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Il 13 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, adeguandolo alle disposizioni contenute nella Legge 47/2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Questo provvedimento è stato atteso per cinque anni e entra in vigore oggi 28 dicembre 2022.

La legge 47/2017, nota come "Legge Zampa", ha fornito maggiori tutele ai minori stranieri non accompagnati e ha specificato quali permessi di soggiorno debbano essere rilasciati in diverse situazioni. 

Il decreto chiarisce e disciplina la possibilità di svolgere attività lavorativa o di formazione per i minorenni affidati o sottoposti a tutela, e specifica che i minori stranieri non accompagnati che possono ottenere l'affidamento ai servizi sociali anche dopo il compimento della maggiore età, avranno un permesso di soggiorno "per integrazione" con un decreto del Tribunale per i Minorenni. La durata di questo permesso è fissata dall'autorità giudiziaria e non può superare il compimento del ventunesimo anno di età.

Con il nuovo decreto diventa chiaro che un minore in affidamento avrà un permesso di soggiorno per motivi familari.

Inoltre, il decreto specifica che i minori a cui viene negata la protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, potranno fare richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze familiari.


Antonella Inverno, giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza Italia-Eu di Save the Children Italia, commenta «Era un passaggio necessario, si spera che regali una uniformità in tutto il paese almeno a livello di rilascio e conversione dei permessi, proprio perché sono stati chiarito gli aspetti più controversi. Ci sono alcune previsioni, tipo la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da richiesta asilo a lavoro che veramente possono cambiare la vita di una persona e davvero in molti casi, con questi spazi di interpretazione lasciati alle Questure, abbiamo visto percorsi di integrazione avere una battura d’arresto molto brusca, con ragazzi che dopo 2 o 3 anni in Italia, dentro un percorso, si sono ritrovati a non avere alcuna possibilità di rimanere in Italia in maniera regolare»


DPR 4 ottobre 2022, n. 191 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

Leonardo Cavaliere

Permessi di Soggiorno per i Minori Stranieri non Accompagnati

Il 13 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione , ...

Accogliere Minori stranieri non accompagnati significa restituire loro il diritto all’ infanzia di cui sono stati privati.Con l’approvazione della Legge Zampa, l’Italia è stato il primo paese Europeo a dotarsi di un Sistema di Accoglienza organico in materia. Essa ci ha attribuito il merito di rafforzare le forme di tutela a favore di questi “Bambini” rivendicando il loro stato naturale prima ancora di considerarli migranti. Nel nostro Paese ad oggi sono presenti circa 8.342 minori stranieri, giunti soli e senza figure di riferimento, un numero che dopo l’emergenza immigrazione vissuta nel 2011 resta ancora alto. La maggior parte dei minori registrati ha un’ età particolarmente vulnerabile, dai 15 ai 17 anni. Molti provengono da regioni remote dell’Africa e nel corso del viaggio hanno rischiato la vita subendo violenze fisiche e psicologiche, torture e schiavitù, nel migliore dei casi hanno assistito passivamente a scene di forte brutalità. Ma sono presenti anche minori provenienti dall’Albania,Egitto,Afghanistan e dalla Siria. Si riscontrano poi circa 4.324 minori irreperibili,ossia minori stranieri soli per i quali le autorità hanno segnalato un’ allontanamento dai circuiti di accoglienza e protezione esponendosi a forti rischi.
Ad un primo sguardo si evince come la Legge Zampa ribadisce con forza il principio di inespellibilità dei minori stranieri,confermando una giurisprudenza da sempre di favore nei confronti dei minori vigente nel nostro paese,(principio che ricordiamo essere già sancito a livello internazionale dalla Convenzione del Fanciullo e a livello nazionale dall’art.19 T.U. dell’Immigrazione)ma soprattutto come accennato, ha reso possibile un’ applicazione uniforme per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale. La legge nasce dalle esigenze di superare un modus operandi basato sulla logica dell’emergenzialità e di pensare ad un sistema di presa in carico mirato,che tenga presente delle necessità di uno dei segmenti più vulnerabile dei flussi migratori. Sino al 2017, in assenza di una normativa specifica i msna, erano protetti attraverso la stessa legge che regola i casi dei minori abbandonati, con il risultato che le autorità soffrivano della mancanza di strumenti legali e amministrativi per venire incontro in maniera concreta alle reali esigenze che connotano la condizione di questi bambini.Le novità più importanti introdotte sono molteplici e nello specifico possono essere riassunte in vari punti :
·       Strutture dedicate alla prima accoglienza e all’identificazione in cui il tempo di permanenza è stato ridotto da 60 a 30 giorni per poi procedere con il trasferimento in centri di seconda accoglienza . In passato i minori erano identificati all’interno dei cd. Hotspot , centri dove erano presenti anche adulti con alti rischi per i bambini.
·       Standard omogenei per l’accertamento dell’età e l’identificazione con la presenza di un mediatore culturale  durante visite e colloqui, creando cosi una procedura uniforme a livello nazionale.
  • La protezione dell’interesse del minore, tramite l’istituzione di regole più chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari a cura dei Tribunali per i minorenni. Si prevede poi il ricorso a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla questura competente anche in assenza della nomina del tutore. Inoltre, si pone attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini nell’interesse del minore prevedendo anche il passaggio della competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione e alla tutela dell’interesse del minore, al contrario del precedente organo competente (Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali)
·       Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente. A tal proposito la legge infatti prevede da un lato – per quanto concerne il diritto alla salute – l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e dall’altro – per quanto concerne il diritto all’istruzione – l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato e la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più un permesso di soggiorno. Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione.
In particolare,la legge Zampa promuove lo strumento dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza dei msna rispetto alla permanenza all’interno delle strutture, attribuendo cosi un ruolo fondamentale agli enti locali che hanno il compito di favorire e sensibilizzare le famiglie affidatarie. In termini generali,l’affido rappresenta una delle possibili risposte al diritto di ogni bambino di crescere in famiglia, la quale si propone come luogo di normalità e di affettività dove poter costruire la propria identità. Proprio per questo si parla di via prioritaria di accoglienza. Sulla base di quanto  già sperimentato in altri contesti, è stato dimostrato che i msna che alloggiano presso famiglie hanno maggiori possibilità di integrarsi realmente nel nuovo contesto di vita uscendo dall’isolamento socio- culturale, frequentano regolarmente la scuola e con maggiore successo, perché supportati ed incoraggiati da figure adulte, mostrano un più veloce apprendimento della lingua ed adattamento alla nuova cultura. Inoltre non bisogna sottovalutare anche il risparmio di risorse pubbliche per le istituzioni che la promozione di questo tipo di intervento comporta.Secondo quanto riportato dai dati infatti un minore accolto in famiglia costerebbe molto meno rispetto che all’interno di una comunità. Questo strumento tuttavia nel caso di msna deve essere attuato secondo una progettualità specifica, è necessario ricordare che si ha a che fare con ragazzi adolescenti, spesso vicini alla maggiore età, per cui uno degli scopi principali verso cui deve tendere l’intervento è quello della promozione dell’autonomia e della ricostruzione del progetto di vita. La famiglia ospitante deve sapere che l’affidamento di un msna è complesso e che il suo compito specifico oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è quello di facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l’integrazione sul territorio, favorendo la realizzazione del singolo.
Tra le raccomandazioni e le indicazioni operative suggerite, c’è la preparazione delle famiglie attraverso il coinvolgimento delle comunità straniere presenti sul territorio e l’organizzazione di percorsi specifici di formazione e sensibilizzazione che riguardino anche la storia del paese di origine, le usanze e le abitudini. Ciò che connota l’affidamento dei msna rispetto alla tipologia di intervento classico è il fatto che lo scopo ultimo non è quello di attivare competenze genitoriali bensi’ quello di garantire il diritto del minore a crescere all’interno di relazioni familiari solide, in un contesto amorevole,attento alle esigenze del singolo. Non si opera dunque parallelamente sulla famiglia di origine, su di essa non vengono attivati progetti di intervento/recupero perché assente o lontana, in taluni casi essa rappresenta addirittura un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi progettuali soprattutto quando si presenta come una “famiglia obbligante” divenendo un fattore di stress per il ragazzo.
La caratteristica principale che renda una famiglia affidataria come una famiglia adeguata rispetto alla sfida dell’accoglienza di un msna è il possesso di quello che lo studioso Hagan definisce come “competenza culturale”. Essa corrisponde alla capacità di massimizzare la sensibilità e minimizzare l’insensibilità al servizio di comunità culturalmente diverse.Non è importante che gli operatori sociali e le famiglie affidatarie posseggano particolari conoscenze sulla cultura delle persone rispetto alle quali sono al servizio , ma è essenziale che si avvicinino alle persone culturalmente diverse con  rispetto e volontà di imparare.
Se l’affido familiare rappresenta,per la condizione dei msna, l’intervento che più si addice nel perseguimento del cd The best interest del minore, è pur vero che sino al febbraio del 2019 solo il 3% di essi ha potuto beneficiare della misura.Il principale ostacolo è dato dal reperimento di famiglie affidatarie adeguate alla specifica tipologia di utenza. Mancano risorse umane.Accade spesso poi che il livello di aspettative sia alto rispetto alla realtà, e le famiglie non riescono a gestire ragazzi che sono adolescenti adultizzati, in relazione alle esperienze di vita vissute.A differenza delle comunità, gli affidatari non sono professionalmente formati, ma soprattutto non sono abbastanza supportati dalla rete nelle difficoltà che incontrano.Altra problematica riguarda la volontà dei minori.Elemento essenziale è il consenso dei minori nell’essere accolti in nuove famiglie. E’ stato riscontrato che questi ragazzi preferiscono restare in comunità e cio’ per un duplice motivo. Da un lato vi è il legame con le proprie origini, la paura di dimenticare la propria cultura o doversi adattare per forza a nuove abitudini imposte, dall’altro vi è la sfiducia generale che nutrono nelle figure adulte di riferimento.La maggior parte cosi resta in case famiglia, o al massimo viene collocato, liddove vi sia la possibilità, in gruppi appartamento con propri connazionali.Secondo le statistiche , la maggior parte degli affidi famigliari di msna sono stati sperimentati soprattutto al Sud rispetto che in altre Regioni. Si rende cosi necessario ,affinchè la misura possa decollare, lavorare sui livelli di sussidiarietà orizzontale e verticale , investire sulla formazione e sulla sensibilizzazione, soprattutto in tempi come questi difficili, dove a prevalere è una cultura di massa della distanza e della poco apertura alla diversità.Restituire un futuro dignitoso a questi ragazzi rappresenta una responsabilità diffusa a tutti i livelli della nostra società, soprattutto in un contesto di emergenza non più dettato da numerosi arrivi bensi’ dalla diffusione di una dottrina dell’odio.Quando si è di fronte agli occhi di un ragazzino straniero bisognerebbe pensare che egli sia un dono, magari portato dal vento, ed adoperarsi per prendersene cura riconoscendone il suo valore.La Legge Zampa rappresenta la soglia di inizio di un cambiamento, di una presa di coscienza, ora c’è bisogno di adoperarsi affinchè possa effettivamente concretizzarsi. Ciò rappresenterebbe una speranza oltre che un insegnamento importante per i nostri figli. 

Floriana Ciotola


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I Minori Stranieri non Accompagnati

La legge Zampa e l’affidamento dei minori stranieri non accompagnati , uno strumento importante ma che non decolla.

Accogliere Minori stranieri non accompagnati significa restituire loro il diritto all’ infanzia di cui sono stati privati.C...
Ahmed prova a scrivere delle parole in italiano. Vuole prendere la licenza media e per lui superare lo scoglio linguistico non è un accessorio. È arrivato in Italia a febbraio. Ha lasciato l’Egitto per scappare da una situazione di disagio e violenza familiare. È arrivato da solo nel nostro Paese. È molto determinato, vuole studiare: sogna di andare all’università. I migranti minori non accompagnati presenti in Italia al 28 febbraio 2018 sono 14.338. Si tratta di bambini e ragazzi giunti nel nostro Paese senza alcuna figura adulta al loro fianco e dunque facilmente esposti a rischi di sfruttamento e violenza. Oggi, grazie alla legge Zampa dell’aprile 2017, questi minori possono avere un tutore volontario, cioè un adulto che dopo un percorso di formazione giuridica e psicologica, affianca e guida il minore nella scelta della scuola, visite mediche e pratiche burocratiche.
«È una sorta di sentinella che verifica se il minore ha problemi e cerca di sostenerlo», spiega Caterina Boca, referente del settore legale della Caritas Roma, Area immigrati. «La legge ancora non prevede che il tutore abbia permessi dal lavoro quando lo deve accompagnare per sbrigare qualche pratica». «Prima della legge Zampa – continua – la tutela veniva prevalentemente affidata al sindaco del comune di accoglienza o a un assessore. Ma, ovviamente, questi che non potevano assicurare a ogni minore l’adeguato sostegno. Il tutore volontario, invece, ha proprio questo ruolo». E così Ahmed nel suo cammino in Italia non è solo.

Con lui c’è Francesca, un’insegnante di lingue straniere
, che gli fa da tutor da qualche mese: «Ho accompagnato Ahmed alle visite mediche e per il disbrigo delle pratiche burocratiche, prima fra tutte la richiesta di permesso di soggiorno per minore età». Lei è una dei 4.000 cittadini che hanno presentato domanda e partecipato ai corsi di formazione per diventare tutore volontario per migranti minori non accompagnati. Nel Lazio sono state presentate 700 candidature. «Il tutore – chiarisce l’avvocato Boca – non è un affidatario. Il minore è seguito da professionisti a cui si affianca il tutore, che deve coordinarsi con loro. Per il rilascio del permesso di soggiorno o l’iscrizione scolastica è il tutore a firmare». «Quando ci siamo incontrati la prima volta – racconta Francesca – ero molto emozionata, temevo di non riuscire ad entrare in sintonia soprattutto per lo scoglio linguistico.
Timore, però, che è stato subito fugato quando il ragazzino è entrato nella stanza. Mi ha sorriso subito». Insieme sono andati allo stadio delle Tre Fontane per vedere la partita tra la squadra dei rifugiati e quella dei campioni, ex calciatori, organizzata dall’Unhcr. «Ahmed non è assolutamente esigente o pretenzioso. Sta cercando di ricostruirsi dopo quello che ha vissuto in famiglia e si sta impegnando molto nello studio»
Autore: Antonella Gaetani
Fonte: Romasette.it


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Minori non accompagnati, nel Lazio 700 tutor

Ahmed prova a scrivere delle parole in italiano.  Vuole prendere la licenza media e per lui superare lo scoglio linguistico non è un acce...
Ad un anno dall’entrata in vigore della legge 47/2017 denominata “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” più nota come Legge Zampa, dal nome della sua prima firmataria, Sandra Zampa, nella scorsa legislatura deputata del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione infanzia della Camera, facciamo il punto della situazione.

Innanzitutto, c’è da dire che la legge Zampa ha colmato significative lacune nella protezione dei minori non accompagnati, introducendo disposizioni importanti, ad esempio sulle procedure di valutazione dell'età, ha migliorato le disposizioni riguardanti lo status giuridico dei non richiedenti asilo, ha semplificato le procedure relative al rilascio del permesso di soggiorno, lasciando soltanto quello per “minore età” e per “motivi familiari”, divieto esplicito di respingimento alla frontiera, ritorno assistito e volontario, soltanto su decisione dei Tribunale per i minorenni, nel superiore interesse del minore e soltanto dopo aver ascoltato il parere del minore e del tutore e tenuto conto dei risultati della valutazione sociale della situazione familiare, ecc.

Tra le modifiche più importi che la norma fa registrare, sicuramente la figura del Tutore volontario è quella più nota. In questo primo anno quasi quattromila cittadini in tutta Italia hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari di un minore non accompagnato. I dati sono dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza al 23 febbraio 2017. Si tratta di uno degli aspetti più innovativi di questa legge. Conferma, secondo Sandra Zampa, «che in realtà la società è pronta a cambiamenti». C'è da dire che il numero dei tutori nominati dai tribunali è purtroppo ancora esiguo. Dei 4.115 aspiranti tutori, ovvero i cittadini che si sono candidati ai corsi di formazione, solo 1.166 sono stati inseriti negli elenchi dei Tribunali dei Minori dopo la formazione e la conferma della effettiva disponibilità e appena 258 hanno ricevuto la nomina a tutore da parte di un Tribunale dei Minorenni (dati Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza).
Inoltre, a mio avviso, andrebbe previsto per tutti i Tutori una polizza assicurativa per la responsabilità civile, il rimborso delle spese che si sostengono per la funzione nonchè prevedere permessi di lavoro.

Una legge innovativa, fortemente sostenuta da tutti gli operatori e dalle ONG che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, in particolare di minori non accompagnati.

“La legge riconosce che i minori stranieri non accompagnati, prima ancora che migranti o rifugiati, sono minori soli che vanno protetti e accompagnati nella loro crescita, al pari di ogni altro bambino e adolescente”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia di Save the Children.

Tuttavia, vari aspetti della legge devono ancora essere pienamente attuati e migliorati.

Innanzitutto, la legge resta carente in merito alle gravi lacune del sistema di accoglienza dei minori non accompagnati, infatti, si continua a collocare molti msna presso centri di accoglienza inadeguati.

Seppur la norma ha ridotto il tempo di permanenza nei centri di prima accoglienza da 60 a 30 giorni, molti minori restano fino alla maggiore età in questi centri. In questa fase, cruciale, va effettuato il primo colloquio. Ad oggi, non è stato adottato il D.P.C.M. che indica la procedura da seguire da parte degli operatori della stuttura di prima accoglienza.

La nuova legge, purtroppo, poco ha influito sulle cause che rendono difficile il trasferimento dei minori in centri di seconda accoglienza.

Uno dei motivi sono i limitati posti degli SPRAR. Poiché sono attivati su iniziativa del comune e, la maggior parte dei comuni non è disposta a partecipare al sistema SPRAR, i posti rimangono insufficienti rispetto al numero di minori non accompagnati presenti in Italia.

A questo, si aggiunge anche il più difficile percorso dell’affido familiare, «È evidente che un comune che attiva un sistema di affidi produce prima di tutto un grandissimo risparmio, perché la famiglia riceve un sostegno economico, ma ovviamente è più basso di quanto non venga invece a costare una comunità alloggio. Al tempo stesso però, vale soprattutto il discorso per cui quando parliamo di minori la famiglia è sempre preferibile. Ho visto un’esperienza simile in Olanda e devo dire è un modello eccellente», dichiara la Zampa. Sul punto c’è da dire che, oltre ad alcuni, pochi ancora, progetti territoriali, è nato il progetto pilota, promosso CNCA e Unicef, denominato Terreferme per favorire l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sbarcati in Sicilia in famiglie affidatarie di Lombardia e Veneto. 80 al momento le famiglie in formazione. Si stima che i primi affidi partiranno con l'estate.

Inoltre, non è previsto alcun meccanismo volto ad una equa distribuzione dei minori non accompagnati tra regioni, prefetture e comuni. Di conseguenza, le regioni di primo approdo, in particolare la Sicilia, continuano a gestire la ricezione di un numero sproporzionato di minori non accompagnati.

“Tra gli aspetti di maggiore criticità, figurano soprattutto le prassi disomogenee per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, molto spesso negato ai minori prima del rilascio del permesso di soggiorno, al contrario di quanto previsto dalla legge, con gravissime conseguenze sul piano dell’assistenza sanitaria, soprattutto per chi soffre di malattie croniche o necessita di interventi operatori. Il mancato rilascio sembra dovuto in numerosi casi a una superabile difficoltà burocratica legata alla necessità di inserire il codice fiscale nella schermata di richiesta di iscrizione, codice fiscale che ovviamente i minorenni appena arrivati in Italia ancora non hanno.

Diversi problemi sono stati rilevati anche rispetto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età, su cui la legge è intervenuta con il chiaro intento di semplificare le procedure e ridurre i tempi. In città come Palermo, Milano*, Trapani, Roma, per esempio, questa semplificazione delle procedure non risulta ancora attuata.

Allo stesso modo, in merito alla conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni continuano ad esistere prassi che non rispettano quanto previsto dalla legge Zampa, la quale prevede di agevolare questo passaggio in particolare quando il percorso del minore rischia di essere bruscamente interrotto solo a causa di lungaggini burocratiche, che in molti casi dipendono dal parere ministeriale necessario ai fini della conversione”, denuncia Save The Children.
In conclusione, una legge potenzialmente ottima, con molte luci e qualche ombra, da migliorare, per favorire una vera protezione ed inclusione dei minori. 

Leonardo Cavaliere

* Sembrerebbe che a Milano i permessi per minore età vengono rilasciati anche senza documenti d'identità. 

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Le Misure di protezione di minori stranieri non accompagnati ad un anno dall’entrata in vigore della Legge Zampa.

Ad un anno dall’entrata in vigore della legge 47/2017 denominata “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri no...
Nella giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato l'allarme di Save the children: "In 380 da soli in Italia in attesa di essere collocati in altri Pesi europei". Solo un migrante su tre in Italia usufruisce della relocation. Tutori volontari: oltre 2700 cittadini disponibili a seguire un ragazzino straniero non accompagnato.

Più di 380 minori migranti arrivati da soli in Italia o rimasti orfani durante i viaggi in mare ancora in attesa di essere ricollocati in altri paesi europei nelle condizioni ritenute migliori per loro dai tribunali dei minori. Il blocco della cosiddetta relocation per quanti sono giunti in Europa dopo il 26 settembre preoccupa molto Save the children che, nella giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, lancia un appello per la piena attuazione della legge-Zampa che garantisce opportunità di inclusione sociale a bambini e ragazzi.

Solo un migrante su tre in Italia è riuscito ad usufruire del programma di relocation. A quattro mesi dal blocco della procedura, sono 79 i minori che hanno visto approvare le loro richieste ma che restano in attesa di trasferimento, 151 quelle inviate in attesa di approvazione da parte degli Stati europei individuati e 154 quelle per le quali lo stato di destinazione deve essere ancora individuato.

Nei due anni in cui il programma è stato in vigore, dall'Italia hanno trovato collocazione adeguata in Europa 1.083 bambini accompagnati e appena 99 soli. "Troppi minori migranti giunti in Europa soli, con esperienze drammatiche alle spalle, sono ancora oggi privi di protezione, di una accoglienza adeguata e di opportunità di inclusione sociale", dice Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

"La decisione di interrompere il programma di relocation - aggiunge - ha significato abbandonare nuovamente al loro destino i minori soli, costringendoli in molti casi a riaffidarsi ai trafficanti o a rischiare la propria vita pur di varcare i confini, come avviene per i tanti ragazzi che anche in questi giorni vediamo ammassarsi ai valichi della frontiera nord, a Como e Ventimiglia, o come mostrano le immagini dei migranti che tentano di attraversare le Alpi innevate a piedi".

Nel 2017 sono stati 15.730 i minori giunti via mare in Italia da soli. Il sistema di accoglienza in Italia registra attualmente la presenza di 18.500 minori non accompagnati di 40 nazionalità diverse. Assenza di personale nelle strutture e mancanza di servizi volti a favorire il loro percorso di integrazione, come l'iscrizione a scuola o la partecipazione a corsi di italiano, sono tra le maggiori criticità evidenziate dai ragazzi.


Una buona notizia invece arriva sul versante dei tutori volontari previsti dalla legge Zampa. Sono più di 2700 i cittadini che hanno dato la loro disponibilità a seguire un ragazzino straniero non accompagnato garantendo il supporto necessario al processo di integrazione nel nostro Paese, dall'iscrizione a scuola al sistema sanitario.
Autore: Alessandra Ziniti

Save the Children: "Serve accoglienza adeguata"

Nella giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato l'allarme di Save the children: "In 380 da soli in Italia in attesa di esser...
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce modifiche alla disciplina della protezione internazionale e alle disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati (decreto legislativo 142/2015 e legge 47/2017). 
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, ora alla firma del Presidente della Repubblica

Il decreto attribuisce ai Tribunali per i minorenni la competenza a nominare il tutore del minore straniero non acompagnato, precedentemente era il giudice tutelare.

Attribuire il potere di nomina del tutore al Tribunale per i minorenni, a mio parere, è una scelta giusta e coerente. Ricordiamo che presso i Tribunali per il minorenni sono istituiti gli elenchi dei tutori.
Anche in ottica di economia processuale.
Questo passaggio di competenza dovrebbe accelerare la nomina dei tutori e garantire una maggiore e più rapida tutela del minore.

Minori stranieri non accompagnati: Al Tribunale per i minorenni la competenza sulla nomina del tutore, adesso c'è il decreto legislativo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce modifiche alla disciplina della protezione internazionale e a...
Minori tutti al Campo della Croce Rossa, insieme ad adulti. Questa appare la decisione delle istituzioni di Ventimiglia, che intendono svuotare il centro d’accoglienza della Chiesa di Sant'Antonio, detta anche "delle Gianchette” nei prossimi giorni e concentrare tutti i migranti – comprese le famiglie con bambini e i minori non accompagnati anche molto piccoli – nel campo d’emergenza allestito dalla Croce Rossa nei pressi del fiume Roja, privo di servizi a loro dedicati. Terre des Hommes lancia un appello perché questa decisione venga rivista e il centro non chiuda, in attesa che venga realizzato una struttura dedicata ai migranti più piccoli e vulnerabili, come detta la Legge Zampa.

“Da mesi chiediamo a gran voce l’allestimento a Ventimiglia di un centro di accoglienza dedicato solo ai minori e famiglie con bambini, dove sia possibile garantire loro un’adeguata protezione con fornitura di servizi di prima necessità ma anche orientamento, assistenza psicosociale e informativa, in luogo protetto”, dichiaraFederica Giannotta, Responsabile dei Progetti Italia della Fondazione Terre des Hommes. “Questo è quanto prevede la recente legge 47/2017, dove si specifica che "per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate”. Invece oggi si paventa la chiusura delle Gianchette, che per lungo tempo ha rappresentato l’unico luogo sicuro in città per l’accoglienza e la protezione di queste persone particolarmente a rischio”.

Benchè sia stato aperto da poco tempo il Campo ‘Roja’ della Croce Rossa, sussistono diverse ragioni per non accettare la chiusura dei pochi posti disponibili presso la Chiesa. Innanzitutto la dimensione dei flussi che continua a crescere (basti vedere gli sbarchi degli ultimi giorni in Sicilia) non giustifica la chiusura delle Gianchette, quando persino i posti del Campo Roja potrebbero non essere abbastanza.

Inoltre il Campo, aperto sulla scia dell’emergenza, in mancanza di altro, per dare un tetto a chi viveva sul greto del fiume, non può essere considerato quale soluzione definitiva d’accoglienza, non essendoci spazi realmente protetti per i minori, che quindi sono ospitati in promiscuità con gli adulti. Ciò è particolarmente grave per le ragazze, esposte a rischio di abusi e sfruttamento nella prostituzione. Pure la sua collocazione, molto lontano dal centro di Ventimiglia e accanto alla tangenziale, lo rende molto pericoloso per i minori, che per spostarsi rischiano di essere vittime d’incidenti. Come del resto è già accaduto.

Al contrario la Chiesa delle Gianchette nel tempo è diventato un punto di riferimento in città e, per quanto piccola e con poche disponibilità di posti, è l’unico vero luogo ancora sicuro e protetto dove categorie molto vulnerabili e a rischio come i ragazzini molto piccoli e i nuclei famigliari di migranti possano dirsi davvero ‘accolte’. Terre Des Hommes


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Ventimiglia: NO alla chiusura delle Gianchette Contraria ai diritti dell’infanzia l’accoglienza promiscua dei minori migranti

Minori tutti al Campo della Croce Rossa, insieme ad adulti. Questa appare la decisione delle istituzioni di Ventimiglia, che intendono sv...
Alla soddisfazione per una proposta sacrosanta divenuta finalmente legge, fa da contraltare la pessima interpretazione che la stampa diffonde.

Lo scorso 28 marzo, con 375 sì e 13 no, dopo quasi 4 anni, la Camera ha approvato il ddl ’Zampa’ che riforma e sistematizza il sistema di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). Quella che ora è legge, mette ordine e fa avanzare in termini di garanzie di diritti, gli standard dei trattamenti riservati ai minorenni soli che entrano sul nostro territorio.  La nuova normativa ruota in particolare su questi argomenti: L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati; un sistema organico di accoglienza, con strutture dedicatel’attenzione al superiore interesse del minore; il diritto all’istruzione e alla salute; il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano i MSNA, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.

Stranamente, nei giorni successivi, abbiamo letto titoli e sentito reazioni – alcune vergognosamente razziste o approssimative – tutte riguardanti altro. In particolare si è sottolineato che la nuova legge avrebbe ‘garantito l’inespellibilità dei minorenni dal suolo italiano’, quando tale diritto è stato sancito dalla Convenzione del Fanciullo e ribadito, per quanto riguarda l’Italia, dall’Art. 19 del TU Immigrazione. Il principio di ‘inespellibilità’ è un sacrosanto diritto, quindi, che pre-esiste alla legge e anzi ne fornisce una base giuridica e umanitaria fondamentale. Favorire un appiattimento di un percorso complesso e un approccio innovativo – le reazioni a livello europeo sono state in gran parte positive e si parla già di ‘modello cui ispirarsi’ – sembra un’operazione inopportuna e per alcuni versi strumentale: non è un caso che, all’ignoranza del testo si sia aggiunta quella delle reazioni: dal più classico “ora ci tocca mantenerli tutti ”passando per “assisteremo all’invasione dei minorenni stranieri” fino all’estrema interpretazione che vedrebbe nel principio di inespellibilità (che ripetiamo è pre-esistente alla legge) una presunta “volontà di sostituzione di popolo italico”.
Ci chiediamo, piuttosto stupiti per l’ennesima prova di approssimazione su un tema così delicato come l’immigrazione (per giunta di minorenni soli), cosa possa condurre a simili superficialità. Tendiamo a dare, però, la solita risposta: su questo fenomeno, in Italia, si celebra il festival permanente dell’imprecisione e dell’approssimazione.

Di seguito, riportiamo in breve, i punti su cosa cambia con la nuova legge sui minori non accompagnati.

La prima significativa novità è l’essere una norma rivolta ai minori non accompagnati (come definiti dall’art.2 della legge), prima di tutto riconosciuti come bambini e adolescenti, titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori italiani e dell’Unione Europea, proprio in ragione della condizione di estrema vulnerabilità.
L’Art. 3 della nuova legge introduce esplicitamente un “divieto assoluto di respingimento alla frontiera” che non può essere disposto in nessun caso, a differenza del precedente art. 19 TU immigrazione che prevedeva la possibilità soltanto se effettuato con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.
Questa legge interviene per risolvere alcuni problemi pratici dell’accoglienza. Al fine di rispondere al problema della fuga dalle strutture di accoglienza, i tempi di permanenza nelle strutture di prima accoglienza sono stati ridotti da 60 a 30 gg. In questa fase, dovrà svolgersi l’identificazione del minore (massimo 10gg) e l’eventuale accertamento dell’età. Sempre in questa fase cruciale del processo di accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario con la presenza di un mediatore. In seguito, i msna saranno collocati in strutture SPRAR diffuse su tutto il territorio nazionale.
Tali strutture come specificato dal testo legislativo devono essere destinate esclusivamente ai minori.
L’art. 5 disciplina in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura d’identificazione del minore. Da oggi, diventa obbligatorio notificare il provvedimento sia al minore sia al tutore provvisorio, garantendo in questo modo la possibilità di ricorso. Nella fase d’identificazione è prevista la presenza di mediatori culturali, i quali dovranno seguire tutta la procedura, così da rendere edotto il minore su tutti i passaggi.  L’art. 9 istituisce un sistema informativo nazionale sui minori non accompagnati in cui confluisce la c.d. Cartella Sociale che accompagnerà il minore in tutto il suo percorso, sin dal primo colloquio nella fase di prima accoglienza.
Gli artt. 6 e 8 introducono modifiche in merito alla disciplina delle indagini familiari e del rimpatrio assistito. Per le indagini familiari ci si avvale d’idonei organismi internazionali, oggi tale compito è svolto dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Per il rimpatrio assistito, si passa dalla competenza di un organo prettamente amministrativo (Direzione Generale dell’Immigrazione) al Tribunale per i Minorenni che rappresenta l’organo costituzionalmente competente a valutare il superiore interesse del minore.
Quest’ultimo, entro tre mesi, dovrà dotarsi di un elenco di “tutori volontari” che assicureranno a ciascun minore una figura adulta di riferimento. I tutori volontari dovranno essere adeguatamente selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. L’art. 7, introducendo il comma 1-bis all’art. 2 della legge n. 183/84, obbliga gli enti locali a promuovere l’affidamento familiare, istituto prioritario rispetto a quello dell’accoglienza in strutture.
Sono introdotte solo due tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari, in sostituzione dei permessi per affidamento, integrazione, attesa affidamento, utilizzati per consuetudini o mai utilizzati. Gli articoli dal 14 al 17 prevedono maggiori tutele per il diritto alla salute e all’istruzione. Da oggi è possibile procedere all’iscrizione al SSN, anche prima che sia nominato il tutore. Riguardo al diritto all’istruzione, sono incentivate convenzioni per l’apprendistato e l’attivazione di misure specifiche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In tutte le fasi amministrative e/o giudiziarie sono introdotte disposizioni a tutela dell’ascolto del minore e il diritto a nominare un legale di fiducia, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio in ogni stato e grado del procedimento. L’art.17 stabilisce una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta attraverso uno specifico programma di assistenza.
Gli enti e le associazioni di tutela per i diritti degli stranieri, purché registrate presso il Ministero del Lavoro, potranno intervenire nei giudizi che vedono coinvolti i minori non accompagnati e ricorrere per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi e/o lesivi dei loro diritti.


Foto: Al Fadhel


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I Minori Stranieri non Accompagnati



LEGGE ZAMPA SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (TRA SODDISFAZIONE E DISINFORMAZIONE)

Alla soddisfazione per una proposta sacrosanta divenuta finalmente legge, fa da contraltare la pessima interpretazione che la stampa dif...
Dopo oltre tre anni di attesa i tempi di approvazione della legge sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si allungano. Infatti, la chiusura dell'iter legislativo in Senato ha subito un arresto a causa di modifiche richieste dalla Commissione Bilancio sulla base di un parere della Ragioneria di Stato. Ricordiamo che il testo aveva, in sede di esame alla Camera dei Deputati, ottenuto un parere favorevole da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A seguito di questa battuta d'arresto la legge c.d. Zampa dovrà tornare alla Camera dei deputati per il varo definitivo con tutti i rischi legati alle difficoltà del calendario parlamentare.
Il fermo della legge può avere gravi conseguenze per i minori non accompagnati giunti in Italia
I minori non accompagnati, arrivati via mare, sono circa 26000, a cui devono aggiungersi quelli arrivati via terra, dei quali non si ha un conteggio esatto. A questi minori devono aggiungersi quelli arrivati nel primo mese del 2017 che rappresentano il 24% in più rispetto a quelli arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso. Tendenza che sembra essere confermata anche dai dati di Febbraio.
Visti i numeri e i rischi gravissimi in cui possono incorrere, si capisce come sia urgente l'approvazione che regoli un sistema strutturato ed efficiente che li possa proteggere in modo adeguato, come quello previsto dal disegno di legge Zampa
Il ddl già approvato dalla Camera, e sostenuto dalle principali organizzazioni umanitarie, in primis Save The Children, e di tutela dei diritti, tra cui "minoristranierinonaccompagnati il blog", interviene sugli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti non accompagnati che arrivano in Italia: dalla procedura per accertare la minore età agli standard dell’accoglienza, dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per la loro protezione e per facilitare il loro percorso positivo di integrazione.
Oggi, più di ieri, bisogna far sentire la voce di questi minori. Questa legge, che potrebbe essere archetipo anche per altri stati, è uno strumento di civiltà fondamentale per i tanti minori migranti senza adulti di riferimento. 
L'Italia ha il dovere di tutelare questi bambini!!!
(fonte: savethechildren.it)

Leonardo Cavaliere

Minori stranieri non accompagnati a rischio la legge su accoglienza e protezione

Dopo oltre tre anni di attesa i tempi di approvazione della legge sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si allungano. Inf...
Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati è stata approvata, con ampio consenso, in prima lettura a Montecitorio. L'approvazione di questa norma rappresenta e rappresenterà una svolta nel sistema di accoglienza dei minori migranti. Questa norma è prima nel suo genere in Europa, per cui si auspica che l’esempio italiano venga seguito presto anche da altri Paesi europei. Dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all'istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione. Questa legge organica interviene su aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori. A mio avviso il vero elemento di svolta di questa norma è un nuovo approccio nella gestione dei minori non  accompagnati. Infatti, ancor prima che migranti o profughi, sono considerati bambini che nel loro essere minori soli sono estremamente vulnerabili e perciò più bisognosi di protezione e di cura.

Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da Save The Children che riporto integralmente.


1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.
Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.
Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute.
Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.
È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.
I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.

Minori non accompagnati. La riforma spiegata in 5 punti

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