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Non nascondo che avventurarmi nei meandri delle procedure amministrative per la richiesta del permesso di soggiorno di C. mi intimoriva non poco. Del resto, chi non ha paura dell’ingarbugliata burocrazia italiana? E, invece, l’esperienza presso l’Ufficio Immigrazione della Questura è stata una vera sorpresa…tanto che, in pochi giorni dalla richiesta dell’appuntamento, io e C. veniamo convocati dagli Uffici competenti per l’espletamento delle procedure previste.
Ci troviamo davanti al cancello dell’entrata riservata ai minori, un po’ in disparte rispetto all’ingresso principale dove ogni giorno si accalcano decine di persone in una specie di girone infernale. Si intravedono tratti somatici di ogni tipo, esseri umani provenienti da ogni angolo della Terra, ognuno con la propria storia spesso, purtroppo, carica di disperazione. Ad accompagnare C. c’è un operatore della struttura di accoglienza che ha preparato tutta la documentazione necessaria per poter richiedere il permesso di soggiorno per minore età: fotografie, passaporto, marca da bollo, copia del decreto di tutela, relazione inerente il percorso migratorio del ragazzo, versamento al MEF a nome del minore, e altra documentazione ritenuta utile al nostro obiettivo.
Inganniamo il tempo nella sala d’attesa chiacchierando un po’: C. mi racconta che ha imparato a cucinare la pasta al tonno, poi fantastichiamo un po’ sul futuro che l’aspetta con il diploma della terza media tra le mani. Non c’è molta gente questa mattina, forse siamo fortunati visto che dopo un po’ “il tutore” viene chiamato ad un colloquio individuale. La conversazione con il responsabile dell’Ufficio Minori si protrae per un tempo inaspettatamente lungo: introduco io dapprima la storia di C. poi ci soffermiamo sulla questione del “fenomeno migratorio dei minori albanesi”, ci confrontiamo sull’esperienza che sto vivendo in qualità di tutore e sulle difficoltà che sto riscontrando. Nonostante i miei iniziali timori gentilezza e disponibilità mi fanno sentire davvero a mio agio, ma è passata più di un’ora e trovo C. impaziente nella sala d’attesa e spaventato che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Lo tranquillizzo e procediamo insieme nell’ufficio deputato all’acquisizione delle impronte digitali del minore. Vedo C. ancora spaventato e un po’ in confusione, confonde la destra con la sinistra, mi lancia ogni tanto qualche occhiata per avere rassicurazioni che la procedura stia andando avanti bene. Poi, finalmente, le firme e il tanto agognato cedolino: da oggi C. potrà godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di un permesso di soggiorno per minore età, in attesa del ritiro del documento ufficiale fra un paio di mesi. All’uscita si festeggia con succo di frutta e tanta felicità: C. potrà tirare un sospiro di sollievo per un anno intero, fino al compimento della maggiore età. Ma ancora non riesce a crederci!

Una Tutrice


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Per i Minori Non Accompagnati, tutela umanitaria nel più breve tempo possibile, lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 1835 della Sesta sezione civile che si occupa proprio di minori stranieri non accompagnati. Gli ermellini spiegano che il caso dei minori migranti non accompagnati non va confuso in alcun modo con quello dei minori in stato di abbandono. Affermano che è necessario che il Tribunale di competenza più vicino al luogo dello sbarco o del luogo in cui il minore è segnalato nomini nell’immediatezza un Tutore che li assista nelle pratiche per la richiesta di protezione internazionale e per il rilascio del permesso di soggiorno, applicando semplicemente le norme sull’accoglienza dell’agosto 2015.
La Suprema Corte spiega che il caso dei minori non accompagnati non va confuso con quello dei minori in stato di abbandono, quindi l’iter non va indirizzato verso l’applicazione delle norme sull’adozione, di competenza dei tribunali per i minorenni, perché non si tratta di minori in stato di abbandono.
I Giudici della Suprema Corte danno indicazioni precise al Tribunale di Marsala che sosteneva la competenza del Tribunale Minorile sui minori sbarcati. La Cassazione con la sentenza 1835 spiega che i msna sono i più vulnerabili fra i vulnerabili, quindi hanno bisogno di assistenza rapida, «la risposta deve essere quella della tutela umanitaria» e deve essere data «nel più breve tempo possibile».
La sentenza in questione, come il richiamo arrivato qualche giorno fa all’Italia dal Consiglio d’Europa circa la scarsa tutela riservata ai minori e alle donne migranti, dovrebbe spingere il legislatore ad accelerare i tempi di approvazione della legge che mira ad armonizzare il sistema, ferma al Senato ormai da troppo tempo.

Leonardo Cavaliere


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I Minori Stranieri non Accompagnati

Minori Non Accompagnati, tutela umanitaria nel più breve tempo possibile

Per i Minori Non Accompagnati , tutela umanitaria nel più breve tempo possibile , lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 1835 della ...
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