Ricorso ai documenti anche scaduti in possesso del minore, accertamento della sua età attraverso il lavoro di una equipe di medici, diritto all’informazione, presunzione della minore età in caso di dubbio. Perché “al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore”. È entrato in vigore il 6 gennaio il decreto che stabilisce meccanismi uniformi per determinare l’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. “Auspico che esso sia preso in considerazione per tutti i minori non accompagnati”, ha commentato la Garante per l'infanzia Filomena Albano. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (10 novembre 2016, n. 234) definisce i meccanismi per decidere sull’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. Il regolamento stabilisce dunque i criteri con i quali, in caso di dubbio sull’età della vittima e nel caso in cui la sua età non sia accertabile dai documenti, si cerca di determinarne l’età “nel rispetto del superiore interesse del minore”.
Il regolamento stabilisce intanto che “in tutte le procedure finalizzate all’accertamento dell’età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente”. Viene prevista una procedura di identificazione dell’età in via amministrativa, che comprende l’intervento da parte delle forze di Polizia con l’uso dei documenti in possesso del minore, anche se scaduti, il ricorso a banche dati e l’aiuto di un mediatore culturale e di un interprete. Si possono coinvolgere le autorità diplomatiche, a meno che non serva far scattare la protezione internazionale. Il regolamento stabilisce infatti: “Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell’interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.”
Esami clinici multidisciplinari per stabilire l'età del minore
Quando rimangono dubbi, la forza di polizia fa intervenire l’Autorità giudiziaria. Viene prevista una procedura per l’accertamento dell’età attraverso gli esami di una equipe di medici, insieme al diritto all’informazione al minore. Il decreto stabilisce che la determinazione dell’età viene fatta da una equipe multidisciplinare: “Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l’accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all’esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell’interessato non si procede ad accertamenti successivi”. Il decreto stabilisce inoltre la presunzione della minore età in pendenza e in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell’età.
Si tratta di un provvedimento accolto favorevolmente dal Garante per l’Infanzia. I meccanismi previsti potrebbero essere utili per tutti i minori non accompagnati, bambini e ragazzini che affrontano viaggi e migrazioni da soli e sono particolarmente vulnerabili. “La tratta è un fenomeno odioso, complesso, che colpisce i “vulnerabili tra i vulnerabili”, soprattutto i minori stranieri non accompagnati, ossia bambini e adolescenti senza adulti di riferimento, spesso in transito nel nostro Paese. Sono loro il potenziale bacino di sfruttamento da cui attinge chi sfrutta e trae vantaggio dai flussi migratori. La determinazione dell’età è la condizione preliminare per garantire loro la necessaria tutela – spiega la Garante per l’Infanzia Filomena Albano – non solo l’accoglienza ma anche una effettiva tutela processuale, legale, linguistica e culturale. Il decreto costituisce un intervento volto a garantire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione dei minori vittime di tratta, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore. Proprio a garanzia di questo principio – conclude la Garante – auspico che esso sia preso in considerazione per tutti i minori non accompagnati, non solo per i minori non accompagnati vittime di tratta, e che comunque si giunga il più rapidamente possibile all’approvazione di una legge organica in materia, con l’approvazione del disegno di legge attualmente all’esame del Senato”. (Fonte sociale.regione.emilia-romagna.it) (Comunicato di ASGI)
Per MinoriStranieriNonAccompagnati, unendosi alle voci di tantissime organizzazioni, il decreto in questione è un ottimo passo in avanti, ma quanto previsto, per analogia, venga applicato a tutti i minori non accompagnati che arrivano in Italia.
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I Minori Stranieri non Accompagnati
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