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Il d.l. n. 113/18 (c.d. decreto Sicurezza), convertito con legge n. 132/18, ha modificato in modo rilevante le norme riguardanti l’accoglienza.

Le nuove norme e le relative circolari applicative hanno un impatto significativo rispetto all’accoglienza dei minori non accompagnati (MSNA) dopo il compimento della maggiore età.

Ecco la scheda per i tutori e gli operatori che lavorano con i minori non accompagnati, pubblicata da ASGI e INTERSOS

Scarica la scheda sui MSNA

Infine al link di seguito è disponibile il video integrale del seminario "L'impatto del c.d. decreto Salvini sui percorsi di accoglienza e regolarizzazione dei MSNA": https://www.youtube.com/watch?v=1F2yw70H2As 


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L'accoglienza dei MSNA dopo i 18 anni

Il d.l. n. 113/18 (c.d. decreto Sicurezza), convertito con legge n. 132/18, ha modificato in modo rilevante le norme riguard...
La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3.1.2019, avente ad oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi”, fornisce alcune importanti indicazioni anche riguardo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni all’interno del SIPROIMI (nuova denominazione del sistema di accoglienza in precedenza denominato SPRAR).

In particolare, nella circolare si legge che potranno accedere al SIPROIMI “i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza  dei beneficiari. Il SIPROIMI, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”.

Il Ministero richiama così l’attenzione sulla disposizione prevista dal comma 5 bis dell'art. 12 del d.l. 113/18, introdotto dalla legge di conversione n. 132/18, che stabilisce che i MSNA richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel SIPROIMI (ex-SPRAR) fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

La circolare fornisce inoltre importanti indicazioni riguardo all’accoglienza dei neomaggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 13 della legge 47/17 (c.d. “prosieguo amministrativo”).
Dalle indicazioni del Ministero, pare potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (che può durare al massimo fino ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, inclusi quindi i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che siano:
- titolari di protezione umanitaria
- o che abbiano chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, al compimento dei 18 anni, ai sensi dell'art. 32 d.lgs 286/98.


Il Ministero dell’Interno non chiarisce se le indicazioni di cui sopra si applichino anche ai MSNA che, a causa dell’indisponibilità di posti nell’ambito del SIPROIMI, non siano stati inseriti all’interno di tale Sistema durante la minore età.
In base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, c. 5-bis del d.l. 113/18, anche i MSNA richiedenti asilo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti qualora diventi disponibile un posto in tale Sistema dopo che hanno compiuto 18 anni.
Ogni diversa interpretazione, infatti, comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra MSNA che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, i quali possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che, pur avendone per legge diritto, non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti in tale Sistema una volta compiuti i 18 anni.

Analogo ragionamento dovrebbe valere per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età.
Per ridurre l’incertezza riguardo a tali situazioni, si suggerisce di chiedere al Tribunale per i minorenni competente di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che i servizi sociali ai quali il MSNA viene affidato ai sensi dell’art. 13 legge 47/17 dovranno assicurarne l’accoglienza dello stesso preferibilmente nell’ambito del SIPROIMI.

Nella circolare, infine, il Ministero dell’Interno chiarisce che i c.d. “centri FAMI” e i CAS per minori dovranno essere progressivamente chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospiti di tali strutture.

E' importante che i tutori, gli operatori che lavorano con i MSNA, i responsabili dei servizi sociali e i magistrati minorili siano al più presto informati del contenuto di questa circolare, e in particolare delle indicazioni riguardanti la possibilità di accoglienza nell'ambito del SIPROMI dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.


Elena RozziINTERSOS
Advocacy Officer - Migration Unit


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Accoglienza MSNA e neomaggiorenni nel SIPROIMI (ex-SPRAR)

La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3.1.2019, avente ad oggetto  “D.L. 4 ott...
Il decreto Orlando-Minniti, sul quale è stata posta la fiducia, è stato approvato con 240 voti a favore, 176 contrari e 12 astenuti. Questa legge rappresenta un pericoloso passo indietro per i diritti in Italia. La norma che contiene “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale” aiuta i predicatori d'odio, gli xenofobi e razzisti i quali vedono legittimate le loro ragioni. Il governo Gentiloni con l’approvazione di questa legge ha commesso un pericoloso errore politico, creando  un disastro sotto tutti i punti di vista. Infatti, la condizione dei richiedenti asilo e rifugiati peggiorerà  inevitabilmente, aumenteranno i tempi d'attesa e di conseguenza la spesa pubblica, il sistema giudiziario verrà ulteriormente sovraccaricato, si creeranno ulteriore attriti nei territori e tensioni nel sistema d'accoglienza.
Il decreto che porta il nome del ministro dell’interno Marco Minniti e del ministro della giustizia Andrea Orlando cosa prevede?

Ecco le principali novità 
(Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da AGI che riporto integralmente)

-          26 SEZIONI SPECIALIZZATE - Vengono istituite 26 sezioni specializzate (tante quante le sedi di Corte d'appello) "in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". Le sezioni sono competenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia e accertamento dello stato di cittadinanza italiana.I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra quelli "dotati di specifiche competenze" o che seguiranno corsi di formazione ad hoc.

-          SALTA UN GRADO DI GIUDIZIO - Il testo prevede misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure davanti alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, soprattutto, per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta. Di fatto, viene disegnato un nuovo modello processuale basato sul cosiddetto "rito camerale" che delimita i casi nei quali si prevede l'udienza orale e riduce da 6 a 4 mesi il termine entro il quale è definito il procedimento "con decreto che rigetta il ricorso" o "riconosce lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria". Salta l'appello, contro il decreto si può ricorrere solo in Cassazione, entro 30 giorni.

-          COMMISSIONI TERRITORIALI POTENZIATE - Per mettere la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali in condizioni di far fronte al boom di domande, il ministero dell'Interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, a bandire concorsi e ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato, "per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico".

-          TEMPI DI NOTIFICA DEGLI ATTI - Riformulate le disposizioni in materia di notifiche degli atti delle Commissioni territoriali: nei confronti degli "irreperibili" si perfezioneranno solo previo deposito, per 20 giorni, presso le questure. Più in generale, le disposizioni in tema, ritenute eccessivamente complesse, sono state semplificate. Previsto anche che il richiedente possa fare richiesta di non avvalersi della videoregistrazione del colloquio. 

-          BASTA CIE, NASCONO I CPR - Scompaiono i Cie. La denominazione "Centro di identificazione ed espulsione" è sostituita da quella di "Centro di permanenza per il rimpatrio". La rete delle nuove strutture dovrà essere ampliata, in modo da assicurarne la distribuzione "sull'intero territorio nazionale". I nuovi Cpr saranno allestiti nei siti e nelle aree esterne ai centri urbani "che risultino più facilmente raggiungibili", dovranno essere di capienza limitata (100-150 posti al massimo) e dovranno garantire "condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona". Al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale vengono riconosciuti "tutti i poteri di verifica e di accesso".

-          LAVORI SOCIALMENTE UTILI - I prefetti, d'intesa con i Comuni interessati, promuovono "ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali". Possibile la predisposizione di progetti ad hoc, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, progetti "da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo".

-          I 'PUNTI DI CRISI' - Lo straniero che arriva illegalmente in Italia viene condotto "per le esigenze di soccorso e di prima assistenza" presso appositi "punti di crisì": qui avvengono le operazioni di rilevamento foto dattiloscopico e segnaletico. Il "rifiuto reiterato" di sottoporsi al rilevamento configura "rischio di fuga" ai fini del trattenimento nei centri.

Leonardo Cavaliere

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ll decreto Minniti-Orlando in 7 punti

Il decreto Orlando-Minniti, sul quale è stata posta la fiducia, è stato approvato con 240 voti a favore, 176 contrari e 12 astenuti. Ques...
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