Chi sono i minori stranieri non accompagnati?
Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" ( art. 1, co.2, d.P.C.M. n°535/99 )
Quindi, si tratta di quei minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Sono questi minori che anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.
Tale Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore, e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni.
Oltre al principio del “superiore interesse del minore” e di “ non discriminazione”, la convenzione riconosce un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, alla tutela allo sfruttamento, alla partecipazione ecc…
Si tratta di minori spesso in sosta in una zona di invisibilità, dei quali è per lo più diffusa e stigmatizzata la condizione di mancanza di documenti di soggiorno, e che riescono ad assicurarsi piena visibilità solo nell’atto del flagrante compimento di un reato, rimbalzando così di colpo in un’area dove si coniugano paradossalmente privazione della libertà e riconoscimento di diritti.
Al di fuori, o prima che avvenga la caduta nella dimensione penale, non ci sembra di cogliere urgenza, preoccupazione, diffusa sensibilità per le loro condizioni di vita, caratterizzate non solo da pesante marginalità, ma dalla pratica di assenza di diritti.
Sono condizioni che per lo più sembrano essere considerate come fastidiose o allarmanti, e che non spingono attualmente a politiche di risposta sociale.
C’è un diffuso velo di opacità intorno a questi minori che la legge non definisce “in stato di abbandono”, ma soltanto “non accompagnati”: una definizione che mette emotivamente tra parentesi tutta una serie di urgenti protezioni, gli aspetti di cura, le attenzioni, la presa in carico, gli affetti che si leggono come sensibilmente mancanti in uno “stato di abbandono” (fosse anche derivato da una fuga del minore).
La definizione di minore non accompagnato sembra far emotivamente scomparire tutto ciò, ponendo l’accento su un unico bisogno: quello di un semplice, seppur autorevole, accompagnatore.
Le condizioni di vita di questi minori non sembrano scandalizzare, suscitano persino poca pietà, piuttosto provocano senso di insicurezza o di pericolo per chi gli sta casualmente vicino. Più che l’assenza di diritti riconosciuti, appare così in risalto la potenziale pericolosità.
Eppure questa fascia di umanità corrisponde ad una categoria fortemente a rischio di sfruttamento, sia nell’area grigia dell’economia informale, sia in quella nerissima dello sfruttamento sessuale, oltre che dell’inserimento nella rete deviante.( A quattordici smetto di Livia Pomodoro, Melampo editore, Milano, ed. 2006)
La criminalità organizzata ha estrema facilità nel reclutamento di questi minori. La rete deviante è spesso la prima, e talvolta l’unica rete ad entrare in contatto e ad interessarsi con solerzia di questi minori, dai quali può trarre ottimi vantaggi e pochi rischi.