Minori Stranieri non Accompagnati: avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di stabilire una nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei confronti dei minori e garantisca un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.


  • La definizione di minore straniero non accompagnato
  • Sistema di accoglienza
  • Diritti dei minori
  • Attività parlamentare
Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne senza cittadinanza italiana (o di altro Paese dell’Unione Europea) che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Le misure in favore dei minori non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), nonchè nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) e nel D.P.C.M. n. 535 del 1999. Norme specifiche riguardano i minori non accompagnati c.d. "richiedenti asilo" e sono previste dall'art. 19, D.Lgs. 25 del 2008, dall'art. 28 del D.Lgs. 251/2007 e dalla direttiva Ministero dell’interno del 7 dicembre 2006.
Il quadro normativo vigente, come già evidenziato nel documento conclusivodella Commissione bicamerale per l'infanzia approvata in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva nel 2009, presenta alcuni nodi critici e alcune lacune. Anche il Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con larisoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere.
Per quanto riguarda le dimensioni del fenomeno trattato, secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel consueto report bimestrale, i minori non accompagnati non richiedenti asilo segnalati in Italia alla fine di marzo 2014 erano 7.865, di cui 1.966 irreperibili.
L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine nazionale che coinvolge tutti i Comuni italiani ai quali spetta la tutela e l'accoglienza dei minori non accompagnati presenti nel territorio. I dati quantitativi e qualitativi raccolti sul fenomeno sono disponibili nell'ultimo rapporto pubblicato (2014).
Sul tema la I Commissione della Camera ha avviato l'esame del progetto di legge A.C. 1658 (on. Zampa ed altri) che si propone di innovare la disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati nei suoi principali aspetti, sia introducendo nuove disposizioni laddove la normativa vigente presenta alcune lacune, sia modificando gli aspetti di maggiore criticità emersi negli anni, specie in riferimento al sistema dell'accoglienza dei minori, anche sulla base delle esperienze positive di alcune realtà locali.
Le novità principali della proposta riguardano tre aspetti: la definizione di minore straniero non accompagnato, le misure per l'accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori.

La definizione di minore straniero non accompagnato
La proposta individua una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, con la quale si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2).
In tal modo, la nozione di minore straniero non accompagnato diventa più ampia,in quanto ricomprende anche i minori non accompagnati "richiedenti asilo", che attualmente sono esclusi dalla definizione, così come dalla competenza della Direzione generale per l'immigrazione del Ministero del lavoro (ex Comitato), in quanto oggetto di previsioni normative specifiche.In secondo luogo, vengono inclusi nell'ambito di riferimento della legge anche i minori non accompagnati che siano cittadini di un Paese dell'Unione europea, ai quali, sebbene non inclusi nella nuova definizione normativa, si possono applicare le relative disposizioni introdotte con la stessa proposta (art. 1).
Tra i principi, la proposta conferma il divieto di espulsione del minore già previsto dall'art. 19, co. 2, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico), mentre introduce la possibilità di rinviare il minore nel Paese di provenienza non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato il superiore interesse del minore al riaffidamento ai familiari (art. 3).

Sistema di accoglienza
La proposta di legge A.C. 1658 introduce tre novità di rilievo per quanto riguarda la garanzia delle misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
  1. introduce nuove modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera e attribuisce ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate il diritto di accedere ai primi servizi di accoglienza e di prendere contatto diretto con i minori;
  2. stabilisce il diritto di ogni minore di accedere ad un servizio di prima assistenza (ossia offerta di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, incluse l'informazione legale e la mediazione culturale) e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza (struttura autorizzata ad accogliere il minore per un massimo di 72 ore, al fine di consentire le operazioni di identificazione), rinviando ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione (art. 4);
  3. istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in modo da sostenere l'attività attualmente svolta dai servizi sociali dei Comuni (art. 13). In particolare, il Sistema ha il compito di individuare la struttura di accoglienza più idonea nelle ipotesi in cui, non essendo possibile l'affidamento presso una famiglia, il minore debba essere affidato ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di assistenza, ex art. 2, co. 2, legge 183/1984. Il funzionamento del Sistema si basa sulla consultazione di un sistema informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, in grado di segnalare i posti disponibili a livello nazionale. E' il Ministero del lavoro a dover monitare le strutture e la loro rispondenza alle informazioni rese in sede di accreditamento, pena la cancellazione dal sistema.
Diritti dei minori
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la proposta interviene su diversi aspetti della disciplina.
Innanzitutto, rende omogenee le procedure di segnalazione e identificazione dei minori sul terriotrio, che attualmente sono oggetto di diverse disposizioni normative e di differenti prassi al livello nazionale e locale (artt. 5 e 6). Con questo obiettivo, viene introdotta una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.
Un secondo ambito di intervento (artt. 7 e 9) riguarda le modifiche alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione generale del Ministero del lavoro (ex Comitato per i minori stranieri) anche nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. In materia, la proposta A.C.1658 semplifica e rende più celere l'attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompargnati, la proposta prevede l'istituzione sia di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; sia di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 8 e 12).
Ulteriori novità riguardano il permesso di soggiorno che può essere rilasciato ai minori non accompagnait. Il testo della proposta semplifica la normativa vigente, prevedendo due tipologie di permesso di soggiorno: quello per età e quello per motivi familiari. Quanto al primo, le novità sono rappresentate, in primo luogo, dal fatto che tale permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore; in secondo luogo, è previsto che abbia validità fino al compimento della maggiore età. Per quanto riguarda il permesso per motivi familiari, la proposta estende le ipotesi in cui può essere rilasciato ai seguenti casi: minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano; e minore ultraquattordicenne affidato, o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante. La proposta, infine, intendeeliminare la previsione del permesso per integrazione del minore, che ha avuto scarsa applicazione.
Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare:
  • viene estesa la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale,che la normativa vigente rende obbligatoria per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (art. 15);
  • è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee afavorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 16);
  • sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 17) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 18).
Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta o quelli che hanno terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età, che abbiano dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale (artt. 19 e 21).

Attività parlamentare
Alla Camera sono state discusse alcune mozioni e una risoluzione concernenti iniziative in relazione all'operazione Mare Nostrum e al rafforzamento dei controlli alle frontiere. In particolare, tra gli atti approvati dall'Assemblea il 16 maggio 2014 si segnalano la mozione 1-00466 e la risoluzione 6-00073, che impegnano il Governo, rispettivamente, a implementare con la massima priorità il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati, impedendo che tali soggetti possano essere posti, anche temporaneamente, in «centri informali» di grandi dimensioni e, ad assumere iniziative per garantire, con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, adeguate risorse da destinare ai comuni cui compete il compito di prima accoglienza e della successiva assistenza, istituendo un capitolo di spesa ad hoc.

Dossier pubblicati

Relativamente alla proposta n.1658, che persegue la finalità di affrontare e risolvere le problematiche relative la condizione dei minori soli, assolutamente condivisibile, crediamo che debba essere meglio chiarita la premessa della parità di trattamento tra i minori, evitando di introdurre una normativa speciale per i minori stranieri non accompagnati, rischiando di allontanare la condizione di tali minori da quelli italiani, in violazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.198/2003, con la quale si affermavano i principi di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani.

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