Per i Minori Non Accompagnati, tutela umanitaria nel più
breve tempo possibile, lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 1835 della
Sesta sezione civile che si occupa proprio di minori stranieri non
accompagnati. Gli ermellini spiegano che il caso dei minori migranti non
accompagnati non va confuso in alcun modo con quello dei minori in stato di
abbandono. Affermano che è necessario che il Tribunale di competenza più vicino
al luogo dello sbarco o del luogo in cui il minore è segnalato nomini nell’immediatezza
un Tutore che li assista nelle pratiche per la richiesta di protezione internazionale
e per il rilascio del permesso di soggiorno, applicando semplicemente le norme
sull’accoglienza dell’agosto 2015.
La Suprema Corte spiega che il caso dei minori non
accompagnati non va confuso con quello dei minori in stato di abbandono, quindi
l’iter non va indirizzato verso l’applicazione delle norme sull’adozione, di
competenza dei tribunali per i minorenni, perché non si tratta di minori in
stato di abbandono.
I Giudici della Suprema Corte danno indicazioni precise al
Tribunale di Marsala che sosteneva la competenza del Tribunale Minorile sui
minori sbarcati. La Cassazione con la sentenza 1835 spiega che i msna sono i
più vulnerabili fra i vulnerabili, quindi hanno bisogno di assistenza rapida, «la
risposta deve essere quella della tutela umanitaria» e deve essere data «nel
più breve tempo possibile».
La sentenza in questione, come il richiamo arrivato qualche
giorno fa all’Italia dal Consiglio d’Europa circa la scarsa tutela riservata ai
minori e alle donne migranti, dovrebbe spingere il legislatore ad accelerare i
tempi di approvazione della legge che mira ad armonizzare il sistema, ferma al
Senato ormai da troppo tempo.
Leonardo Cavaliere
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I Minori Stranieri non Accompagnati
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