigente, la quale prevede che uno psicologo non possa prendere in carico un minore di cui è allo stesso tempo tutore.
Tale figura sarà dunque tenuta ad occuparsi del minore, impegnandosi per far valere i diritti di quest'ultimo. Dovrà quindi avviare le pratiche in Questura per il permesso di soggiorno; iscrivere il minore al SSN e dare il consenso ai trattamenti medici che potranno riguardarlo. Occuparsi della sua iscrizione a scuola, ad attività ricreative, sportive od eventualmente, lavorative. Sarà tenuto a rappresentarlo legalmente nelle eventualità che lo richiedono o in caso incorra in situazioni penali e assisterlo se intende impugnare la decisione di rimpatrio. Inoltre, dovrà amministrarne i beni in modo affidabile e coscienzioso. Tutto ciò varrà fino al compimento della maggiore età del minore.
Nel caso in cui, malauguratamente, il tutore risulti inadeguato nel suo ruolo, potrà essere sospeso e rimosso dall'incarico dal Giudice Tutelare.
Un tutore potrà accettare più di un incarico alla volta e seguire contemporaneamente più di un minore e sarà tenuto ad essere reperibile in ogni momento, in quanto potrebbe essere richiesto il suo consenso in qualsiasi situazione di emergenza, che, in quanto tale, è imprevedibile.
L'incarico comporta un impegno a lungo termine e diverse responsabilità ma non prevede alcun compenso. Pertanto sarà svolto da un adulto disponibile a farsi carico di un minore che ha bisogno del suo aiuto per districarsi in un Paese che non è il proprio, in cui le Leggi, le regole e i modi di pensare sono per lui nuovi rispetto a quelli a cui era abituato.
Fonte: La figura del Tutore di un minore straniero non accompagnato - Di Laura Tirloni 

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