Minori stranieri non accompagnati, solo in Sicilia sono circa 1.600


La convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza pone al centro gli interessi dei minorenni. Cresce l’esigenza di un’univoca interpretazione della legge a livello internazionale
“In tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle istituzioni pubbliche o private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente”. È in questi termini che l’articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc - Convention on the rigths of the child) approvata nel 1989 dall’Assemblea delle Nazioni unite, enuncia il principio del “massimo interesse” relativo al riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dei minori.

Tale principio, soprattutto in riferimento allo stato di appartenenza territoriale, è ritenuto di particolare importanza per la situazione dei bambini migranti, tra cui minori stranieri non accompagnati (Msna), in situazioni regolari o irregolari.
Così come documenta il IV Rapporto Anci-Cittalia, considerando l’Italia quale destinazione migratoria di oltre 7.000 Msna l’anno, e la sola Sicilia quale “terra promessa” a oltre 1.600 di loro, è possibile intuire il peso che il fenomeno della migrazione di minori non accompagnati ha raggiunto nella giurisdizione internazionale.

Perché se è vero che ogni apparato legislativo esprime appieno il rispetto dei diritti fondamentali dei minori, è altrettanto risaputo che i margini di interpretabilità della legge sui diritti dell’infanzia possono, di caso in caso e di paese in paese, rimanere soggiogati alle decisioni delle singole competenze giurisdizionali. Di fatti, tutti i Paesi europei hanno firmato e approvato la Crc, ma non tutti ne hanno recepito i dettami nel diritto nazionale, sollevando importanti e necessari interrogativi.
I Tribunali applicano in realtà il principio del massimo interesse al momento di decidere i casi che coinvolgono i bambini migranti? L’articolo 3 della Crc viene direttamente invocato dai giudici come motivo per le decisioni finali? Quando i tribunali confermano, per esempio, un provvedimento amministrativo che restituisce un minore non accompagnato al suo paese di origine, come fanno a stabilire che tale soluzione rappresenta il massimo interesse per il bambino?

Per fare chiarezza sul tema, l'Ufficio regionale per l'Europa Ohchr (Office of the United nations high commissioner for human rights - Ufficio dell’alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani) in collaborazione con l’Unicef e con il sostegno dell’Unhcr, Save the children, Ecre e la Corte suprema della Catalogna, ha riunito i giudici nazionali e regionali d’Europa in un incontro tenutosi a Barcellona l’8 luglio 2011. Le discussioni sono state supportate da un documento di riferimento che oltre a raccogliere i casi giudiziari a livello nazionale (da giurisdizioni diverse e livelli di ricorso in Paesi diversi), illustra i principali temi trattati dai giudici al momento di decidere le questioni di pertinenza di figli di migranti e la salvaguardia del loro interesse. Il rapporto intitolato “Judicial implemetation of article 3 of the Convention on the Rights of the Child in Europe” evidenzia una serie di casi che, oltre ad attestare esplicitamente la necessità e la sempre presente possibilità di agire nel massimo interesse del minore, esprime la speranza di poter servire come buona prassi nel guidare la giurisprudenza futura, entro e oltre i confini europei.


Il marasma italiano: Norme applicate in modo difforme nelle varie Regioni

PALERMO - Secondo quanto stabilito con l’articolo 19 del Testo Unico dell’Immigrazione i minori stranieri non accompagnati (Msna) non possono essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulso; hanno quindi diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno. Al momento del loro arrivo in Italia, intercettati dalle autorità di pubblica sicurezza, i Msna vengono sottoposti all'esame del Comitato per i minori che decide se affidarli a un familiare soggiornante regolarmente in suolo italiano, se concederli alla custodia di una famiglia affidataria o se indirizzarli verso una comunità di accoglienza. Vi sono, tuttavia, notevoli differenze nel modo in cui vengono interpretate le disposizioni di legge per la tutela dei Msna e l’applicazione da parte delle amministrazioni regionali e delle istituzioni centrali coinvolte nel processo. Il Comitato sui diritti dell’infanzia ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di armonizzazione delle procedure che si occupano di minori non accompagnati nelle varie regioni e ha raccomandato che una procedura più omogenea venga adottata in tutta Italia.
www.qds.it
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