La riforma della cittadinanza è stata approvata alla Camera con 310 sì, 66 no, 83 astenuti, ma è una buona riforma? Nonostante le criticità, è uno storico passo in avanti. Un'attesa lunga 23 anni: una volta approvata anche dal Senato, l'Italia acquisirà almeno 250mila nuovi giovanissimi cittadini. Il testo infatti è pensato soprattutto per le seconde generazioni. Dopo ben tre anni e mezzo dal deposito alla Camera delle proposte de “L’Italia sono anch’io”, un testo di riforma della legge sulla cittadinanza è stato approvato in aula in prima lettura alla Camera.
La proposta di legge è passata alla Camera con 310 favorevoli (maggioranza a 189), 66 contrari e 83 astenuti. I contenuti principali li elenca in modo esauriente il portare StranieriinItalia.it:
I bambini nati in Italia saranno italiani per nascita solo se almeno uno dei genitori ha il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extraUe) o il “diritto di soggiorno permanente” (cittadini Ue). Altrimenti, come gli altri bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i dodici anni, dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle positivamente. Per l’acquisto della cittadinanza servirà una dichiarazione di volontà presentata in Comune da un genitore entro il compimento della maggiore età del figlio, altrimenti questo potrà presentarla tra i 18 e i 20 anni.
Diverse le regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni di età. Potranno diventare italiani dopo sei anni di residenza regolare e dopo aver frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale. In questo caso, però, non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una “concessione”, soggetta quindi a una certa discrezionalità da parte dello Stato.
C’è anche una norma transitoria per chi ha superato i 20 anni, ma intanto ha maturato i requisiti previsti dalla nuova legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia o arrivati qui quando avevano meno di dodici anni, se hanno frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici e hanno risieduto "legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale". Chi rientra nella norma transitoria avrà solo un anno di tempo dall' entrata in vigore della riforma per presentare in Comune la dichiarazione di volontà e diventare italiano. Dovrà poi però aspettare che entro sei mesi il ministero dell’Interno dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in passato non ci siano stati dinieghi di cittadinanza, espulsioni o allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica.
a) l’introduzione di un articolo che intervenga a facilitare la naturalizzazione dei cittadini stranieri adulti stabilmente soggiornanti nel nostro paese, “sacrificati”, nel corso delle mediazioni in Commissione, per raggiungere un accordo all’interno della maggioranza;
b) svincolare la possibilità di acquisire la cittadinanza da parte dei minori nati in Italia dalla titolarità di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo da parte di almeno uno dei genitori: per ottenere questa tipologia di soggiorno vi sono requisiti di reddito stringenti, dunque subordinare il diritto alla cittadinanza alla sussistenza di tale requisito significa di fatto introdurre un principio discriminatorio fondato sul reddito;
c) cancellare quel comma con cui all’ultimo minuto si è modificata la norma transitoria grazie alla quale coloro che al momento di entrata in vigore della legge hanno un’età superiore ai 20 anni e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (nato in Italia o ingresso prima dei 12 anni, frequenza, per almeno 5 anni, di uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e di formazione professionale triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale o positiva conclusione del corso di istruzione primaria), possono richiedere la cittadinanza se sono stati residenti in Italia in modo continuativo negli ultimi cinque anni. La modifica dell’ultimo minuto ha infatti previsto che l’ufficiale di stato civile debba richiedere al Ministero dell’Interno un nullaosta relativo all’insussistenza di precedenti dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per gli stessi motivi di sicurezza nazionale. Ma a differenza di quanto previsto per un’analoga verifica per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata, il Ministero dell’Interno ha ben sei mesi di tempo per rispondere.
La riforma della cittadinanza approvata alla Camera. E' davvero una buona riforma?
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