In generale, le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età sono le seguenti (articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione):
1. Alle persone che, durante la minore età, risiedevano con i genitori o erano stati sottoposti ad affidamento a una famiglia, con affidamento consensuale o giudiziale (articolo 4 della legge 184/1983), ovvero affidati di fatto a parenti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura (articolo 32 comma 1, sentenza della Corte Costituzionale del 5.6.2003n. 198).
2. Coloro che, durante la minore età, sono stati affidati a comunità di tipo familiare o altri enti di assistenza (articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184), ovvero sottoposti a tutela, può essere rilasciato un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (articolo 32 commi 1 e 1 bis).
3. Ai minori stranieri non accompagnati può ottenere un permesso di soggiorno permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, se possono dimostrare di essere stati ammessi per un periodo di almeno a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile e di avere fatto ingresso in Italia da almeno tre anni (articolo 32 comma 1 bis, secondo periodo: "ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi...").
(articolo tratto da legale.savethechildren.it)
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