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Il 13 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, adeguandolo alle disposizioni contenute nella Legge 47/2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Questo provvedimento è stato atteso per cinque anni e entra in vigore oggi 28 dicembre 2022.

La legge 47/2017, nota come "Legge Zampa", ha fornito maggiori tutele ai minori stranieri non accompagnati e ha specificato quali permessi di soggiorno debbano essere rilasciati in diverse situazioni. 

Il decreto chiarisce e disciplina la possibilità di svolgere attività lavorativa o di formazione per i minorenni affidati o sottoposti a tutela, e specifica che i minori stranieri non accompagnati che possono ottenere l'affidamento ai servizi sociali anche dopo il compimento della maggiore età, avranno un permesso di soggiorno "per integrazione" con un decreto del Tribunale per i Minorenni. La durata di questo permesso è fissata dall'autorità giudiziaria e non può superare il compimento del ventunesimo anno di età.

Con il nuovo decreto diventa chiaro che un minore in affidamento avrà un permesso di soggiorno per motivi familari.

Inoltre, il decreto specifica che i minori a cui viene negata la protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, potranno fare richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze familiari.


Antonella Inverno, giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza Italia-Eu di Save the Children Italia, commenta «Era un passaggio necessario, si spera che regali una uniformità in tutto il paese almeno a livello di rilascio e conversione dei permessi, proprio perché sono stati chiarito gli aspetti più controversi. Ci sono alcune previsioni, tipo la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da richiesta asilo a lavoro che veramente possono cambiare la vita di una persona e davvero in molti casi, con questi spazi di interpretazione lasciati alle Questure, abbiamo visto percorsi di integrazione avere una battura d’arresto molto brusca, con ragazzi che dopo 2 o 3 anni in Italia, dentro un percorso, si sono ritrovati a non avere alcuna possibilità di rimanere in Italia in maniera regolare»


DPR 4 ottobre 2022, n. 191 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

Leonardo Cavaliere

Permessi di Soggiorno per i Minori Stranieri non Accompagnati

Il 13 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione , ...
Oltre 11 mila i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia nei primi sette mesi del 2016, secondo le cifre di Unicef, quasi doppio rispetto allo stesso periodo del 2015. Il 3 agosto in Senato è stata discussa una disposizione del decreto enti locali, relativa al sistema di accoglienza ed alla maggiore concentrazione di presenze di minori nei territori del Mezzogiorno. Il lavoro dei sindaci e del personale preposto all’accoglienza nelle sedi ospitanti risulta messo sempre più a dura prova, in particolare nelle province di Palermo, Pozzallo, Messina e Reggio Calabria.
Per porre rimedio a questa situazione il prefetto Mario Morcone annuncia che a partire dal 23 agosto comincierà la distribuzione in quote, diverse da regione a regione, di bambini e ragazzi che arrivino da soli nel nostro paese. I minori attualmente accolti assieme agli adulti nei centri siciliani e calabresi verranno trasferiti verso strutture predisposte ad hoc per i più giovani, sulla base di un criterio territoriale già stabilito per gli adulti stranieri. In Sicilia rimarranno 650 ragazzi in 13 strutture che diventeranno 36, la Calabria ospiterà 200 giovanissimi in 4 strutture. LaCampania accoglierà 150 ragazzi in 5 strutture, la Puglia, la Basilicata, l’Emilia Romagna e il Piemonte 100 giovani ciascuna. Sardegna, Marche, Toscana e Liguria si ripartiranno altri 200 ragazzi.   La misura in questione coinvolge l’impegno di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ed il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, in risposta ad alcune criticità legate al sovraffollamento e alla presenza di minori stranieri presso strutture di prima accoglienza destinate agli adulti nei territori del centro sud.
Nelle scorse settimane, Asgi – Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione – aveva espresso preoccupazione per una disposizione del decreto accoglienza (decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142), relativa ai casi di indisponibilità e di impossibilità di garantire un’accoglienza adeguata ai minori da parte di centri di prima accoglienza e della rete SPRAR, così come dei Comuni. Per ASGI desta preoccupazione l’attivazione di un sistema di strutture ricettive riservate in via temporanea ed esclusiva ai minori in arrivo della capienza di 50 posti che si discosta da un piano di accoglienza  costituito da un sistema di comunità di tipo famigliare o di strutture di dimensioni limitate fino a 30 posti. Oltre al rischio di un disincentivo per i Comuni a partecipare alla rete SPRAR, un simile provvedimento emergenziale potrebbe portare a ricadute su bambini e giovani stranieri non accompagnati. In che termini? Gli esperti temono a conseguenze per quanto riguarda lasfera dei diritti, come:
• la protezione e l’assistenza fuori dal proprio ambito familiare,
• lo sviluppo,
• la salute,
• l’istruzione,
• l’adeguatezza delle condizioni di vita.
Tornando alla proposta discussa in Senato l’intento è di fronteggiare le difficoltà per i minori stranieri, dei quali si sia riconosciuta la mancanza di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti responsabili per legge. Accanto alla conferma del divieto di respingimento e di espulsione del minore, viene introdotta la possibilità di rinviare il minore nel paese di provenienza non solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ma anche nei casi in cui sia stato accertato il superiore interesse dello stesso al riaffidamento ai propri familiari. Le indagini familiari divengono più celeri, in linea con la preferenza per il ripristino dell’unità del nucleo famigliare. Inoltre, la competenza in materia passa dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che già si occupa dei provvedimenti di espulsione.
Relativamente alle specifiche misure di accoglienza per i minori stranieri, è prevista la separatezza delle strutture loro riservate rispetto a quelle per adulti, ed è stabilita la durata massima di dieci giorni per le operazioni di identificazione.
Un ulteriore limite temporale riguarda il trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza, che viene dimezzato da 60 a 30 giorni.
A seguire, la proposta di legge prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale, con la raccolta delle cartelle sociali dei minori stranieri non accompagnati. Realizzati con il contributo del personale della struttura di accoglienza, questi documenti contengono dati ed informazioni utili a determinare la soluzione di lungo periodo migliore per il minore, da trasmettere ai servizi sociali del comune di destinazione.
Maggiori tutele nei confronti dei minori stranieri soli aprono all’adozione di una procedura unica di identificazione, funzionale, in prim’ordine, all’accertamento della minore età. Per il minore è previsto un colloquio con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare, insieme alla richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull’età. In aggiunta, possono essere svolti esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile.
Altre misure abbracciano gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono, incaricati della tutela e dell’affidamento delle persone, ed il permesso di soggiorno per i minori non accompagnati. Su quest’ultimo punto, viene semplificata la normativa attuale, con l’introduzione di due tipologie di titolo:
• il permesso di soggiorno per età, che può essere rilasciato al minore che ne abbia fatto richiesta, e fino al compimento dei 18 anni;
• il permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui possono disporre sia un minore di 14 anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, sia un minore sopra i 14 anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, o di uno straniero regolarmente soggiornante.
A rafforzamento dei diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati, viene estesa la garanzia dell’assistenza sanitaria attraverso l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, obbligatoria per legge per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del titolo, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione.
È incentivata l’introduzione di misure da parte di istituzioni scolastiche e di istituzioni formative accreditate per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo per i minori, anche grazie a programmi di apprendistato in convenzione.
Un altro campo di intervento investe le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, con disposizioni di assistenza affettiva e psicologica, e con l’opportunità per il minore di nominare un legale di fiducia. Questo diviene altresì possibile mediante il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Infine, nel testo in discussione sono inserite alcune misure di protezione per specifiche categorie di persone, considerate in uno stato di vulnerabilità, come i minori non accompagnati vittime di tratta.
La necessità di una simile operazione apre ad un richiamo al quadro recentemente fornito da Anci sul sistema di accoglienza in Italia per minori stranieri non accompagnatiNel 2014 le regioni che hanno registrato il più alto numero di minori non accompagnati contattati o presi in carico sono state la Sicilia (oltre 3100), il Lazio (2241), e la Calabria (1470), che insieme hanno ospitato poco più del 50% dei minori arrivati in Italia quell’anno.
Guardando al numero dei Comuni coinvolti nelle politiche di accoglienza, 87 Comuni si sono occupati dell’85% dei minori. In testa, Roma ha fornito accoglienza a 1960 persone, quota scesa di oltre il 33% rispetto al 2012, ed è seguita nella classifica dalle maggiori città della Sicilia e della Calabria: le stesse che oggi si appellano alle istituzioni per una migliore distribuzione dei minori stranieri.
In definitiva, un miglioramento delle procedure di trasferimento verso strutture di accoglienza ordinaria permetterebbe di liberare posti in quelle adibite all’accoglienza straordinaria, da destinare ai nuovi arrivati.
Di fronte ai flussi di minori stranieri non accompagnati che non si fermano, non possono fermarsi gli sforzi verso un tipo di accoglienza che superi la mera logica emergenziale, allineandosi all’imperativo di tutela e garanzia dei diritti del minore.
Autore: Clara Agostini
Fonte:piùculture.it


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I Minori Stranieri non Accompagnati

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: DAL 23 AGOSTO OSPITATI IN CENTRI SEPARATI DAGLI ADULTI

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