Due modifiche per un comma sull’ammissione al gratuito patrocinio per i minori stranieri non accompagnati e per i minori orfani di vittime di crimini domestici hanno reso necessari i chiarimenti del Ministero.
Un errore sul gratuito patrocinio e nelle norme relative all’ammissione allo stesso hanno fatto sì che dovesse intervenire nel merito il Ministero della Giustizia, con una nota del 24 aprile 2018.
Ma vediamo cos’è accaduto. Due diversi testi normativi, l. n. 47/2017 e l. n. 4/2018, hanno modificato l’art. 76, comma 4-quater, d. P.R. n. 115/2002 ossia il Testo unico in materia di spese di giustizia.
Nello specifico, sono state inserite delle modifiche all’articolo che si occupa delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con le modifiche relative al primo testo, nell’art. 76 si inserisce il comma 4-quater.
Esso chiarisce “il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017”.
Ma anche la legge del 2018 è intervenuta sullo stesso articolo 76, con un nuovo comma.
Quest’ultimo ha lo stesso numero di quello sopra citato, 4-quater che spiega quanto segue.
“I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.
Su questo errore sul gratuito patrocinio è quindi dovuto intervenire il Ministero per fare chiarezza.
Da via Arenula spiegano che si è trattato “di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente”.
Pertanto, è pacifico che “la disposizione introdotta dalla l. n. 4/2018 è stata indicata come “comma 4-quater” nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla l. n. 47/2017”. Ora si attende l’intervento del legislatore.
Ma non è tutto.
Un ulteriore chiarimento del ministero ha riguardato la condivisione nelle banche dati normative e dall’Ufficio legislativo giunto alle medesime conclusioni, “condividendo l’utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell’errore segnalato”.
Fonte: Responsabilecivile.it
0 comments:
Posta un commento