Una sentenza cruciale quella emessa il 30 Gennaio dalla Corte di giustizia Ue ha ribadito il diritto al ricongiungimento familiare per i rifugiati minori non accompagnati, anche se nel corso della procedura diventano maggiorenni. La decisione offre un chiaro quadro normativo contro ogni tentativo di sottoporre tale diritto a condizioni non necessarie, garantendo protezione specifica a coloro che fuggono da situazioni di particolare vulnerabilità.
Con la pubblicazione della sentenza nella causa C-560/20, la Corte di giustizia Ue ha gettato luce su una questione fondamentale riguardante i diritti dei rifugiati, in particolare dei minori non accompagnati. La decisione è stata resa nel caso di un cittadino siriano, precedentemente rifugiato in Austria, il cui diritto al ricongiungimento familiare con i genitori e una sorella maggiore è stato negato dalle autorità austriache. La ragione? Il giovane siriano era diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
La Corte ha sottolineato che il diritto al ricongiungimento familiare non può essere subordinato alla celerità del processo, una mossa significativa che sottolinea l'importanza di non porre ostacoli burocratici che minerebbero il diritto stesso. Il principio è ancorato nella Direttiva 2003/86/CE, che garantisce una protezione specifica ai rifugiati, riconoscendo la loro vulnerabilità, specialmente nel caso dei minori non accompagnati.
In primo luogo, la Corte ha affermato chiaramente che un rifugiato minore non accompagnato, che diventa maggiorenne durante il processo di ricongiungimento familiare, mantiene il diritto al ricongiungimento. Questa decisione sottolinea la continuità dei diritti nonostante il cambio di status.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato un punto critico riguardante la malattia della sorella maggiore del rifugiato. Nel caso di necessità di assistenza permanente a causa di una grave malattia, il ricongiungimento familiare deve estendersi anche alla sorella maggiore, altrimenti il diritto del rifugiato verrebbe compromesso.
In terzo luogo, la Corte ha respinto la possibilità di imporre condizioni quali disponibilità di alloggio, assicurazione sanitaria e risorse finanziarie ai rifugiati minori non accompagnati e ai loro genitori. Riconoscendo la difficoltà pratica di soddisfare tali requisiti, la Corte ha sottolineato che il diritto al ricongiungimento non può essere condizionato a fattori al di fuori del controllo dei richiedenti asilo.
Il caso è emerso quando le autorità austriache respinsero le richieste di permesso di soggiorno presentate dai genitori e dalla sorella maggiore del rifugiato siriano, poiché il giovane era diventato maggiorenne. Questa decisione è stata successivamente contestata davanti al Tribunale amministrativo di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva 2003/86/CE.
L'importanza di questa sentenza va oltre il caso specifico, creando un precedente vincolante per gli Stati membri. Il rinvio pregiudiziale, che consente ai giudici nazionali di consultare la Corte Ue su questioni di interpretazione del diritto dell'Unione, sottolinea l'importanza di garantire i diritti fondamentali dei rifugiati, senza discriminazioni basate sull'età o su condizioni di vita esterne al loro controllo.
La Corte di giustizia Ue ha chiaramente affermato che i rifugiati minori non accompagnati hanno il diritto al ricongiungimento familiare, senza essere sottoposti a vincoli ingiustificati. La decisione offre una guida chiara per gli Stati membri, sottolineando l'importanza di garantire la tutela dei diritti umani fondamentali, anche nei casi in cui la fragilità e la vulnerabilità dei richiedenti asilo sono particolarmente evidenti.
Con la sentenza del 4 novembre 2014 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha bloccato il trasferimento in Italia di una famiglia – padre, madre e sei figli minori – di richiedenti protezione internazionale afgani, transitati per l’Italia nel luglio del 2011.