Il cittadino Bengalese K.H minorenne, nato in Bangladesh il 7.3.1997, faceva ingresso in Italia, alla fine del mese di giugno 2014, fuggendo dal proprio Paese e presentava alla competente Questura di Genova richiesta di permesso di soggiorno per minore non accompagnato; la P.A., venuta a conoscenza della presenza sul Territorio nazionale, di un minore non accompagnato, in violazione di specifiche normative di legge, ometteva di disporre l’apertura di una procedura di tutela impedendogli in tal modo di farsi correttamente rappresentare presso le opportune sedi istituzionali ivi compresa la Questura di Genova, né veniva prospettata al minore la possibilità di chiedere protezione umanitaria nel nostro Paese, attesa la gravissima e documentata violazione dei diritti umani in Bangladesh; in data 22.7.14 il minore K.H. veniva convocato in Questura per essere sottoposto ai raggi Rx del polso ed agli esami fotodattiloscopici, all’esito dei quali veniva dichiarato maggiorenne; in data 23.7.2014 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio.
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, allegando l’originale dell’atto di nascita del minore rilasciato dall’ufficio anagrafe della Repubblica del Bangladesh attestante la minore età del ricorrente, ed evidenziava l’inattendibilità degli esami radiologici richiamando un estratto della relazione resa dal Prof. Ernesto Tomei (Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza” sentito in qualità di massimo esperto in materia anche nella seduta della Bicamerale Infanzia del 25 ottobre 2010) a tenore della quale: ”L’atlante dell’età ossea di Greulich e Pyle, è il più comunemente usato per la pratica clinica. Il test di Tanner e Whitehouse appare per alcune aspetti più dettagliato ma è meno usato perché considerato più farraginoso. Entrambi si basano sulla radiografia mano/polso (…...) In riferimento alla situazione Italiana ed Europea bisogna considerare che la presenza di immigrati di diversa provenienza rende comunque problematico l’uso di questi atlanti. E’ stato anche proposto di vietarli per legge. Una ricerca su più popolazioni appare complessa e potrà tuttavia essere programmata solo successivamente ad uno studio della popolazione presente in Italia”.
In sede di ricorso la scrivente difesa richiamava inoltre la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2013, sulla situazione dei minori non accompagnati nella UE (2012/2263(INI)) riportandone il testo e sottolineando come l’espulsione del minore straniero ne costituisca una gravissima violazione: “considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati; considerando che le ragioni dell’arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.; considerando che è opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici; considerando che l’arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l’Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno; considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali; considerando che, ai sensi del trattato sull’Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ONU, l’Unione europea e gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere i diritti dei bambini; considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; considerando che l’accoglienza e l’assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all’altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione; considerando che è necessario garantire l’uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate; considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo”;
La difesa del minore K.H. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Carenza di istruttoria in ordine alla condizione di pericolo della ricorrente nel paese di origine – violazione dell’art. 19 D.L.vo n. 286/98 – violazione dell’art. 10 Cost. – illegittimità;
Violazione del decreto legislativo n. 5 del 2007;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.
All’udienza di discussione del ricorso la difesa del minore, richiamando i motivi tutti di ricorso, depositava la dichiarazione resa da un connazionale del minore circa la disponibilità ad ospitarlo presso la propria abitazione, nonché documentazione relativa all’iscrizione del minore stesso ad un corso di lingua italiana.
Con ordinanza n. 442 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: -Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti, proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 27 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 17 novembre 2014 la difesa produceva la dichiarazione da parte di un connazionale circa la disponibilità di ospitare il minore; che il giudice rinviava al fine di verificare la possibilità di inserimento del minore presso una comunità e ciò a maggior tutela del medesimo; che la difesa depositava copia del cedolino attestante l’iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana presso la Comunità di S.E; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato da K.H possano trovare accoglimento.
Il Giudice di Pace di Genova, stante la pacifica inespellibilità del minore straniero dal Territorio dello Stato, ha accolto il ricorso, sulla base delle produzioni documentali, che hanno dato prova dell’effettiva minore età del cittadino Bengalese, al momento dell’ingresso in Italia e della notifica del decreto di espulsione Prefettizio a suo carico, confermando quindi la tesi, autorevolmente espressa dal Prof. Ernesto Tomei, Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza”, in merito all’inaffidabilità degli esiti degli esami radiologici effettuati per verificare l’età di un soggetto.
Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi
Avv. Arianna Pozzi
SENTENZA
Fonte: Melting Pot
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I Minori Stranieri non Accompagnati
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