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Il decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017, recante  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, relativamente alle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, entra in vigore il 31 gennaio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n.12, il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale, si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, quando fu annunciata l’approvazione preliminare del testo.
Nella nota il Governo annunciava che si prevedeva ” l’assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del personale specializzato assunto in base al decreto legge n. 13/2017, che ha introdotto disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.
Infine, dichiarava il Consiglio dei Ministri, il provvedimento viene emanato allo scopo di razionalizzare” il quadro delle disposizioni applicabili in materia di minori stranieri non accompagnati, attribuendo, tra l’altro, al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ciò al fine di evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, ossia quello del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce un’inutile complicazione procedimentale”.
FONTE: ASGI


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Dal 31 gennaio 2018 in vigore le modifiche sulle commissioni territoriali asilo e sui minori non accompagnati

Il decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017 , recante  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 201...
Ricorso ai documenti anche scaduti in possesso del minore, accertamento della sua età attraverso il lavoro di una equipe di medici, diritto all’informazione, presunzione della minore età in caso di dubbio. Perché “al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore”. È entrato in vigore il 6 gennaio il decreto che stabilisce meccanismi uniformi per determinare l’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. “Auspico che esso sia preso in considerazione per tutti i minori non accompagnati”, ha commentato la Garante per l'infanzia Filomena Albano. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (10 novembre 2016, n. 234)  definisce i meccanismi per decidere sull’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. Il regolamento stabilisce dunque i criteri con i quali, in caso di dubbio sull’età della vittima e nel caso in cui la sua età non sia accertabile dai documenti, si cerca di determinarne l’età “nel rispetto del superiore interesse del minore”.
Il regolamento stabilisce intanto che “in tutte le procedure finalizzate all’accertamento dell’età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente”. Viene prevista una procedura di identificazione dell’età in via amministrativa, che comprende l’intervento da parte delle forze di Polizia con l’uso dei documenti in possesso del minore, anche se scaduti, il ricorso a banche dati e l’aiuto di un mediatore culturale e di un interprete. Si possono coinvolgere le autorità diplomatiche, a meno che non serva far scattare la protezione internazionale. Il regolamento stabilisce infatti: “Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionaleè precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell’interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.”

Esami clinici multidisciplinari per stabilire l'età del minore

Quando rimangono dubbi, la forza di polizia fa intervenire l’Autorità giudiziaria. Viene prevista una procedura per l’accertamento dell’età attraverso gli esami di una equipe di medici, insieme al diritto all’informazione al minore. Il decreto stabilisce che la determinazione dell’età viene fatta da una equipe multidisciplinare: “Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l’accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all’esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell’interessato non si procede ad accertamenti successivi”. Il decreto stabilisce inoltre la presunzione della minore età in pendenza e in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell’età.
Si tratta di un provvedimento accolto favorevolmente dal Garante per l’Infanzia. I meccanismi previsti potrebbero essere utili per tutti i minori non accompagnati, bambini e ragazzini che affrontano viaggi e migrazioni da soli e sono particolarmente vulnerabili. “La tratta è un fenomeno odioso, complesso, che colpisce i “vulnerabili tra i vulnerabili”, soprattutto i minori stranieri non accompagnati, ossia bambini e adolescenti senza adulti di riferimento, spesso in transito nel nostro Paese. Sono loro il potenziale bacino di sfruttamento da cui attinge chi sfrutta e trae vantaggio dai flussi migratori. La determinazione dell’età è la condizione preliminare per garantire loro la necessaria tutela – spiega la Garante per l’Infanzia Filomena Albano – non solo l’accoglienza ma anche una effettiva tutela processuale, legale, linguistica e culturale. Il decreto costituisce un intervento volto a garantire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione dei minori vittime di tratta, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore. Proprio a garanzia di questo principio – conclude la Garante – auspico che esso sia preso in considerazione per tutti i minori non accompagnati, non solo per i minori non accompagnati vittime di tratta, e che comunque si giunga il più rapidamente possibile all’approvazione di una legge organica in materia, con l’approvazione del disegno di legge attualmente all’esame del Senato”.  (Fonte sociale.regione.emilia-romagna.it) (Comunicato di ASGI)

Per MinoriStranieriNonAccompagnati, unendosi alle voci di tantissime organizzazioni, il decreto in questione è un ottimo passo in avanti, ma quanto previsto, per analogia, venga applicato a tutti i minori non accompagnati che arrivano in Italia. 

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Meccanismi uniformi per determinare l’età dei minori non accompagnati vittime di tratta

Ricorso ai documenti anche scaduti in possesso del minore, accertamento della sua età attraverso il lavoro di una equipe di medici, dirit...
Dopo due anni di stallo, oggi la proposta di legge che ridisegna il sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati ha fatto un decisivo passo in avanti in Commissione Affari Costituzionali. Soddisfatta e ottimista la relatrice Pollastrini: «è necessario riconoscere un diritto a questi ragazzi». Il nodo dei fondi? Sembra superato.

«Il mio impegno è totale, sono sincera, è una proposta molto attesa dalle associazioni, dall'Anci e soprattutto dai minori»: l'onorevole Barbara Pollastrini è appena uscita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove oggi l'iter della proposta di legge che va a ridisegnare l'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati ha fatto un importante passo in avanti.

Dopo due anni di stop è ripreso infatti riprende l’esame della proposta di legge “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (C.1658), che porta la prima firma di Sandra Zampa, vicepresidente della Bicamerale Infanzia e Adolescenza (seguita da colleghi appartenenti a gruppi diversi), di cui è relatrice Barbara Pollastrini. La discussione è ripresa in verità già a inizio agosto, con l’adozione di un nuovo testo base che tenesse conto da un lato dei progressi fatti tramite altri provvedimenti in materia di accoglienza dei MSNA anche grazie al dibattito legato all’esame di questa proposta di legge, dall’altro delle tante osservazioni legate alle questioni di copertura finanziaria, il motivo che di fatto aveva fermato l’iter della legge (il MEF diede parere negativo sulla relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato).

Oggi quindi la Commissione I della Camera ha ripreso in mano il provvedimento, avviando l’esame degli emendamenti depositati a fine settembre (li trovate qui). «Abbiamo votato una novantina di emendamenti, 18 articoli su 22. Quattro articoli sono stati accantonati per un ulteriore apprfondimento, ma a metà settimana prossima credo che avremo concluso l'iter in commissione», spiega l'onorevole Pollastrini con soddisfazione, sottolineando come in Commissione il suo intento sia stato quello di «valorizzare i contributi di tutti coloro che credono in questa legge. Tutti i gruppi in Commissione hanno dato contributo importante, tranne la Lega, che ha presentato solo emendamenti , poi soppressi, chiedendo la soppressione di ogni singolo articolo». Il testo poi dovrà avere il parere delle altre commissioni competenti, per approdare all'Aula intorno al 25 ottobre (il provvedimento è già calendarizzato per quella data).

Si tratta di una legge condivisa e molto attesa, appoggiata da associazioni importanti - Save the Children, Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli, il Consiglio italiano per i rifugiati, Comunità Sant’Egidio, Aibi, Emergency, Terres des hommes, Intersos, Cnca, Comitato italiano per l’Unicef, Oxfam Italia – che nei tanti mesi di stallo hanno ripetuto continuamente il loro appello. Il IX Report sull’attuazione della CRC in Italia scrive che «l’auspicata riforma del sistema di protezione e accoglienza dei MNA, attraverso l’approvazione del DDL 1658 non si è ancora realizzata, anche se è continuato il tentativo di superamento della gestione emergenziale del flusso migratorio, compresa la gestione degli arrivi di MNA» e fra le sue raccomandazioni al Parlamento inserisce proprio l’approvazione della proposta di legge 1658.

La legge infatti disegna un percorso strutturato, che non lasci più all’occasionalità o alle risorse disponibili o alle decisioni del singolo ministro o della singola Regioni quella per la relatrice Pollastrini è una «scelta nazionale, strategica di civiltà e sicurezza». Una legge che tracci «un disegno compiuto di coordinamento, di visione programmatica, che individui con precisione le responsabilità tra istituzioni e soggetti preposti, la qualità delle strutture. Che permetta una verifica dei risultati e la trasparenza. Anche per evitare altri episodi odiosi come quelli scoperchiati nei mesi scorsi a Roma e altrove», ha detto Pollastrini nella sua relazione.

Ovviamente la ripresa della discussione non può non tener conto dei nuovi numeri del fenomeno, esploso ulteriormente rispetto a due anni fa, quando il primo testo venne presentato: «più che "fenomeno" direi che questa è ormai la condizione della nostra epoca», afferma Pollastrini. Se nel 2015 furono 11.921 i minori stranieri non accompagnati giunti in Italia, già in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità, nel 2016 secondo le stime di Save the Children, dal 1 gennaio al 26 settembre 2016 sono arrivati via mare più di 20.600 bambini, di cui la stragrande maggioranza - oltre 18.400 - sono minori non accompagnati: il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Provengono in particolare da Eritrea, Egitto, Gambia, Nigeria, Guinea, Somalia, e altri Paesi dell’Africa subsahariana e occidentale. «Il sistema di accoglienza per i minori non accompagnati è palesemente sottodimensionato», spiega Liviana Marelli, del CNCA: «i famosi 20 hub erano per la pronta accoglienza, c'è il bisogno assoluto di aumentare i posti di seconda accoglienza. Ma implementando il sistema ordinario dello Sprar, non dando ai prefetti la possibilità di aprire strutture recettive temporanee, di fatto i famigerati Cas, come previsto nelle “Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” contenute nel disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, su cui abbiamo espresso dissenso e preoccupazione. Continuiamo a chiedere un Tavolo nazionale tecnico e dei Tavoli regionali in cui sieda anche il non profit, per per mappare le disponibilità e le risorse e verificare i criteri di qualità del sistema».

Lo spirito della legge è nell’art. 1, ovvero nella volontà di riconoscere un diritto ai MSNA in quanto minori fragili, da tutelare: «un diritto, perché altrimenti il "cosa fare" è demandato di volta in volta alle scelte di governi, sindaci, regioni ma non è un diritto… Un conto è ottemperare undiritto e un conto è che il "cosa fare" sia una decisione discrezionale o umanitaria. La proposta ha questo senso profondo, oltre a una forte spinta alla trasparenza e alla qualità del sistema di accoglienza, a tutela del minore e della trasparenza», spiega ancora la relatrice.

Il nuovo testo base, rispetto all’originario e alle modifiche normative introdotte in questi due anni (soprattutto tramite il decreto accoglienza n. 142 del 2015), ribadisce il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.Notevole è stata l’attenzione alla riformulazione di alcuni articoli sulla base dei rilievi della Commissione bilancio: la copertura necessaria si aggira, oggi, sui 200 milioni di euro. «È importante evidenziare che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e la relativa dotazione ha fatto registrare un progressivo aumento nel tempo», sottolinea l’onorevole Pollastrini nella sua relazione, ricordando che tale fondo ha uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per il 2018, mentre il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che attiene allo Sprar, è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. «Il nuovo assetto finanziario sembra consentire la copertura della legge», conclude l’onorevole Pollastrini, «tanto più alla vigilia della legge di bilancio. Io penso sia possibile arrivare alle coperture necessarie». Lo chiedono le associaioni, i Comuni e oltre 18mila minori.

MSNA, la proposta Zampa andrà in Aula entro venti giorni

Dopo due anni di stallo, oggi la proposta di legge che ridisegna il sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati...
Italia Lavoro ha pubblicato l'Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti, finanziato dal Fondo Politiche Migratorie - Anno 2015 per un importo pari a € 4.800.000. L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, ai titolari e richiedenti protezione internazionale e a giovani migranti entrati in Italia come minori non accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della "dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione on the job, tirocinio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati. L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

Destinatari

- Minori non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta, che al momento dell’avvio del tirocinio abbiano compiuto il 16esimo anno d’età e che siano in condizione d’inoccupazione o disoccupazione;

- Giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d’età alla data di avvio del tirocinio, compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d’inoccupazione o disoccupazione.

Beneficiari (soggetti proponenti)

- Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i

- soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all’erogazione dei servizi per l’impiego e del lavoro.

Si rinvia, inoltre, all’elenco dei soggetti proponenti previsto nell’ambito delle discipline regionali di recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013.

Articolazione e valore della dote

I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata complessivamente non superiore a 8 mesi, che prevedano un periodo di tirocinio di durata pari a 5 mesi.

Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale”, del valore massimo di € 5.000, per la quale è previsto il riconoscimento di:

-un contributo al beneficiario/soggetto proponente pari a € 2.000 per lo svolgimento di attività per favorire l’inserimento socio-lavorativo del destinatario;

-una indennità di frequenza al destinatario pari a € 2.500 (€ 500 al mese) per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;

-un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 500 per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio e affiancamento durante l’esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a finanziamento.

Fondi disponibili

L’iniziativa è finanziata dal Fondo Politiche Migratorie – Anno 2015 (D.D. del 29 dicembre 2015) per un importo pari a € 4.800.000.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

A pena di esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Italia Lavoro a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo percorsi@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Progetto PERCORSI”, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Italia Lavoro del presente Avviso e non oltre le ore 13.00 del 31/12/2016.

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo email percorsi@italialavoro.it .

L’Avviso e tutta la relativa documentazione sono disponibili sulla pagina dedicata del sito di Italia lavoro.

Si rimanda alla stessa pagina per le informazioni sugli incontri di presentazione dell’Avviso rivolti ai soggetti proponenti interessati.

Fonte: Italia lavoro



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Inserimento socio-lavorativo di minori non accompagnati e di giovani migranti

Italia Lavoro ha pubblicato l'Avviso per il finanziamento di p ercorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e ...
Con decreto del ministro dell'Interno del 1 settembre 2016 si istituiscono i centri governativi di prima accoglienza.  Vengono individuati i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
Li ha fissati il ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero Economia e Finanze, con il decreto istitutivo 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.210 dell'8 settembre 2016.
Il provvedimento individua i requisiti dei centri (articolo 3), che devono "assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni", e garantire "l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva", tenuto conto che "ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori".
Disciplinati anche i servizi che le strutture devono erogare ai giovani ospiti (articolo 4): da quelli relativi alla gestione amministrativa - con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri - a quelli relativi alla persona - come la mensa, i beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.
Si dà così attuazione alla recente normativa su accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e su riconoscimento e revoca del relativo status (decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142) incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul "superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore".
In fase di prima applicazione (articolo 9), il bando di gara deve prevedere modalità di attestazione dei requisiti strutturali "tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori".  Fonte Min. Interno

Riferimenti Normativi 

Gli standard per l'accoglienza e i servizi da erogare ai Minori Stranieri Non Accompagnati

Con decreto del ministro dell'Interno del 1 settembre 2016 si istituiscono i centri governativi di prima accoglienza.  Vengono individ...

Il 3 agosto scorso è finalmente ripresa la discussione del Disegno di legge A.C 1658, nato da una proposta, presentata da Save The Children, di riforma del sistema dell’accoglienza in Italia e presentato in Parlamento circa 3 anni fa. Il Disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati vuole armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori in un testo organico che recepisca i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La situazione di vulnerabilità dei minori che affrontano viaggi terribilmente rischiosi, spesso senza un adulto al loro fianco, richiede un sistema di accoglienza sicuro e  integrato, che sappia rispondere al loro progetto migratorio. Quest’anno il numero di minori non accompagnati è più che raddoppiato rispetto al 2015 arrivando all’89,6% del totale dei minori migranti.
Proprio per questo ci aspettiamo che il Disegno di Legge venga approvato in tempi brevi. Spieghiamolo brevemente in pochi punti.
  1. Il principale obiettivo del Disegno di Legge A.C. 1658 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” è uniformare, secondo tempi e regole certe, il sistema dell’accoglienza in Italia, garantendo pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati.
  2. L’identificazione come minore  tutela i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e rischi di illegalità. Il Disegno di Legge prevede che l’accertamento dell’età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico. Solo in presenza di forti dubbi si ricorre a indagini socio – sanitarie e in tal caso il minore deve essere consenziente.
  3. Viene istituita la “cartella sociale” che aiuta tutti gli operatori che vengono in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo, compresa la struttura di accoglienza più idonea. Tutte le strutture sono  tenute a rispettare elevati standard di qualità.
  4. Apposite misure sono rivolte a sostenere in modo organico l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e a garantire concretamente il diritto all’istruzione e alla salute.
  5. Viene garantita continuità ad un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al fine di risolvere la gestione dei costi che spesso ricadono solo sui Comuni di rintraccio.
  6. Ogni procedimento deve includere la partecipazione attiva e diretta dei minori, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il mediatore culturale permette di conoscere le specifiche esigenze del minore, compresi eventuali casi di particolare vulnerabilità e necessità di ricongiungimenti con familiari.
  7. Il Disegno di legge A.C. 1658 promuove l’affido familiare dei bambini come alternativa alle strutture di accoglienza. Inoltre coinvolge le comunità locali attraverso la nomina di “tutori volontari”, adeguatamente selezionati e formati. Fonte Blog Save The Children




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7 punti per la tutela dei minori stranieri

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A Napoli rette più basse per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti.
L’Antenna napoletana ha inviato una lettera al Comune di Napoli in relazione alla previsione di rette più basse per l’accoglienza dei minori non accompagnati. Nella delibera della Giunta Comunale n. 1088 del 31.12.2013 “Disposizioni per l’accoglienza dei minori dei bambini collocati fuori famiglia” sono state introdotte delle differenziazioni tra minore straniero non accompagnato, minore straniero e minore italiano per quanto riguarda la quantificazione della retta giornaliera onnicomprensiva prevista in favore delle strutture d’accoglienza, prevedendo una retta inferiore per i minori non accompagnati. ASGI ha rilevato che tale differenziazione, giustificata “in considerazione della particolare tipologia di accoglienza e degli specifici flussi migratori spesso a carattere emergenziale”, risulta illegittima e in contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che prevede che il diritto alla protezione, istruzione, salute e partecipazione debbano essere applicati a tutti i minori senza discriminazione.(Fonte: ASGI)

La lettera dell'ASGI al comune di Napoli

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A Napoli rette più basse per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti

A Napoli rette più basse per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti. L’Antenna napoletana ha inviato una lettera al Comune di ...

Prima della riforma introdotta con la legge 40/98, l’evoluzione del fenomeno migratorio e in particolare l’ingresso in Italia di un numero crescente di minori in condizione irregolare, aveva reso evidenti le lacune della normativa allora vigente, che non prevedeva la possibilità di tutelare la condizione del minore, quando questi di fatto si trovava in Italia in violazione delle norme sull’ingresso e il soggiorno di stranieri.

Minori stranieri non accompagnati: leggi.

Prima della riforma introdotta con la legge 40/98, l’evoluzione del fenomeno migratorio e in particolare l’ingresso in Italia di un numero...
CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLORatificata e resa esecutiva con Legge n° 176 del 27/05/1991
CONVENZIONE EUROPEA DE L’AJA SUL RIMPATRIO DEI MINORIRatificata con Legge n° 396 del 30/06/1975

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI DEL 26/06/1997
CODICE CIVILE
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LEGGE N° 184 DEL 04/05/1983Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori

LEGGE N° 149 DEL 28/03/2001
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LEGGE N° 269 DEL 03/08/1998Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù

LEGGE N° 977 DEL 17/10/1967Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

LEGGE N° 91 DEL 05/02/1992Nuove norme sulla cittadinanza

LEGGE N° 189 DEL 30/07/2002 A modifica del testo unico dell’immigrazione

DECRETO LEGISLATIVO N° 286 DEL 25/07/1998 Testo unico sull’ immigrazione

DECRETO LEGISLATIVO N° 113 DEL 13/04/1999 Correzioni al testo unico sull’immigrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 535 DEL 09/12/1999Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 394 DEL 31/08/1999Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione

DECRETO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL 12/07/2000Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 300 DEL 13/11/2000Permessi di soggiorno per minore età

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 300 DEL 09/04/2001Permessi di soggiorno per minore età
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 400 DEL 26/09/2003Conversione dei permessi di soggiorno per minore età

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 198 DEL 23/05 – 05/06 – 2003

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 234 DEL 08-16 LUGLIO 2004

COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI DEL 21/09/1994

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 2938/95 DEL 29/01/1998

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 9986/04 DEL 08/06/2005

Minori stranieri non accompagnati: Normativa

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