Da anni aspettavamo che si mettesse fine alla scandalosa procedura che obbligava i minori a sottoporsi ad esami radiografici per la determinazione della minore età.
Più volte richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, diverse associazione per i diritti dei minori e dei migranti avevano denunciato l’illegittimità di tale prassi.
Poiché esponendo il minore ad un esame invasivo e pericoloso senza che ce ne siano le esigenze terapeutiche necessarie, non si teneva conto del preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e allo stesso tempo si violava il principio di non discriminazione.
Tali violazioni hanno prodotto numerosi drammi e segnato la vita negativamente di tanti minori che avevano provato ad entrare in Italia, e che invece sono stati espulsi dal nostro territorio. Basti ricordare le innumerevoli denunce (
Pro Asyl,
Human Right Watch,
Medu,
Ambasciata dei Diritti) che hanno riguardato le riammissioni in Grecia di tantissimi presunti minori. In moltissimi casi sono state eseguite diagnosi affrettate e/o invasive senza che si giungesse ad una definizione ragionevole della minore età.
Il referto medico del Dott. Carlo Bracci (di Medici Contro la Tortura) ben rappresenta come dovrebbe essere fatta una diagnosi. Tale referto è stato prodotto per opporsi ad un decreto di espulsione ed impugnato dall’Avv. Salvatore Fachile.
Il giudice ritenendo la perizia esaustiva per la determinazione della minore età ha per tanto accolto il ricorso.
Scarica la sentenza:Pronuncia GDP di Roma del 06/06/2016
Scarica il referto medico:Perizia accertamento minore età. Dott. Carlo Bracci.
In primo luogo vi è la presenza di un mediatore linguistico culturale che permette di far capire al ragazzo il tipo di visita medica a cui sta per essere sottoposto, e se acconsente ad essere valutato in rispetto dei suoi parametri socio culturali.
La visita è assolutamente non invasiva (
vedi allegato) ma permette un accertamento dell’età con precisione identica a quella che si sarebbe ottenuta con l’esame radiologico, ovvero in entrambi i casi e per i motivi spiegati all’interno del referto si ha sempre una possibilità di errore di due anni.
Lo stesso dottore sottolinea: "Non si valuta l’età scheletrica con esami radiografici in quanto l’esposizione a radiazioni ionizzate non deve essere eseguita se non per scopi diagnostici e terapeutici."
Si ha ora la speranza che questa sentenza e la relativa perizia medica fissino un precedente normativo di non ritorno.
Va comunque sempre ricordato che:
In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico.
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore.
Il 3 marzo 2016 è stato finalmente approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. C’è da dire che come estrema ratio prevede ancora l’esame radiografico ma in realtà lo nega per tutto quello che predispone in precedenza.
Altro aspetto importantissimo che il protocollo sottolinea come premessa generale che l’esame medico a cui deve essere sottoposto il minore deve essere fatto nei tempi che siano compatibili ad una sua situazione di serenità e non come spesso è successo nell’arco di due ore dal suo arrivo poiché la polizia di frontiera preme per la sua espulsione.
Scarica il protocollo :
Protocollo MSNA
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I Minori Stranieri non Accompagnati