I giudici raccomandano anche soluzioni diverse “nell’interesse superiore del minore”.
Qualora un minore non accompagnato abbia presentato domande di asilo in più Stati membri e non vi sia alcun parente che si trovi legalmente in un altro Stato membro, il Paese competente per l’esame della domanda deve essere, in via di principio, in funzione dell’interesse superiore del minore e, tranne nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato in cui è stata presentata l’ultima domanda.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, esaminando il caso di due minori aventi la cittadinanza eritrea ed uno con cittadinanza irachena, di origine curda, che avevano presentato domanda di asilo nel Regno Unito e, successivamente, in altri Stati membri come Italia e Paesi Bassi. Le autorità britanniche, ritenendo che i due Paesi fossero competenti ad esaminare le domande, avevano dunque deciso il trasferimento dei minori in questione negli Stati competenti.
Fonte: www.immigrazioneoggi.it