“Grazie al via libera di oggi della Camera, la legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è finalmente diventata realtà e l’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini prima di tutto bambini, a prescindere dal loro status di migranti o rifugiati”, dichiara Raffaela Milano, Direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti.Fonte: https://www.savethechildren.it/press/minori-stranieri-non-accompagnati-giornata-storica-i-diritti-approvato-definitivamente-il-ddl
Dopo oltre tre anni di stallo, il DDL fortemente voluto da Save the Children, nato dall’esperienza diretta sul campo al fianco dei minori migranti e sostenuto da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti, è stato approvato grazie all’ampio consenso ricevuto in Parlamento da forze politiche di maggioranza e opposizione.
Proposto da Save the Children il 25 luglio 2013 e depositato in Parlamento nell’ottobre dello stesso anno da un ampio numero di parlamentari di diversi schieramenti – prima firmataria l’on. Sandra Zampa –, il DDL è stato approvato dalla Camera il 26 ottobre scorso a seguito di un’ampia partecipazione e condivisione da parte delle principali realtà della società civile che operano al fianco dei minori stranieri non accompagnati. Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori.
“Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla prima firmataria Sandra Zampa, che insieme agli altri firmatari non ha mai smesso di dialogare costantemente con tutti i soggetti coinvolti e di seguire con determinazione l’iter legislativo del DDL, e ai relatori alla Camera e al Senato, Barbara Pollastrini e Riccardo Mazzoni, per il loro impegno nel portare la legge in votazione nelle rispettive aule”, afferma ancora Raffaela Milano.
Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche bambini con meno di dieci anni di età, sono arrivati in Italia via mare soli, senza genitori o figure adulte di riferimento al loro fianco, più del doppio rispetto al 2015 quando erano 12.360. Dall’inizio dell’anno, secondo le stime di Save the Children, sono giunti oltre 3.360 minori, di cui almeno 3.000 non accompagnati.
Alle loro spalle hanno viaggi spesso drammatici, nel corso dei quali in molti purtroppo hanno perso la vita, e anche una volta giunti in Italia sono costretti a vivere in condizioni di grande vulnerabilità, esposti all’alto rischio di subire abusi e violenze e di finire nelle maglie di sfruttatori senza scrupoli.
“Oggi è una giornata storica per i diritti di tanti minori vulnerabili. Armonizzando la normativa sulla protezione dei minori e quella sull’immigrazione, il testo unico approvato oggi alla Camera recepisce infatti pienamente i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, garantendo così ai minori stranieri non accompagnati – quelli già presenti in Italia e quelli che arriveranno quest’anno - la protezione e le opportunità di inclusione di cui hanno bisogno. Ora il nostro impegno sarà volto ad ottenere una piena e rapida attuazione della legge per uscire definitivamente da una logica emergenziale e poter contare, d’ora in avanti, su un sistema strutturato e organico”, conclude Raffaela Milano.
COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE:
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del DDL non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso).
Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. Viene prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, , e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
Scheda sulla legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. (Scheda di Save The Children)
Dopo oltre tre anni di stallo, il DDL che abbiamo fortemente voluto, nato dall’esperienza diretta sul campo al fianco dei minori migranti e sostenuto da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti, è stato approvato grazie all’ampio consenso ricevuto in Parlamento da forze politiche di maggioranza e opposizione.
Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori.
Cosa cambia con la nuova legge
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del DDL non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.
Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.
La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno.
Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini migranti prima di tutto bambini. Fonte: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-la-protezione-e-accoglienza-dei-minori-migranti-%C3%A8-finalmente-realt%C3%A0
La legge n. 47/2017, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in seguito alla pubblicazione (precisamente la n. 93) in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal giorno 6 Maggio 2017
L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini migranti prima di tutto bambini. Fonte: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-la-protezione-e-accoglienza-dei-minori-migranti-%C3%A8-finalmente-realt%C3%A0
La legge n. 47/2017, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in seguito alla pubblicazione (precisamente la n. 93) in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal giorno 6 Maggio 2017
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