I migranti minorenni non accompagnati non possono essere rimpatriati, bisogna garantire l'accoglienza



"Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore", questo è quanto ha stabilito nella sentenza C-441/19 TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid la Niente più espulsioni di migranti minorenni non accompagnati, bisogna garantire l'accoglienza Corte di giustizia dell'Unione europea.

I minorenni non accompagnati, quindi, non potranno più essere espulsi, a meno che non sia assicurato che nel Paese di origine del minore vi sia un'accoglienza adeguata.

“Se al momento dell'allontanamento non è più garantita un'accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio" bisogna “prendere necessariamente in considerazione l’interesse superiore del bambino”, ed evitare che possa trovarsi “in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo legame con una famiglia di affidamento”.

Niente più rimpatri di migranti minorenni non accompagnati, bisogna garantire l'accoglienza
La sentenza nasce da un ricorso presentato nel 2018. La vicenda riguarda un minorenne non accompagnato che all'epoca aveva 15 anni e quattro mesi e arrivava dalla Sierra Leone. Il ragazzo, una volta arrivato in Olanda, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato. Nella richiesta aveva indicato di essere nato nel 2002 in Guinea e di essere arrivato in Europa dopo la morte della zia, presso la quale viveva in Sierra Leone. Quando è arrivato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, il ragazzo sarebbe stato vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale, motivi per i quali soffrirebbe ora di gravi turbe psichiche. Questa era la situazione, ma, a marzo 2018, il segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dei Paesi Bassi ha deciso d'ufficio che il ragazzo non poteva beneficiare di un permesso di soggiorno a tempo determinato e il giudice del rinvio ha precisato che il minore non poteva beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. E, in base al diritto dei Paesi Bassi, questo tipo di decisione si considera come decisione di rimpatrio.

Il minorenne ha presentato ricorso contro questa decisione, facendo presente di non sapere dove risiedano i suoi genitori e sostenendo che non sarebbe in grado di riconoscerli, che non conoscerebbe alcun altro suo familiare e che non saprebbe neppure se ne esistano. Il giudice del rinvio, in quell'occasione, ha spiegato che la legge dei Paesi Bassi fa una distinzione tra i ragazzi a seconda dell'età. Per i minori che hanno meno di quindici anni alla data di presentazione della domanda di asilo, prima di adottare una decisione viene effettuata un'indagine per capire se esista o meno un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, per gli altri no. La Corte Ue ha adesso stabilito che quando uno Stato membro adotta una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato deve, in ogni fase della procedura, tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino. E questo implica una valutazione generale e approfondita della situazione del minore.(EuropaToday)

 

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