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Minori stranieri non accompagnati: giornata storica per i diritti, approvato definitivamente il DDL che istituisce in Italia un sistema organico di protezione e accoglienza primo in Europa. Di seguito riportiamo il comunicato stampa di Save The Children, promotrice della Legge.

“Grazie al via libera di oggi della Camera, la legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è finalmente diventata realtà e l’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini prima di tutto bambini, a prescindere dal loro status di migranti o rifugiati”, dichiara Raffaela Milano, Direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti.
Dopo oltre tre anni di stallo, il DDL fortemente voluto da Save the Children, nato dall’esperienza diretta sul campo al fianco dei minori migranti e sostenuto da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti, è stato approvato grazie all’ampio consenso ricevuto in Parlamento da forze politiche di maggioranza e opposizione.
Proposto da Save the Children il 25 luglio 2013 e depositato in Parlamento nell’ottobre dello stesso anno da un ampio numero di parlamentari di diversi schieramenti – prima firmataria l’on. Sandra Zampa –, il DDL è stato approvato dalla Camera il 26 ottobre scorso a seguito di un’ampia partecipazione e condivisione da parte delle principali realtà della società civile che operano al fianco dei minori stranieri non accompagnati. Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori.
“Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla prima firmataria Sandra Zampa, che insieme agli altri firmatari non ha mai smesso di dialogare costantemente con tutti i soggetti coinvolti e di seguire con determinazione l’iter legislativo del DDL, e ai relatori alla Camera e al Senato, Barbara Pollastrini e Riccardo Mazzoni, per il loro impegno nel portare la legge in votazione nelle rispettive aule”, afferma ancora Raffaela Milano.
Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche bambini con meno di dieci anni di età, sono arrivati in Italia via mare soli, senza genitori o figure adulte di riferimento al loro fianco, più del doppio rispetto al 2015 quando erano 12.360. Dall’inizio dell’anno, secondo le stime di Save the Children, sono giunti oltre 3.360 minori, di cui almeno 3.000 non accompagnati.
Alle loro spalle hanno viaggi spesso drammatici, nel corso dei quali in molti purtroppo hanno perso la vita, e anche una volta giunti in Italia sono costretti a vivere in condizioni di grande vulnerabilità, esposti all’alto rischio di subire abusi e violenze e di finire nelle maglie di sfruttatori senza scrupoli.
“Oggi è una giornata storica per i diritti di tanti minori vulnerabili. Armonizzando la normativa sulla protezione dei minori e quella sull’immigrazione, il testo unico approvato oggi alla Camera recepisce infatti pienamente i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, garantendo così ai minori stranieri non accompagnati – quelli già presenti in Italia e quelli che arriveranno quest’anno - la protezione e le opportunità di inclusione di cui hanno bisogno. Ora il nostro impegno sarà volto ad ottenere una piena e rapida attuazione della legge per uscire definitivamente da una logica emergenziale e poter contare, d’ora in avanti, su un sistema strutturato e organico”, conclude Raffaela Milano.
COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE:
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del DDL non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso).
Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. Viene prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, , e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
Fonte: https://www.savethechildren.it/press/minori-stranieri-non-accompagnati-giornata-storica-i-diritti-approvato-definitivamente-il-ddl


Scheda sulla legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. (Scheda di Save The Children)

Dopo oltre tre anni di stallo, il DDL che abbiamo fortemente voluto, nato dall’esperienza diretta sul campo al fianco dei minori migranti e sostenuto da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti, è stato approvato grazie all’ampio consenso ricevuto in Parlamento da forze politiche di maggioranza e opposizione.

Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori.

Cosa cambia con la nuova legge
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del DDL non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.
Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. 

La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno.
Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.

​L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini migranti prima di tutto bambini. Fonte: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-la-protezione-e-accoglienza-dei-minori-migranti-%C3%A8-finalmente-realt%C3%A0

La legge n. 47/2017, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in seguito alla pubblicazione (precisamente la n. 93) in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal giorno 6 Maggio 2017



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I Minori Stranieri non Accompagnati


LA LEGGE PER LA PROTEZIONE E ACCOGLIENZA DEI MINORI MIGRANTI È FINALMENTE REALTÀ

Minori stranieri non accompagnati : giornata storica per i diritti, approvato definitivamente il DDL che istituisce in Italia un sistema o...
Dopo oltre tre anni di attesa i tempi di approvazione della legge sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si allungano. Infatti, la chiusura dell'iter legislativo in Senato ha subito un arresto a causa di modifiche richieste dalla Commissione Bilancio sulla base di un parere della Ragioneria di Stato. Ricordiamo che il testo aveva, in sede di esame alla Camera dei Deputati, ottenuto un parere favorevole da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A seguito di questa battuta d'arresto la legge c.d. Zampa dovrà tornare alla Camera dei deputati per il varo definitivo con tutti i rischi legati alle difficoltà del calendario parlamentare.
Il fermo della legge può avere gravi conseguenze per i minori non accompagnati giunti in Italia
I minori non accompagnati, arrivati via mare, sono circa 26000, a cui devono aggiungersi quelli arrivati via terra, dei quali non si ha un conteggio esatto. A questi minori devono aggiungersi quelli arrivati nel primo mese del 2017 che rappresentano il 24% in più rispetto a quelli arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso. Tendenza che sembra essere confermata anche dai dati di Febbraio.
Visti i numeri e i rischi gravissimi in cui possono incorrere, si capisce come sia urgente l'approvazione che regoli un sistema strutturato ed efficiente che li possa proteggere in modo adeguato, come quello previsto dal disegno di legge Zampa
Il ddl già approvato dalla Camera, e sostenuto dalle principali organizzazioni umanitarie, in primis Save The Children, e di tutela dei diritti, tra cui "minoristranierinonaccompagnati il blog", interviene sugli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti non accompagnati che arrivano in Italia: dalla procedura per accertare la minore età agli standard dell’accoglienza, dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per la loro protezione e per facilitare il loro percorso positivo di integrazione.
Oggi, più di ieri, bisogna far sentire la voce di questi minori. Questa legge, che potrebbe essere archetipo anche per altri stati, è uno strumento di civiltà fondamentale per i tanti minori migranti senza adulti di riferimento. 
L'Italia ha il dovere di tutelare questi bambini!!!
(fonte: savethechildren.it)

Leonardo Cavaliere

Minori stranieri non accompagnati a rischio la legge su accoglienza e protezione

Dopo oltre tre anni di attesa i tempi di approvazione della legge sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si allungano. Inf...
Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati è stata approvata, con ampio consenso, in prima lettura a Montecitorio. L'approvazione di questa norma rappresenta e rappresenterà una svolta nel sistema di accoglienza dei minori migranti. Questa norma è prima nel suo genere in Europa, per cui si auspica che l’esempio italiano venga seguito presto anche da altri Paesi europei. Dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all'istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione. Questa legge organica interviene su aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori. A mio avviso il vero elemento di svolta di questa norma è un nuovo approccio nella gestione dei minori non  accompagnati. Infatti, ancor prima che migranti o profughi, sono considerati bambini che nel loro essere minori soli sono estremamente vulnerabili e perciò più bisognosi di protezione e di cura.

Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da Save The Children che riporto integralmente.


1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.
Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.
Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute.
Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.
È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.
I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.

Minori non accompagnati. La riforma spiegata in 5 punti

Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma ...
La proposta di legge che ridisegna l’intero sistema di accoglienza per i Minori Stranieri Non Accompagnati compie un nuovo passo in avanti. Con il parere delle commissioni competenti, per l'approvazione di passa in aula.

La deputata Pollastrini, PD, relatrice del documento in commissione dichiara «Tengo molto a valorizzare la trasversalità di contributi di vari gruppi politici e a ringraziarli. Però non tirerò un sospiro di sollievo fino al traguardo. Ci aspettano nuovi passaggi, il parere delle altre commissioni competenti (Giustizia, Lavoro, Scuola, Affari esteri, Cultura, Affari sociali, Politiche dell’UE, Questioni regionali, Bilancio) e la discussione col voto in aula»

«È un provvedimento molto atteso da agenzie internazionali e associazioni in prima fila nell'accoglienza e nell'accompagnamento, ma anche da sindaci e amministratori, in particolare quelli più virtuosi e sensibili. Soprattutto - prosegue Pollastrini - è una legge dovuta a quei ragazzi, bambini, bambine che fuggono da guerre, fame, violenze. I dati del Ministero degli Interni raccontano un esodo di circa 16 mila 'senza famiglia' giunti nel nostro Paese con la speranza di un altro domani. La legge è urgente anche per ragioni di sicurezza e legalità. Il nuovo testo base è un aggiornamento della proposta Sandra Zampa e di altre personalità di gruppi e forze politiche di maggioranza e opposizione e, per quanto mi riguarda, lavorerò perché continui a consolidarsi l’intesa più larga possibile», conclude.

Leonardo Cavaliere

Minori non accompagnati: Verso la conclusione dell'iter legislativo

La proposta di legge che ridisegna l’intero sistema di accoglienza per i Minori Stranieri Non Accompagnati compie un nuovo passo in avant...

Il 3 agosto scorso è finalmente ripresa la discussione del Disegno di legge A.C 1658, nato da una proposta, presentata da Save The Children, di riforma del sistema dell’accoglienza in Italia e presentato in Parlamento circa 3 anni fa. Il Disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati vuole armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori in un testo organico che recepisca i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La situazione di vulnerabilità dei minori che affrontano viaggi terribilmente rischiosi, spesso senza un adulto al loro fianco, richiede un sistema di accoglienza sicuro e  integrato, che sappia rispondere al loro progetto migratorio. Quest’anno il numero di minori non accompagnati è più che raddoppiato rispetto al 2015 arrivando all’89,6% del totale dei minori migranti.
Proprio per questo ci aspettiamo che il Disegno di Legge venga approvato in tempi brevi. Spieghiamolo brevemente in pochi punti.
  1. Il principale obiettivo del Disegno di Legge A.C. 1658 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” è uniformare, secondo tempi e regole certe, il sistema dell’accoglienza in Italia, garantendo pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati.
  2. L’identificazione come minore  tutela i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e rischi di illegalità. Il Disegno di Legge prevede che l’accertamento dell’età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico. Solo in presenza di forti dubbi si ricorre a indagini socio – sanitarie e in tal caso il minore deve essere consenziente.
  3. Viene istituita la “cartella sociale” che aiuta tutti gli operatori che vengono in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo, compresa la struttura di accoglienza più idonea. Tutte le strutture sono  tenute a rispettare elevati standard di qualità.
  4. Apposite misure sono rivolte a sostenere in modo organico l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e a garantire concretamente il diritto all’istruzione e alla salute.
  5. Viene garantita continuità ad un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al fine di risolvere la gestione dei costi che spesso ricadono solo sui Comuni di rintraccio.
  6. Ogni procedimento deve includere la partecipazione attiva e diretta dei minori, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il mediatore culturale permette di conoscere le specifiche esigenze del minore, compresi eventuali casi di particolare vulnerabilità e necessità di ricongiungimenti con familiari.
  7. Il Disegno di legge A.C. 1658 promuove l’affido familiare dei bambini come alternativa alle strutture di accoglienza. Inoltre coinvolge le comunità locali attraverso la nomina di “tutori volontari”, adeguatamente selezionati e formati. Fonte Blog Save The Children




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7 punti per la tutela dei minori stranieri

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