In vigore dal 24 giugno il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, che modifica il D.Lgs. n. 30/2007 per completare l’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e il testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998 per tentare di adeguarlo alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Contestualmente la circolare del gabinetto del Ministero dell’Interno del 23 giugno 2011 illustra il decreto-legge e definisce definitivamente le procedure per la chiusura delle istanze di regolarizzazione presentate nel 2009 e tuttora pendenti, sospese, rigettate o impugnate.
La legge di conversione in legge del decreto-legge è stata definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2011, con modifiche, mentre sono stati respinti tutti i più significativi emendamenti presentati dai gruppi delle opposizioni. Approvati però alcuni ordini del giorno (che hanno mero valore di raccomandazione) che invitano il Governo a consentire l’accesso dei giornalisti al’interno dei centri di identificazione ed espulsione e altri che lo invitano ad approfondire le norme sul recepimento della direttiva UE sul rimpatrio del soggiorno irregolare dei migranti, con particolare riguardo al rimpatrio assistito e alla progressività delle misure non coercitive prima del trattenimento.
La legge di conversione in legge del decreto-legge prevede alcune piccole modifiche al testo del decreto-legge, che entrano in vigore con l’entrata in vigore della legge di conversione, il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge promulgata dal Presidente della Repubblica.
Le più importanti modifiche introdotte sono le seguenti: 1) nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno del cittadino comunitario oltre i tre mesi si tenga conto delle spese afferenti l’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo; 2) si è inserita la parola "necessaria" con riferimento alla condizione, in relazione al fatto che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno del cittadino comunitario non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto; 3) Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita`delle risorse economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini comunitari iscritti a corsi di studio o che non svolgano occupazione, né siano familiari deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta`o detenuto in base a un altro diritto soggettivo; 4) si modifica l’art. 32 del t.u. immigrazione, in base alla quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati. 5) I successivi e diversi provvedimenti di trattenimento dello straniero extracomunitario espulso o respinto non possono mai superare il periodo complessivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di successivi provvedimenti amministrativi di espulsione adottati per motivi diversi. 6) sono esclusi dall’accesso al rimpatrio assistito anche gli stranieri nei cui confronti pendono un provvedimento di estradizione o il mandato di arresto europeo o il mandato di arresto della Corte penale internazionale.(fonte ASGI)
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