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Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superamento dell'esame radiografico per l'accertamento dell'età. Storica questa sentenza non a caso per chi come me si batte per il superamento di questo esame che dà risultati estremamente incerti, come tantissime ricerche scientifiche dimostrano,  perché lo sviluppo scheletrico è condizionato da molti fattori quali l'alimentazione, eventuali malattie, tanto che due fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente, figuriamoci ragazzi di etnie diverse, provenienti da diverse zone del mondo. Il risultato è che l’esame del polso non è in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici e con un errore due volte su tre.
Di seguito il testo dell'articolo pubblicato da Meltingpot.org. 

Vorrei invitarvi a leggere e porre particolare attenzione sul referto medico del Dott. Carlo Bracci che segna una pietra miliare in materia.

Da anni aspettavamo che si mettesse fine alla scandalosa procedura che obbligava i minori a sottoporsi ad esami radiografici per la determinazione della minore età.
Più volte richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, diverse associazione per i diritti dei minori e dei migranti avevano denunciato l’illegittimità di tale prassi.
Poiché esponendo il minore ad un esame invasivo e pericoloso senza che ce ne siano le esigenze terapeutiche necessarie, non si teneva conto del preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e allo stesso tempo si violava il principio di non discriminazione.
Tali violazioni hanno prodotto numerosi drammi e segnato la vita negativamente di tanti minori che avevano provato ad entrare in Italia, e che invece sono stati espulsi dal nostro territorio. Basti ricordare le innumerevoli denunce (Pro Asyl,Human Right Watch, Medu, Ambasciata dei Diritti) che hanno riguardato le riammissioni in Grecia di tantissimi presunti minori. In moltissimi casi sono state eseguite diagnosi affrettate e/o invasive senza che si giungesse ad una definizione ragionevole della minore età.

Il referto medico del Dott. Carlo Bracci (di Medici Contro la Tortura) ben rappresenta come dovrebbe essere fatta una diagnosi. Tale referto è stato prodotto per opporsi ad un decreto di espulsione ed impugnato dall’Avv. Salvatore Fachile.
Il giudice ritenendo la perizia esaustiva per la determinazione della minore età ha per tanto accolto il ricorso.

Scarica la sentenza:Pronuncia GDP di Roma del 06/06/2016

Scarica il referto medico:Perizia accertamento minore età. Dott. Carlo Bracci.

In primo luogo vi è la presenza di un mediatore linguistico culturale che permette di far capire al ragazzo il tipo di visita medica a cui sta per essere sottoposto, e se acconsente ad essere valutato in rispetto dei suoi parametri socio culturali.
La visita è assolutamente non invasiva (vedi allegato) ma permette un accertamento dell’età con precisione identica a quella che si sarebbe ottenuta con l’esame radiologico, ovvero in entrambi i casi e per i motivi spiegati all’interno del referto si ha sempre una possibilità di errore di due anni.
Lo stesso dottore sottolinea: "Non si valuta l’età scheletrica con esami radiografici in quanto l’esposizione a radiazioni ionizzate non deve essere eseguita se non per scopi diagnostici e terapeutici."
Si ha ora la speranza che questa sentenza e la relativa perizia medica fissino un precedente normativo di non ritorno.

Va comunque sempre ricordato che:
In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico.
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore.

Il 3 marzo 2016 è stato finalmente approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. C’è da dire che come estrema ratio prevede ancora l’esame radiografico ma in realtà lo nega per tutto quello che predispone in precedenza.
Altro aspetto importantissimo che il protocollo sottolinea come premessa generale che l’esame medico a cui deve essere sottoposto il minore deve essere fatto nei tempi che siano compatibili ad una sua situazione di serenità e non come spesso è successo nell’arco di due ore dal suo arrivo poiché la polizia di frontiera preme per la sua espulsione.
Scarica il protocollo :

Protocollo MSNA






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I Minori Stranieri non Accompagnati

A tutela del Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per l’accertamento dell’età

Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superame...
Il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara I con ordinanza cautelare del 06.05.2016 ha dichiarato che il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato.

Non è applicabile nei suoi confronti del Minore la disciplina dettata dall’art. 32 bis TUI ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 6.6.2003 n. 198.

Per approfondire la materia legale clicca qui http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/p/giurisprudenza.html


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Il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato

Il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara I con ordinanza cautelare del 06.05.2016 ha dichiarato che il minore straniero sottoposto a tutela non...
Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 442 del 15 ottobre 2015 (K. H./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)

Il cittadino Bengalese K.H minorenne, nato in Bangladesh il 7.3.1997, faceva ingresso in Italia, alla fine del mese di giugno 2014, fuggendo dal proprio Paese e presentava alla competente Questura di Genova richiesta di permesso di soggiorno per minore non accompagnato; la P.A., venuta a conoscenza della presenza sul Territorio nazionale, di un minore non accompagnato, in violazione di specifiche normative di legge, ometteva di disporre l’apertura di una procedura di tutela impedendogli in tal modo di farsi correttamente rappresentare presso le opportune sedi istituzionali ivi compresa la Questura di Genova, né veniva prospettata al minore la possibilità di chiedere protezione umanitaria nel nostro Paese, attesa la gravissima e documentata violazione dei diritti umani in Bangladesh; in data 22.7.14 il minore K.H. veniva convocato in Questura per essere sottoposto ai raggi Rx del polso ed agli esami fotodattiloscopici, all’esito dei quali veniva dichiarato maggiorenne; in data 23.7.2014 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio.
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, allegando l’originale dell’atto di nascita del minore rilasciato dall’ufficio anagrafe della Repubblica del Bangladesh attestante la minore età del ricorrente, ed evidenziava l’inattendibilità degli esami radiologici richiamando un estratto della relazione resa dal Prof. Ernesto Tomei (Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza” sentito in qualità di massimo esperto in materia anche nella seduta della Bicamerale Infanzia del 25 ottobre 2010) a tenore della quale: ”L’atlante dell’età ossea di Greulich e Pyle, è il più comunemente usato per la pratica clinica. Il test di Tanner e Whitehouse appare per alcune aspetti più dettagliato ma è meno usato perché considerato più farraginoso. Entrambi si basano sulla radiografia mano/polso (…...) In riferimento alla situazione Italiana ed Europea bisogna considerare che la presenza di immigrati di diversa provenienza rende comunque problematico l’uso di questi atlanti. E’ stato anche proposto di vietarli per legge. Una ricerca su più popolazioni appare complessa e potrà tuttavia essere programmata solo successivamente ad uno studio della popolazione presente in Italia”.

In sede di ricorso la scrivente difesa richiamava inoltre la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2013, sulla situazione dei minori non accompagnati nella UE (2012/2263(INI)) riportandone il testo e sottolineando come l’espulsione del minore straniero ne costituisca una gravissima violazione: “considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati; considerando che le ragioni dell’arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.; considerando che è opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici; considerando che l’arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l’Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno; considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali; considerando che, ai sensi del trattato sull’Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ONU, l’Unione europea e gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere i diritti dei bambini; considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; considerando che l’accoglienza e l’assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all’altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione; considerando che è necessario garantire l’uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate; considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo”;
La difesa del minore K.H. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Carenza di istruttoria in ordine alla condizione di pericolo della ricorrente nel paese di origine – violazione dell’art. 19 D.L.vo n. 286/98 – violazione dell’art. 10 Cost. – illegittimità;
Violazione del decreto legislativo n. 5 del 2007;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.

All’udienza di discussione del ricorso la difesa del minore, richiamando i motivi tutti di ricorso, depositava la dichiarazione resa da un connazionale del minore circa la disponibilità ad ospitarlo presso la propria abitazione, nonché documentazione relativa all’iscrizione del minore stesso ad un corso di lingua italiana.
Con ordinanza n. 442 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: -Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti, proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 27 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 17 novembre 2014 la difesa produceva la dichiarazione da parte di un connazionale circa la disponibilità di ospitare il minore; che il giudice rinviava al fine di verificare la possibilità di inserimento del minore presso una comunità e ciò a maggior tutela del medesimo; che la difesa depositava copia del cedolino attestante l’iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana presso la Comunità di S.E; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato da K.H possano trovare accoglimento.

Il Giudice di Pace di Genova, stante la pacifica inespellibilità del minore straniero dal Territorio dello Stato, ha accolto il ricorso, sulla base delle produzioni documentali, che hanno dato prova dell’effettiva minore età del cittadino Bengalese, al momento dell’ingresso in Italia e della notifica del decreto di espulsione Prefettizio a suo carico, confermando quindi la tesi, autorevolmente espressa dal Prof. Ernesto Tomei, Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza”, in merito all’inaffidabilità degli esiti degli esami radiologici effettuati per verificare l’età di un soggetto.
Avv. Alessandra Ballerini 
Avv. Arianna Pozzi

SENTENZA


Fonte: Melting Pot


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Accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati: inaffidabili gli esiti degli esami radiologici voluti dalla Questura

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 442 del 15 ottobre 2015 (K. H./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98...
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