La normativa italiana di riferimento appartiene in parte alla
normativa riguardante i minori (come la Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989, il Codice Civile, la legge 184/83 e la 149/01
sull’affidamento e l’adozione), in parte alla normativa sull’immigrazione (come
il Testo Unico sull’immigrazione 286/98, la legge 189/02, cosiddetta legge
Bossi Fini, e i relativi regolamenti di attuazione D.P.R. 394/99 e successivi),
in parte alla normativa riguardante specificamente i minori non accompagnati
(come il regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99).
I minori stranieri non accompagnati sono quei ragazzi che la
legislazione internazionale definisce come « cittadini di stati terzi di età
inferiore ai diciotto anni che facciano ingresso nei territori dell’Unione
Europea non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge
o alla consuetudine e fino a quando non siano effettivamente presi in custodia
da tali soggetti» e che la
legislazione nazionale tratteggia
come « minori non aventi cittadinanza italiana o d’altri Stati dell’Unione
Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si ritrovano per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi d’assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o d’altri adulti per loro legalmente responsabili in base
alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».
Prima dell’intervento normativo si erano usati altri termini
(minori soli, adolescenti non affidati, grandi minori stranieri…) per definire
quegli adolescenti stranieri, che avevano cominciato a giungere nel nostro
Paese alla fine degli anni ’80 e soprattutto nei primi anni ’90, a seguito
della mutazione del fenomeno migratorio con gli arrivi di massa (gli albanesi
nel 1991, per primi) e con il richiamo di giovani stranieri, provenienti
principalmente dai paesi dell’est europeo e del nord Africa, anche al di fuori
dello stretto nucleo familiare.
L’inizio della rilevazione della presenza dei minori stranieri nonaccompagnati in Italia risale all’anno 2000, epoca in cui il Comitato minori
stranieri non accompagnati ha iniziato la propria attività.
Tuttavia, occorre sottolineare che i minori che compaiono nelle
statistiche sono solo una parte dei minori non accompagnati realmente presenti
nel territorio italiano.
Le segnalazioni che confluiscono nella banca dati istituita presso
il Comitato minori stranieri si
riferiscono ai soli minori stranieri rintracciati nel territorio nazionale e
che sono titolari di un permesso di soggiorno “per minore età”.
Va da sé, dunque, che in questi dati non è contemplato il numero
di minori che, arrivati in Italia, sfuggono alle segnalazioni e gravitano
intorno ai circuiti della clandestinità supportati dalle reti di connazionali:
sui minori clandestini mancano stime affidabili.
Questa realtà, pur evadendo le statistiche ufficiali, si rende
particolarmente visibile nei dati riguardanti le presenze dei minori stranierinon accompagnati nelle strutture per la giustizia minorile (www.giustizia.it, alla voce «Statistiche»).
I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli
enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che
vengano a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato
devono segnalarlo al Comitato per i
minori stranieri.
La
segnalazione deve contenere tutte le informazioni disponibili, tra cui: le
generalità, la nazionalità, le condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento e
il luogo di provvisoria dimora del minore, le misure adottate, informazioni
circa i familiari del minore, le condizioni di vita, gli studi, e le attività
di formazione svolte in Italia.
L'identità
del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario
attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese
di origine del minore (regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 5;
Linee Guida del Comitato per i minori stranieri dell’11.1.2001; circolare del
Ministero dell’Interno del 14.4.2000) .
In base alla legge 184/83, art. 9 e al regolamento di attuazione
del T.U. 286/98, art. 28, inoltre, se il minore è in stato di abbandono o
accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro
il quarto grado, deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni.
La legge 184/83 (come modificata dalle legge 476/98) stabilisce
inoltre, in modo assai poco chiaro che, se il minore straniero non è
accompagnato da parente entro il quarto grado, deve essere segnalato al
Tribunale per i minorenni che, ove ne sussistano i presupposti, interviene
disponendo provvedimenti necessari in caso di urgenza: l’affidamento o
l’adozione; ovvero segnala il minore alla Commissione per le adozioni
internazionali, che a sua volta comunicherà il nominativo al Comitato per i minori
stranieri (in base al regolamento di attuazione della legge 476/98, D.P.R.
492/99, art. 18).
Non è chiaro, infine, se i minori stranieri non accompagnati
debbano sempre essere segnalati anche al Giudice Tutelare.
LEONARDO CAVALIERE