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On 9 May 2017, the Supreme Administrative Court of Finland ruled on case KHO: 2017: 77on whether an applicant who reached the age of majority during the asylum proceedings ought to be considered an unaccompanied minor under the Dublin III Regulation. The applicant was under age when he was registered by the Bulgarian and Hungarian authorities and also when he later applied for asylum in Finland. The question was if, in a situation where an asylum seeker reaches the age of majority during the asylum procedure, his application ought to be assessed in Finland in accordance with Article 8(4) of the Dublin III Regulation (“[the] Member State responsible shall be that where the unaccompanied minor has lodged his or her application for international protection, provided that it is in the best interests of the minor”).

The Supreme Court considered that the phrasing of Article 8(4) of the Dublin III Regulation and the CJEU’s jurisprudence (e.g. MA and others (C-648/11)), required the date of an applicant’s submission for asylum to be the decisive date when applying the Dublin criteria. Therefore, asylum seekers who turn eighteen during the asylum proceedings are to be considered minors when applying the Dublin Regulation. Consequently, the Supreme Administrative Court ruled that Finland was the Member State responsible for assessing the asylum application.

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Finland Supreme Administrative Court: aged-out asylum seekers should be considered minors when applying the Dublin criteria

On 9 May 2017, the Supreme Administrative Court of Finland ruled on  case KHO: 2017: 77 on whether an applicant who reached t...
Per i Minori Non Accompagnati, tutela umanitaria nel più breve tempo possibile, lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 1835 della Sesta sezione civile che si occupa proprio di minori stranieri non accompagnati. Gli ermellini spiegano che il caso dei minori migranti non accompagnati non va confuso in alcun modo con quello dei minori in stato di abbandono. Affermano che è necessario che il Tribunale di competenza più vicino al luogo dello sbarco o del luogo in cui il minore è segnalato nomini nell’immediatezza un Tutore che li assista nelle pratiche per la richiesta di protezione internazionale e per il rilascio del permesso di soggiorno, applicando semplicemente le norme sull’accoglienza dell’agosto 2015.
La Suprema Corte spiega che il caso dei minori non accompagnati non va confuso con quello dei minori in stato di abbandono, quindi l’iter non va indirizzato verso l’applicazione delle norme sull’adozione, di competenza dei tribunali per i minorenni, perché non si tratta di minori in stato di abbandono.
I Giudici della Suprema Corte danno indicazioni precise al Tribunale di Marsala che sosteneva la competenza del Tribunale Minorile sui minori sbarcati. La Cassazione con la sentenza 1835 spiega che i msna sono i più vulnerabili fra i vulnerabili, quindi hanno bisogno di assistenza rapida, «la risposta deve essere quella della tutela umanitaria» e deve essere data «nel più breve tempo possibile».
La sentenza in questione, come il richiamo arrivato qualche giorno fa all’Italia dal Consiglio d’Europa circa la scarsa tutela riservata ai minori e alle donne migranti, dovrebbe spingere il legislatore ad accelerare i tempi di approvazione della legge che mira ad armonizzare il sistema, ferma al Senato ormai da troppo tempo.

Leonardo Cavaliere


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Minori Non Accompagnati, tutela umanitaria nel più breve tempo possibile

Per i Minori Non Accompagnati , tutela umanitaria nel più breve tempo possibile , lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 1835 della ...
In una lettera inviata il 28 luglio 2016, l’ASGI interviene nel dibattito in corso sull’approvazione delle “Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” previste all’articolo 1-ter del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2016, in queste ore in discussione al Senato.

L’art. 1-ter modifica l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza) che disciplina le misure di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: viene così previsto che, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, ove temporaneamente non siano disponibili posti nelle strutture governative di prima accoglienza o nell’ambito dello SPRAR e l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune in cui il minore si trova, il prefetto disponga, ai sensi dell’articolo 11 dello stesso decreto legislativo, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati.

A parere dell’ASGI tale previsione produrrebbe da un lato un forte disincentivo da parte dei Comuni a partecipare allo Sprar, dall’altro una disparità di trattamento a discapito dei MNSA, sotto diversi profili discriminatoria e contraria al superiore interesse del minore, in violazione della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale.

“Le oggettive e rilevanti problematiche derivanti dall’arrivo di un numero molto elevato di minori stranieri non accompagnati in tempi ravvicinati e le gravi difficoltà che le istituzioni italiane stanno incontrando nel garantire adeguata accoglienza a tutti questi minori devono essere affrontate urgentemente, ma non attraverso misure emergenziali che presentano profili di incostituzionalità, bensì nel pieno rispetto della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale in materia.”

L’ASGI fa notare che “la possibilità per un Comune di dare la propria disponibilità all’accoglienza di due o tre MSNA in una comunità per minori, senza impegnarsi nella predisposizione di un progetto SPRAR, potrebbe favorire l’ampliamento del numero di Comuni disponibili all’accoglienza, i quali dopo una prima esperienza limitata, potrebbero aprirsi alla prospettiva di entrare nello SPRAR“.

In particolare l’associazione ritiene opportuno che venga aumentato il numero di posti per MNSA attivati nell’ambito dello SPRAR, attraverso lo stanziamento di adeguati fondi da parte dello Stato e vengano adottate ulteriori misure, in termini di incentivi e/o di previsione di specifici obblighi, volte ad assicurare che i Comuni partecipino a tale Sistema.

Appare urgente – ricorda l’ASGI – ridurre la concentrazione dell’accoglienza dei MNSA in alcune Regioni (la Sicilia ad oggi accoglie circa un terzo del totale dei MNSA presenti in Italia): in mancanza di un meccanismo di distribuzione dell’accoglienza tra le Regioni come previsto per gli adulti attraverso il Tavolo di coordinamento nazionale, l’accoglienza dei msna che non vengono trasferiti nei Centri FAMI ovvero in strutture SPRAR resta a carico del Comune di arrivo/rintraccio.

Al fine di consentire un certo livello di distribuzione dell’accoglienza dei MNSA tra Regioni e Comuni, ASGI auspica che non si ricorra all’attivazione di CAS per minori, promuovendo invece la distribuzione nell’ambito del sistema di accoglienza ordinario, secondo modalità concordate nell’ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, d’intesa con la Conferenza Unificata, proponendo la seguente modifica all’art. 19, co. 3 del d.lgs. 142/15 :

“In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune, individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 16, tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.”

Nell’auspicare che l’art. 1-ter venga stralciato dal disegno di legge, l’ASGI chiede che si adottino norme e politiche volte a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema di accoglienza ordinario dei minori stranieri non accompagnati.

Leggi la lettera inviata da ASGI





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Minori stranieri non accompagnati: le nuove misure sull’accoglienza temporanea sono discriminatorie e incostituzionali

In una lettera inviata il 28 luglio 2016 , l’ASGI interviene nel dibattito in corso sull’approvazione delle “Misure straordinarie di accog...
Il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara I con ordinanza cautelare del 06.05.2016 ha dichiarato che il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato.

Non è applicabile nei suoi confronti del Minore la disciplina dettata dall’art. 32 bis TUI ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 6.6.2003 n. 198.

Per approfondire la materia legale clicca qui http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/p/giurisprudenza.html


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Il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato

Il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara I con ordinanza cautelare del 06.05.2016 ha dichiarato che il minore straniero sottoposto a tutela non...
Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 442 del 15 ottobre 2015 (K. H./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)

Il cittadino Bengalese K.H minorenne, nato in Bangladesh il 7.3.1997, faceva ingresso in Italia, alla fine del mese di giugno 2014, fuggendo dal proprio Paese e presentava alla competente Questura di Genova richiesta di permesso di soggiorno per minore non accompagnato; la P.A., venuta a conoscenza della presenza sul Territorio nazionale, di un minore non accompagnato, in violazione di specifiche normative di legge, ometteva di disporre l’apertura di una procedura di tutela impedendogli in tal modo di farsi correttamente rappresentare presso le opportune sedi istituzionali ivi compresa la Questura di Genova, né veniva prospettata al minore la possibilità di chiedere protezione umanitaria nel nostro Paese, attesa la gravissima e documentata violazione dei diritti umani in Bangladesh; in data 22.7.14 il minore K.H. veniva convocato in Questura per essere sottoposto ai raggi Rx del polso ed agli esami fotodattiloscopici, all’esito dei quali veniva dichiarato maggiorenne; in data 23.7.2014 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio.
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, allegando l’originale dell’atto di nascita del minore rilasciato dall’ufficio anagrafe della Repubblica del Bangladesh attestante la minore età del ricorrente, ed evidenziava l’inattendibilità degli esami radiologici richiamando un estratto della relazione resa dal Prof. Ernesto Tomei (Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza” sentito in qualità di massimo esperto in materia anche nella seduta della Bicamerale Infanzia del 25 ottobre 2010) a tenore della quale: ”L’atlante dell’età ossea di Greulich e Pyle, è il più comunemente usato per la pratica clinica. Il test di Tanner e Whitehouse appare per alcune aspetti più dettagliato ma è meno usato perché considerato più farraginoso. Entrambi si basano sulla radiografia mano/polso (…...) In riferimento alla situazione Italiana ed Europea bisogna considerare che la presenza di immigrati di diversa provenienza rende comunque problematico l’uso di questi atlanti. E’ stato anche proposto di vietarli per legge. Una ricerca su più popolazioni appare complessa e potrà tuttavia essere programmata solo successivamente ad uno studio della popolazione presente in Italia”.

In sede di ricorso la scrivente difesa richiamava inoltre la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2013, sulla situazione dei minori non accompagnati nella UE (2012/2263(INI)) riportandone il testo e sottolineando come l’espulsione del minore straniero ne costituisca una gravissima violazione: “considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati; considerando che le ragioni dell’arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.; considerando che è opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici; considerando che l’arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l’Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno; considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali; considerando che, ai sensi del trattato sull’Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ONU, l’Unione europea e gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere i diritti dei bambini; considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; considerando che l’accoglienza e l’assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all’altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione; considerando che è necessario garantire l’uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate; considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo”;
La difesa del minore K.H. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Carenza di istruttoria in ordine alla condizione di pericolo della ricorrente nel paese di origine – violazione dell’art. 19 D.L.vo n. 286/98 – violazione dell’art. 10 Cost. – illegittimità;
Violazione del decreto legislativo n. 5 del 2007;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.

All’udienza di discussione del ricorso la difesa del minore, richiamando i motivi tutti di ricorso, depositava la dichiarazione resa da un connazionale del minore circa la disponibilità ad ospitarlo presso la propria abitazione, nonché documentazione relativa all’iscrizione del minore stesso ad un corso di lingua italiana.
Con ordinanza n. 442 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: -Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti, proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 27 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 17 novembre 2014 la difesa produceva la dichiarazione da parte di un connazionale circa la disponibilità di ospitare il minore; che il giudice rinviava al fine di verificare la possibilità di inserimento del minore presso una comunità e ciò a maggior tutela del medesimo; che la difesa depositava copia del cedolino attestante l’iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana presso la Comunità di S.E; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato da K.H possano trovare accoglimento.

Il Giudice di Pace di Genova, stante la pacifica inespellibilità del minore straniero dal Territorio dello Stato, ha accolto il ricorso, sulla base delle produzioni documentali, che hanno dato prova dell’effettiva minore età del cittadino Bengalese, al momento dell’ingresso in Italia e della notifica del decreto di espulsione Prefettizio a suo carico, confermando quindi la tesi, autorevolmente espressa dal Prof. Ernesto Tomei, Radiologo - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza”, in merito all’inaffidabilità degli esiti degli esami radiologici effettuati per verificare l’età di un soggetto.
Avv. Alessandra Ballerini 
Avv. Arianna Pozzi

SENTENZA


Fonte: Melting Pot


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Accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati: inaffidabili gli esiti degli esami radiologici voluti dalla Questura

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 442 del 15 ottobre 2015 (K. H./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98...
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