Il sistema degli hotspot è “un sistema di chiusura e di privazione della libertà personale: non ha alcuna base legale e riprodurrà la clandestinità” dichiarazione condivisibile di qualche giorno fa del Prof. Avv.Fulvio Vassallo Paleologo. In soldoni, l'abominio giuridico degli hotspot rischia di creare rifugiati di serie A, quelli c.d. ricollocabili, e rifugiati di serie B, quelli che rimarrebbero in Italia e in Grecia di fatto in una condizione di clandestinità. “Gli hotspot sono una scelta fallimentare che genera un sistema otturato in uscita, e in cui si violano i diritti fondamentali degli immigrati – incalza Vassallo Paleologo –. Siamo davanti a un sistema di polizia dettato da provvedimenti limitativi della libertà personalesenza alcun intervento del giudice, senza libertà di comunicazione esterna né di difesa legale, soprattutto se si procede a rimpatri collettivi o altro”.
Uno dei principali e concreti rischi di centri di detenzione è dato dalla inaffidabile ed inutile pratica dell'esame del polso, per stabilire, tramite i raggi X la maggiore età dei minori stranieri non accompagnati, con la conseguenza di espulsioni di minorenni dal suolo italiano o greco. L'esame oltre a non avere validità scientifica è stato contraddetto anche dalla giurisprudenza, la quale ha dichiarato che la documentazione attestante l’identità, ed in particolare, l’età anagrafica, del cittadino straniero, verificata in originale, deve ritenersi autentica e valida sino a prova contraria, la quale non può essere data dall’esame Rx dell’età ossea.(G.d.P. di Genova, sent. 9 maggio 2014, n. 3138, e G.d.P. di Genova, sent., 25 giugno 2014, n. 4792). Salvatore Fachile, avvocato dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) dice: “...Quanto alla radiografia del polso, è scientificamente accertato che dà risultati estremamente incerti perché lo sviluppo scheletrico è condizionato da molti fattori quali l'alimentazione, eventuali malattie, tanto che due fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente, figuriamoci ragazzi di etnie diverse, provenienti da diverse zone del mondo”. Il risultato è che i margini a disposizione dell'amministrazione sono così ampi da determinare una sorta di “accertamento discrezionale” dell'età.
Quindi, non basta l’esame RX dell’età ossea per risalire con certezza all’età anagrafica della persona, del resto, come ampiamente sostenuto da rigorosi studi scientifici, gli accertamenti radiologici dell’età ossea tramite l’esame del polso non sono in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici e con un errore due volte su tre.
Il Prof. Ernesto Tomei (Radiologo – Professore Associato del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Università di Roma, “La Sapienza”), nella relazione presentata durante la seduta della Commissione Bicamerale per l’Infanzia, tenutasi il 25 ottobre 2010, e in cui, partendo dal dato che la maturazione scheletrica è differente nelle diverse popolazioni, si evidenziava come i cd. Atlanti di Grulich e Pyle, utilizzati in Italia per l’accertamento dell’età ossea, basandosi su dati raccolti presso le popolazioni occidentali, non fossero in grado di fornire adeguati parametri in relazioni ad altre popolazioni.
Non potendosi individuare con precisione l’età della persona, ma residuando sempre un margine di errore, tali esami non possono, dunque, ritenersi in grado di garantire quella certezza scientifica e giuridica richiesta dalla particolare e delicata natura dei fondamentali interessi che vengono in gioco nelle procedure di espatrio.
Non potendosi individuare con precisione l’età della persona, ma residuando sempre un margine di errore, tali esami non possono, dunque, ritenersi in grado di garantire quella certezza scientifica e giuridica richiesta dalla particolare e delicata natura dei fondamentali interessi che vengono in gioco nelle procedure di espatrio.
Nei casi di dubbio, del resto, non si dovrebbe procedere all’espulsione, dando, al contrario prevalenza a quel principio di presunzione, già previsto dall’art. 8, comma 2 D.P.R. 22 settembre 1988, che, in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, secondo cui “qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sull’età del minore, questa è presunta ad ogni effetto”.
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