In virtù di un’
interpretazione letterale e sistematica, deve ritenersi che spetti al
tribunale per i minorenni la competenza a emettere il provvedimento – di natura decisoria e reclamabile da parte dell’interessato –
di attribuzione dell’età al minore straniero non accompagnato, ai sensi dell’art. 19-bis, d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 5, comma 1, l. 7 aprile 2017, n. 47, in quanto la norma demanda lo svolgimento degli accertamenti sociosanitari, prodromici all’emissione di tale provvedimento, al pubblico ministero minorile, il quale generalmente (in difetto di contraria indicazione normativa) rivolge le proprie istanze proprio al tribunale per i minorenni.
Tribunale Minori Trieste, sentenza 12 luglio 2017
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I Minori Stranieri non Accompagnati
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