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Il decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017, recante  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, relativamente alle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, entra in vigore il 31 gennaio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n.12, il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale, si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, quando fu annunciata l’approvazione preliminare del testo.
Nella nota il Governo annunciava che si prevedeva ” l’assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del personale specializzato assunto in base al decreto legge n. 13/2017, che ha introdotto disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.
Infine, dichiarava il Consiglio dei Ministri, il provvedimento viene emanato allo scopo di razionalizzare” il quadro delle disposizioni applicabili in materia di minori stranieri non accompagnati, attribuendo, tra l’altro, al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ciò al fine di evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, ossia quello del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce un’inutile complicazione procedimentale”.
FONTE: ASGI


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Dal 31 gennaio 2018 in vigore le modifiche sulle commissioni territoriali asilo e sui minori non accompagnati

Il decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017 , recante  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 201...

On 9 May 2017, the Supreme Administrative Court of Finland ruled on case KHO: 2017: 77on whether an applicant who reached the age of majority during the asylum proceedings ought to be considered an unaccompanied minor under the Dublin III Regulation. The applicant was under age when he was registered by the Bulgarian and Hungarian authorities and also when he later applied for asylum in Finland. The question was if, in a situation where an asylum seeker reaches the age of majority during the asylum procedure, his application ought to be assessed in Finland in accordance with Article 8(4) of the Dublin III Regulation (“[the] Member State responsible shall be that where the unaccompanied minor has lodged his or her application for international protection, provided that it is in the best interests of the minor”).

The Supreme Court considered that the phrasing of Article 8(4) of the Dublin III Regulation and the CJEU’s jurisprudence (e.g. MA and others (C-648/11)), required the date of an applicant’s submission for asylum to be the decisive date when applying the Dublin criteria. Therefore, asylum seekers who turn eighteen during the asylum proceedings are to be considered minors when applying the Dublin Regulation. Consequently, the Supreme Administrative Court ruled that Finland was the Member State responsible for assessing the asylum application.

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Finland Supreme Administrative Court: aged-out asylum seekers should be considered minors when applying the Dublin criteria

On 9 May 2017, the Supreme Administrative Court of Finland ruled on  case KHO: 2017: 77 on whether an applicant who reached t...
On 15 June 2017, the Administrative Tribunal of Nice ruled on a référé-liberté case brought by different French NGOs, such as ANAFE, CIMADE and GISTI, regarding the practice of detention at the French-Italian border. The organisations asked for the suspension of the informal decision by the Alpes-Maritimes authorities to create a provisional detention zone in the city of Menton, for the release of all of those detained at that zone and for the placement of unaccompanied minors in appropriate reception centres.

The Court ruled that the information put before it, particularly with regard to the duration of the detention, was not sufficiently certain and precise. Therefore, it could not suspend the informal decision to create a provisional detention zone altogether. However, it affirmed that those who have been detained at the police station in Menton for more than four hours had to be transferred to official transit zones. It concluded that ordering the placement of unaccompanied minors was not within the mandate of the référé judge.

Based on an unofficial translation by the ELENA Weekly Legal Update. The EWLU would like to thank Flor Tercero for her kind assistance with summarising this case.


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France: Administrative Tribunal of Nice on the detention at the Franco-Italian border

On 15 June 2017, the Administrative Tribunal of Nice ruled on a référé-liberté case brought by different French NGOs, such as ANAFE, CIMADE...
Con comunicato del 28 febbraio 2017 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione rende noto di aver adottato il 24 febbraio 2017 con il Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017, le nuove Linee Guida per i minori non accompagnati per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni.
L’obiettivo dichiarato delle Linee Guida è quello di rendere più uniforme l’attuazione dell’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (subentrata nei compiti svolti in precedenza dal Comitato per i minori stranieri) per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al compimento del 18esimo anno di età.  Al contempo, le Linee  Guida intendono fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.
In particolare, sono forniti chiarimenti e indicazioni sui termini e sulle modalità di richiesta e di rilascio del parere, nonché sui casi in cui il parere non deve essere chiesto.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti "Linee Guida suiminori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generaledell'immigrazione e delle politiche di integrazione", approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 286/1998
L’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dal D.L. 89/2011 convertito con la L. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell’interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.
Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.
Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un’istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.
E’ preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.
La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell’ambito della richiesta di parere.
La richiesta di parere va inoltrata alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l’invio telematico della scheda G che sostituisce e annulla integralmente la precedente scheda G di cui al punto 6 delle Linee-Guida dedicate al censimento dei minori stranieri non accompagnati, approvate con il D.D. 19 dicembre 2013.

PROCEDURA PER L’INVIO DELLA SCHEDA G clicca qui


Leonardo Cavaliere

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Minori non accompagnati: approvate le nuove linee guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni

Con comunicato del 28 febbraio 2017 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione r ende noto di aver ad...
Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati è stata approvata, con ampio consenso, in prima lettura a Montecitorio. L'approvazione di questa norma rappresenta e rappresenterà una svolta nel sistema di accoglienza dei minori migranti. Questa norma è prima nel suo genere in Europa, per cui si auspica che l’esempio italiano venga seguito presto anche da altri Paesi europei. Dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all'istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione. Questa legge organica interviene su aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori. A mio avviso il vero elemento di svolta di questa norma è un nuovo approccio nella gestione dei minori non  accompagnati. Infatti, ancor prima che migranti o profughi, sono considerati bambini che nel loro essere minori soli sono estremamente vulnerabili e perciò più bisognosi di protezione e di cura.

Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da Save The Children che riporto integralmente.


1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.
Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.
Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute.
Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.
È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.
I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.

Minori non accompagnati. La riforma spiegata in 5 punti

Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è stata una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma ...
Italia Lavoro ha pubblicato l'Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti, finanziato dal Fondo Politiche Migratorie - Anno 2015 per un importo pari a € 4.800.000. L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, ai titolari e richiedenti protezione internazionale e a giovani migranti entrati in Italia come minori non accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della "dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione on the job, tirocinio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati. L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

Destinatari

- Minori non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta, che al momento dell’avvio del tirocinio abbiano compiuto il 16esimo anno d’età e che siano in condizione d’inoccupazione o disoccupazione;

- Giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d’età alla data di avvio del tirocinio, compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d’inoccupazione o disoccupazione.

Beneficiari (soggetti proponenti)

- Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i

- soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all’erogazione dei servizi per l’impiego e del lavoro.

Si rinvia, inoltre, all’elenco dei soggetti proponenti previsto nell’ambito delle discipline regionali di recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013.

Articolazione e valore della dote

I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata complessivamente non superiore a 8 mesi, che prevedano un periodo di tirocinio di durata pari a 5 mesi.

Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale”, del valore massimo di € 5.000, per la quale è previsto il riconoscimento di:

-un contributo al beneficiario/soggetto proponente pari a € 2.000 per lo svolgimento di attività per favorire l’inserimento socio-lavorativo del destinatario;

-una indennità di frequenza al destinatario pari a € 2.500 (€ 500 al mese) per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;

-un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 500 per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio e affiancamento durante l’esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a finanziamento.

Fondi disponibili

L’iniziativa è finanziata dal Fondo Politiche Migratorie – Anno 2015 (D.D. del 29 dicembre 2015) per un importo pari a € 4.800.000.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

A pena di esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Italia Lavoro a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo percorsi@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Progetto PERCORSI”, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Italia Lavoro del presente Avviso e non oltre le ore 13.00 del 31/12/2016.

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo email percorsi@italialavoro.it .

L’Avviso e tutta la relativa documentazione sono disponibili sulla pagina dedicata del sito di Italia lavoro.

Si rimanda alla stessa pagina per le informazioni sugli incontri di presentazione dell’Avviso rivolti ai soggetti proponenti interessati.

Fonte: Italia lavoro



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Inserimento socio-lavorativo di minori non accompagnati e di giovani migranti

Italia Lavoro ha pubblicato l'Avviso per il finanziamento di p ercorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e ...
Con decreto del ministro dell'Interno del 1 settembre 2016 si istituiscono i centri governativi di prima accoglienza.  Vengono individuati i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
Li ha fissati il ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero Economia e Finanze, con il decreto istitutivo 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.210 dell'8 settembre 2016.
Il provvedimento individua i requisiti dei centri (articolo 3), che devono "assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni", e garantire "l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva", tenuto conto che "ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori".
Disciplinati anche i servizi che le strutture devono erogare ai giovani ospiti (articolo 4): da quelli relativi alla gestione amministrativa - con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri - a quelli relativi alla persona - come la mensa, i beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.
Si dà così attuazione alla recente normativa su accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e su riconoscimento e revoca del relativo status (decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142) incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul "superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore".
In fase di prima applicazione (articolo 9), il bando di gara deve prevedere modalità di attestazione dei requisiti strutturali "tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori".  Fonte Min. Interno

Riferimenti Normativi 

Gli standard per l'accoglienza e i servizi da erogare ai Minori Stranieri Non Accompagnati

Con decreto del ministro dell'Interno del 1 settembre 2016 si istituiscono i centri governativi di prima accoglienza.  Vengono individ...

Il 3 agosto scorso è finalmente ripresa la discussione del Disegno di legge A.C 1658, nato da una proposta, presentata da Save The Children, di riforma del sistema dell’accoglienza in Italia e presentato in Parlamento circa 3 anni fa. Il Disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati vuole armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori in un testo organico che recepisca i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La situazione di vulnerabilità dei minori che affrontano viaggi terribilmente rischiosi, spesso senza un adulto al loro fianco, richiede un sistema di accoglienza sicuro e  integrato, che sappia rispondere al loro progetto migratorio. Quest’anno il numero di minori non accompagnati è più che raddoppiato rispetto al 2015 arrivando all’89,6% del totale dei minori migranti.
Proprio per questo ci aspettiamo che il Disegno di Legge venga approvato in tempi brevi. Spieghiamolo brevemente in pochi punti.
  1. Il principale obiettivo del Disegno di Legge A.C. 1658 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” è uniformare, secondo tempi e regole certe, il sistema dell’accoglienza in Italia, garantendo pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati.
  2. L’identificazione come minore  tutela i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e rischi di illegalità. Il Disegno di Legge prevede che l’accertamento dell’età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico. Solo in presenza di forti dubbi si ricorre a indagini socio – sanitarie e in tal caso il minore deve essere consenziente.
  3. Viene istituita la “cartella sociale” che aiuta tutti gli operatori che vengono in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo, compresa la struttura di accoglienza più idonea. Tutte le strutture sono  tenute a rispettare elevati standard di qualità.
  4. Apposite misure sono rivolte a sostenere in modo organico l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e a garantire concretamente il diritto all’istruzione e alla salute.
  5. Viene garantita continuità ad un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al fine di risolvere la gestione dei costi che spesso ricadono solo sui Comuni di rintraccio.
  6. Ogni procedimento deve includere la partecipazione attiva e diretta dei minori, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il mediatore culturale permette di conoscere le specifiche esigenze del minore, compresi eventuali casi di particolare vulnerabilità e necessità di ricongiungimenti con familiari.
  7. Il Disegno di legge A.C. 1658 promuove l’affido familiare dei bambini come alternativa alle strutture di accoglienza. Inoltre coinvolge le comunità locali attraverso la nomina di “tutori volontari”, adeguatamente selezionati e formati. Fonte Blog Save The Children




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7 punti per la tutela dei minori stranieri

Il 3 agosto scorso è finalmente ripresa la discussione del Disegno di legge A.C 1658, nato da una proposta, presentata da S...
Oltre 11 mila i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia nei primi sette mesi del 2016, secondo le cifre di Unicef, quasi doppio rispetto allo stesso periodo del 2015. Il 3 agosto in Senato è stata discussa una disposizione del decreto enti locali, relativa al sistema di accoglienza ed alla maggiore concentrazione di presenze di minori nei territori del Mezzogiorno. Il lavoro dei sindaci e del personale preposto all’accoglienza nelle sedi ospitanti risulta messo sempre più a dura prova, in particolare nelle province di Palermo, Pozzallo, Messina e Reggio Calabria.
Per porre rimedio a questa situazione il prefetto Mario Morcone annuncia che a partire dal 23 agosto comincierà la distribuzione in quote, diverse da regione a regione, di bambini e ragazzi che arrivino da soli nel nostro paese. I minori attualmente accolti assieme agli adulti nei centri siciliani e calabresi verranno trasferiti verso strutture predisposte ad hoc per i più giovani, sulla base di un criterio territoriale già stabilito per gli adulti stranieri. In Sicilia rimarranno 650 ragazzi in 13 strutture che diventeranno 36, la Calabria ospiterà 200 giovanissimi in 4 strutture. LaCampania accoglierà 150 ragazzi in 5 strutture, la Puglia, la Basilicata, l’Emilia Romagna e il Piemonte 100 giovani ciascuna. Sardegna, Marche, Toscana e Liguria si ripartiranno altri 200 ragazzi.   La misura in questione coinvolge l’impegno di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ed il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, in risposta ad alcune criticità legate al sovraffollamento e alla presenza di minori stranieri presso strutture di prima accoglienza destinate agli adulti nei territori del centro sud.
Nelle scorse settimane, Asgi – Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione – aveva espresso preoccupazione per una disposizione del decreto accoglienza (decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142), relativa ai casi di indisponibilità e di impossibilità di garantire un’accoglienza adeguata ai minori da parte di centri di prima accoglienza e della rete SPRAR, così come dei Comuni. Per ASGI desta preoccupazione l’attivazione di un sistema di strutture ricettive riservate in via temporanea ed esclusiva ai minori in arrivo della capienza di 50 posti che si discosta da un piano di accoglienza  costituito da un sistema di comunità di tipo famigliare o di strutture di dimensioni limitate fino a 30 posti. Oltre al rischio di un disincentivo per i Comuni a partecipare alla rete SPRAR, un simile provvedimento emergenziale potrebbe portare a ricadute su bambini e giovani stranieri non accompagnati. In che termini? Gli esperti temono a conseguenze per quanto riguarda lasfera dei diritti, come:
• la protezione e l’assistenza fuori dal proprio ambito familiare,
• lo sviluppo,
• la salute,
• l’istruzione,
• l’adeguatezza delle condizioni di vita.
Tornando alla proposta discussa in Senato l’intento è di fronteggiare le difficoltà per i minori stranieri, dei quali si sia riconosciuta la mancanza di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti responsabili per legge. Accanto alla conferma del divieto di respingimento e di espulsione del minore, viene introdotta la possibilità di rinviare il minore nel paese di provenienza non solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ma anche nei casi in cui sia stato accertato il superiore interesse dello stesso al riaffidamento ai propri familiari. Le indagini familiari divengono più celeri, in linea con la preferenza per il ripristino dell’unità del nucleo famigliare. Inoltre, la competenza in materia passa dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che già si occupa dei provvedimenti di espulsione.
Relativamente alle specifiche misure di accoglienza per i minori stranieri, è prevista la separatezza delle strutture loro riservate rispetto a quelle per adulti, ed è stabilita la durata massima di dieci giorni per le operazioni di identificazione.
Un ulteriore limite temporale riguarda il trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza, che viene dimezzato da 60 a 30 giorni.
A seguire, la proposta di legge prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale, con la raccolta delle cartelle sociali dei minori stranieri non accompagnati. Realizzati con il contributo del personale della struttura di accoglienza, questi documenti contengono dati ed informazioni utili a determinare la soluzione di lungo periodo migliore per il minore, da trasmettere ai servizi sociali del comune di destinazione.
Maggiori tutele nei confronti dei minori stranieri soli aprono all’adozione di una procedura unica di identificazione, funzionale, in prim’ordine, all’accertamento della minore età. Per il minore è previsto un colloquio con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare, insieme alla richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull’età. In aggiunta, possono essere svolti esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile.
Altre misure abbracciano gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono, incaricati della tutela e dell’affidamento delle persone, ed il permesso di soggiorno per i minori non accompagnati. Su quest’ultimo punto, viene semplificata la normativa attuale, con l’introduzione di due tipologie di titolo:
• il permesso di soggiorno per età, che può essere rilasciato al minore che ne abbia fatto richiesta, e fino al compimento dei 18 anni;
• il permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui possono disporre sia un minore di 14 anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, sia un minore sopra i 14 anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, o di uno straniero regolarmente soggiornante.
A rafforzamento dei diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati, viene estesa la garanzia dell’assistenza sanitaria attraverso l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, obbligatoria per legge per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del titolo, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione.
È incentivata l’introduzione di misure da parte di istituzioni scolastiche e di istituzioni formative accreditate per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo per i minori, anche grazie a programmi di apprendistato in convenzione.
Un altro campo di intervento investe le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, con disposizioni di assistenza affettiva e psicologica, e con l’opportunità per il minore di nominare un legale di fiducia. Questo diviene altresì possibile mediante il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Infine, nel testo in discussione sono inserite alcune misure di protezione per specifiche categorie di persone, considerate in uno stato di vulnerabilità, come i minori non accompagnati vittime di tratta.
La necessità di una simile operazione apre ad un richiamo al quadro recentemente fornito da Anci sul sistema di accoglienza in Italia per minori stranieri non accompagnatiNel 2014 le regioni che hanno registrato il più alto numero di minori non accompagnati contattati o presi in carico sono state la Sicilia (oltre 3100), il Lazio (2241), e la Calabria (1470), che insieme hanno ospitato poco più del 50% dei minori arrivati in Italia quell’anno.
Guardando al numero dei Comuni coinvolti nelle politiche di accoglienza, 87 Comuni si sono occupati dell’85% dei minori. In testa, Roma ha fornito accoglienza a 1960 persone, quota scesa di oltre il 33% rispetto al 2012, ed è seguita nella classifica dalle maggiori città della Sicilia e della Calabria: le stesse che oggi si appellano alle istituzioni per una migliore distribuzione dei minori stranieri.
In definitiva, un miglioramento delle procedure di trasferimento verso strutture di accoglienza ordinaria permetterebbe di liberare posti in quelle adibite all’accoglienza straordinaria, da destinare ai nuovi arrivati.
Di fronte ai flussi di minori stranieri non accompagnati che non si fermano, non possono fermarsi gli sforzi verso un tipo di accoglienza che superi la mera logica emergenziale, allineandosi all’imperativo di tutela e garanzia dei diritti del minore.
Autore: Clara Agostini
Fonte:piùculture.it


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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: DAL 23 AGOSTO OSPITATI IN CENTRI SEPARATI DAGLI ADULTI

Oltre 11 mila i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia nei primi sette mesi del 2016, secondo le cifre di Unicef,  quasi do...
In una lettera inviata il 28 luglio 2016, l’ASGI interviene nel dibattito in corso sull’approvazione delle “Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” previste all’articolo 1-ter del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2016, in queste ore in discussione al Senato.

L’art. 1-ter modifica l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza) che disciplina le misure di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: viene così previsto che, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, ove temporaneamente non siano disponibili posti nelle strutture governative di prima accoglienza o nell’ambito dello SPRAR e l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune in cui il minore si trova, il prefetto disponga, ai sensi dell’articolo 11 dello stesso decreto legislativo, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati.

A parere dell’ASGI tale previsione produrrebbe da un lato un forte disincentivo da parte dei Comuni a partecipare allo Sprar, dall’altro una disparità di trattamento a discapito dei MNSA, sotto diversi profili discriminatoria e contraria al superiore interesse del minore, in violazione della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale.

“Le oggettive e rilevanti problematiche derivanti dall’arrivo di un numero molto elevato di minori stranieri non accompagnati in tempi ravvicinati e le gravi difficoltà che le istituzioni italiane stanno incontrando nel garantire adeguata accoglienza a tutti questi minori devono essere affrontate urgentemente, ma non attraverso misure emergenziali che presentano profili di incostituzionalità, bensì nel pieno rispetto della nostra Costituzione e della normativa comunitaria e internazionale in materia.”

L’ASGI fa notare che “la possibilità per un Comune di dare la propria disponibilità all’accoglienza di due o tre MSNA in una comunità per minori, senza impegnarsi nella predisposizione di un progetto SPRAR, potrebbe favorire l’ampliamento del numero di Comuni disponibili all’accoglienza, i quali dopo una prima esperienza limitata, potrebbero aprirsi alla prospettiva di entrare nello SPRAR“.

In particolare l’associazione ritiene opportuno che venga aumentato il numero di posti per MNSA attivati nell’ambito dello SPRAR, attraverso lo stanziamento di adeguati fondi da parte dello Stato e vengano adottate ulteriori misure, in termini di incentivi e/o di previsione di specifici obblighi, volte ad assicurare che i Comuni partecipino a tale Sistema.

Appare urgente – ricorda l’ASGI – ridurre la concentrazione dell’accoglienza dei MNSA in alcune Regioni (la Sicilia ad oggi accoglie circa un terzo del totale dei MNSA presenti in Italia): in mancanza di un meccanismo di distribuzione dell’accoglienza tra le Regioni come previsto per gli adulti attraverso il Tavolo di coordinamento nazionale, l’accoglienza dei msna che non vengono trasferiti nei Centri FAMI ovvero in strutture SPRAR resta a carico del Comune di arrivo/rintraccio.

Al fine di consentire un certo livello di distribuzione dell’accoglienza dei MNSA tra Regioni e Comuni, ASGI auspica che non si ricorra all’attivazione di CAS per minori, promuovendo invece la distribuzione nell’ambito del sistema di accoglienza ordinario, secondo modalità concordate nell’ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, d’intesa con la Conferenza Unificata, proponendo la seguente modifica all’art. 19, co. 3 del d.lgs. 142/15 :

“In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune, individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 16, tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.”

Nell’auspicare che l’art. 1-ter venga stralciato dal disegno di legge, l’ASGI chiede che si adottino norme e politiche volte a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema di accoglienza ordinario dei minori stranieri non accompagnati.

Leggi la lettera inviata da ASGI





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Minori stranieri non accompagnati: le nuove misure sull’accoglienza temporanea sono discriminatorie e incostituzionali

In una lettera inviata il 28 luglio 2016 , l’ASGI interviene nel dibattito in corso sull’approvazione delle “Misure straordinarie di accog...
Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superamento dell'esame radiografico per l'accertamento dell'età. Storica questa sentenza non a caso per chi come me si batte per il superamento di questo esame che dà risultati estremamente incerti, come tantissime ricerche scientifiche dimostrano,  perché lo sviluppo scheletrico è condizionato da molti fattori quali l'alimentazione, eventuali malattie, tanto che due fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente, figuriamoci ragazzi di etnie diverse, provenienti da diverse zone del mondo. Il risultato è che l’esame del polso non è in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici e con un errore due volte su tre.
Di seguito il testo dell'articolo pubblicato da Meltingpot.org. 

Vorrei invitarvi a leggere e porre particolare attenzione sul referto medico del Dott. Carlo Bracci che segna una pietra miliare in materia.

Da anni aspettavamo che si mettesse fine alla scandalosa procedura che obbligava i minori a sottoporsi ad esami radiografici per la determinazione della minore età.
Più volte richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, diverse associazione per i diritti dei minori e dei migranti avevano denunciato l’illegittimità di tale prassi.
Poiché esponendo il minore ad un esame invasivo e pericoloso senza che ce ne siano le esigenze terapeutiche necessarie, non si teneva conto del preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e allo stesso tempo si violava il principio di non discriminazione.
Tali violazioni hanno prodotto numerosi drammi e segnato la vita negativamente di tanti minori che avevano provato ad entrare in Italia, e che invece sono stati espulsi dal nostro territorio. Basti ricordare le innumerevoli denunce (Pro Asyl,Human Right Watch, Medu, Ambasciata dei Diritti) che hanno riguardato le riammissioni in Grecia di tantissimi presunti minori. In moltissimi casi sono state eseguite diagnosi affrettate e/o invasive senza che si giungesse ad una definizione ragionevole della minore età.

Il referto medico del Dott. Carlo Bracci (di Medici Contro la Tortura) ben rappresenta come dovrebbe essere fatta una diagnosi. Tale referto è stato prodotto per opporsi ad un decreto di espulsione ed impugnato dall’Avv. Salvatore Fachile.
Il giudice ritenendo la perizia esaustiva per la determinazione della minore età ha per tanto accolto il ricorso.

Scarica la sentenza:Pronuncia GDP di Roma del 06/06/2016

Scarica il referto medico:Perizia accertamento minore età. Dott. Carlo Bracci.

In primo luogo vi è la presenza di un mediatore linguistico culturale che permette di far capire al ragazzo il tipo di visita medica a cui sta per essere sottoposto, e se acconsente ad essere valutato in rispetto dei suoi parametri socio culturali.
La visita è assolutamente non invasiva (vedi allegato) ma permette un accertamento dell’età con precisione identica a quella che si sarebbe ottenuta con l’esame radiologico, ovvero in entrambi i casi e per i motivi spiegati all’interno del referto si ha sempre una possibilità di errore di due anni.
Lo stesso dottore sottolinea: "Non si valuta l’età scheletrica con esami radiografici in quanto l’esposizione a radiazioni ionizzate non deve essere eseguita se non per scopi diagnostici e terapeutici."
Si ha ora la speranza che questa sentenza e la relativa perizia medica fissino un precedente normativo di non ritorno.

Va comunque sempre ricordato che:
In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico.
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore.

Il 3 marzo 2016 è stato finalmente approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. C’è da dire che come estrema ratio prevede ancora l’esame radiografico ma in realtà lo nega per tutto quello che predispone in precedenza.
Altro aspetto importantissimo che il protocollo sottolinea come premessa generale che l’esame medico a cui deve essere sottoposto il minore deve essere fatto nei tempi che siano compatibili ad una sua situazione di serenità e non come spesso è successo nell’arco di due ore dal suo arrivo poiché la polizia di frontiera preme per la sua espulsione.
Scarica il protocollo :

Protocollo MSNA






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A tutela del Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per l’accertamento dell’età

Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superame...
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