Minori stranieri non accompagnati : aspetti giuridici.


La normativa italiana di riferimento appartiene in parte alla normativa riguardante i minori (come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, il Codice Civile, la legge 184/83 e la 149/01 sull’affidamento e l’adozione), in parte alla normativa sull’immigrazione (come il Testo Unico sull’immigrazione 286/98, la legge 189/02, cosiddetta legge Bossi Fini, e i relativi regolamenti di attuazione D.P.R. 394/99 e successivi), in parte alla normativa riguardante specificamente i minori non accompagnati (come il regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99).

I minori stranieri non accompagnati sono quei ragazzi che la legislazione internazionale definisce come « cittadini di stati terzi di età inferiore ai diciotto anni che facciano ingresso nei territori dell’Unione Europea non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non siano effettivamente presi in custodia da tali soggetti» e che la legislazione nazionale tratteggia come « minori non aventi cittadinanza italiana o d’altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si ritrovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi d’assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d’altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».
Prima dell’intervento normativo si erano usati altri termini (minori soli, adolescenti non affidati, grandi minori stranieri…) per definire quegli adolescenti stranieri, che avevano cominciato a giungere nel nostro Paese alla fine degli anni ’80 e soprattutto nei primi anni ’90, a seguito della mutazione del fenomeno migratorio con gli arrivi di massa (gli albanesi nel 1991, per primi) e con il richiamo di giovani stranieri, provenienti principalmente dai paesi dell’est europeo e del nord Africa, anche al di fuori dello stretto nucleo familiare.
L’inizio della rilevazione della presenza dei minori stranieri nonaccompagnati in Italia risale all’anno 2000, epoca in cui il Comitato minori stranieri non accompagnati ha iniziato la propria attività.
Dal 2000 ad oggi si stima che in Italia vi siano state circa 50 mila segnalazioni(ultimi dati).
Tuttavia, occorre sottolineare che i minori che compaiono nelle statistiche sono solo una parte dei minori non accompagnati realmente presenti nel territorio italiano.
Le segnalazioni che confluiscono nella banca dati istituita presso il Comitato minori stranieri  si riferiscono ai soli minori stranieri rintracciati nel territorio nazionale e che sono titolari di un permesso di soggiorno “per minore età”.
Va da sé, dunque, che in questi dati non è contemplato il numero di minori che, arrivati in Italia, sfuggono alle segnalazioni e gravitano intorno ai circuiti della clandestinità supportati dalle reti di connazionali: sui minori clandestini mancano stime affidabili.
Questa realtà, pur evadendo le statistiche ufficiali, si rende particolarmente visibile nei dati riguardanti le presenze dei minori stranierinon accompagnati nelle strutture per la giustizia minorile (www.giustizia.it, alla voce «Statistiche»).
I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengano a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato devono segnalarlo al Comitato per i minori stranieri.
La segnalazione deve contenere tutte le informazioni disponibili, tra cui: le generalità, la nazionalità, le condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento e il luogo di provvisoria dimora del minore, le misure adottate, informazioni circa i familiari del minore, le condizioni di vita, gli studi, e le attività di formazione svolte in Italia.
L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore (regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 5; Linee Guida del Comitato per i minori stranieri dell’11.1.2001; circolare del Ministero dell’Interno del 14.4.2000) .
In base alla legge 184/83, art. 9 e al regolamento di attuazione del T.U. 286/98, art. 28, inoltre, se il minore è in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro il quarto grado, deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
La legge 184/83 (come modificata dalle legge 476/98) stabilisce inoltre, in modo assai poco chiaro che, se il minore straniero non è accompagnato da parente entro il quarto grado, deve essere segnalato al Tribunale per i minorenni che, ove ne sussistano i presupposti, interviene disponendo provvedimenti necessari in caso di urgenza: l’affidamento o l’adozione; ovvero segnala il minore alla Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunicherà il nominativo al Comitato per i minori stranieri (in base al regolamento di attuazione della legge 476/98, D.P.R. 492/99, art. 18).
Non è chiaro, infine, se i minori stranieri non accompagnati debbano sempre essere segnalati anche al Giudice Tutelare.

LEONARDO CAVALIERE

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