Di seguito pubblichiamo i criteri per la valutazione della domanda di Asilo presentata dai Minori stranieri non accompagnati.
Se credete come noi crediamo che queste regole debbamo essere abrogate e che il minore debba potersi muovere e soggiornare liberamente dove desidera, e che la domanda di asilo debba essere valutata a livello centrale dalla Comunità Europea senza alcun vincolo firma la petizione,
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Il Regolamento Dublino contiene delle regole ben precise che stabiliscono quale Paese può esaminare la tua domanda di asilo:
Criterio 1.
Se sei un minore non accompagnato e in uno Stato dell’UE è presente legalmente un tuo familiare, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda d’asilo.
Se non hai familiari in Europa, è competente per l'esame della tua domanda lo Stato in cui hai presentato la domanda d'asilo.
Chi è un minore non accompagnato? Una persona che ha meno di diciotto anni, che non è sposata e che si trova in un Paese europeo senza essere accompagnato da una persona che ha più di diciotto anni e che sia per lui formalmente responsabile.
Il minore non accompagnato ha diritto ad essere particolarmente tutelato dalla legge. Nel caso del minore non accompagnato è il Paese in cui egli ha presentato domanda di asilo e non il primo in cui è entrato o in cui è stato fotosegnalato che avrà in carico l’esame della sua domanda.
E’ sempre importante dichiarare la propria età, in quanto i minori non accompagnati hanno diritto anche ad altre forme di protezione distinte dalla richiesta di protezione internazionale. Possono infatti ottenere un permesso di soggiorno per “minore età” che può garantire una residenza legale in Italia sino al compimento dei 18 anni. Questa forma di protezione non esclude la possibilità di richiedere asilo!
Criteri 2 e 3:
Se un tuo familiare è stato già riconosciuto come rifugiato o è un richiedente asilo in un altro Stato europeo, se tu lo desideri, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda d'asilo.
Chi è un familiare? Con questo termine si intende tuo marito/moglie o il tuo partner (il partner non è riconosciuto in tutti i paesi); i tuoi figli minorenni che non siano sposati e dipendano da te (siano a carico).
Qualora tu sia un minore e non sia sposato anche tuo padre, tua madre e il tuo tutore sono considerati dei familiari che puoi raggiungere.
Per quanto riguarda i criteri 1, 2 e 3, è importante avere dei documenti che provino il legame familiare (certificati di matrimonio, certificati di nascita etc).
Se presenti domanda di asilo in Italia, al momento della verbalizzazione, è importante indicare se hai parenti in un altro Paese europeo!
Criterio 4:
Se sei in possesso di un titolo di soggiorno, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo titolo. Ad esempio se hai un permesso di soggiorno per lavoro, turismo o per altro motivo, il Paese in cui verrà esaminata la tua domanda sarà quello che ti ha rilasciato questo permesso
Criterio 5 e 6:
Se sei in possesso di un visto valido, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo visto o l’autorizzazione allo stesso. C’è un criterio che si può applicare qualora tu sia titolare di più visti o titoli di soggiorno: in tali casi lo Stato competente si determina prendendo in considerazione la durata e la scadenza dei visti o dei titoli di soggiorno.
Criterio 7:
se sei in possesso di uno o più titoli scaduti da meno di due anni o uno o più visti scaduti da meno dei 6 mesi si applicano le stesse regole indicate nei criteri 4, 5 e 6.
Criterio 8:
Se sei entrato illegalmente in uno Stato, questo Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo. E’ però importante sottolineare che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento irregolare della frontiera. Nel caso in cui, prima di chiedere asilo, tu abbia soggiornato per 5 mesi continuativamente in un altro Stato, questo è lo Stato competente.
Criterio 9:
Se sei entrato legalmente in uno Stato membro per il quale non avevi bisogno del visto, l'esame della domanda di asilo è responsabilità di questo Stato.
Criterio 10: Se hai presentato la domanda d'asilo in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda di asilo.
Criterio 11: Qualora non sia possibile applicare nessuno dei suddetti criteri lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è il primo Stato nel quale hai presentato domanda di asilo.
Criterio 12: se più membri di una stessa famiglia presentano istanza di asilo in uno stesso Stato e qualora esista il rischio che in base al Regolamento questi vengano separati, si applicano criteri per salvaguardare l’unità familiare.
Attenzione: è importante sapere che anche se tu presenti domanda di asilo in un Paese che, in base ai criteri sopra riportati, non è responsabile per l’esame della tua domanda di asilo, questo Stato, può – ma non è obbligato - comunque decidere di esaminare la tua domanda di asilo.
Questo può avvenire se:
In questo Stato si trovano dei tuoi familiari o per ragioni umanitarie (es. nel caso in cui esistano dei legami culturali tra te e il Paese in questione).
Questa possibilità è nota con il nome di “clausola umanitaria”. In questo caso per familiari si
intende un tuo qualsiasi familiare purché sia a carico.
Allo stesso modo se tu hai presentato domanda di asilo in un Paese che, in base ai criteri spiegati prima, non è responsabile per l’esame della domanda di asilo, questo Paese, se vuole, può esaminare la tua domanda di asilo.
Questa possibilità è nota con il nome di “clausola di sovranità”.
Per questo motivo, quando presenti domanda di asilo, al momento della verbalizzazione, è importante indicare se hai parenti che vivono in un altro Paese europeo, così come se hai dei legami particolare con un altro Paese europeo!
fonte: helpdubliners
LEONARDO CAVALIERE
LEONARDO CAVALIERE