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La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3.1.2019, avente ad oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi”, fornisce alcune importanti indicazioni anche riguardo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni all’interno del SIPROIMI (nuova denominazione del sistema di accoglienza in precedenza denominato SPRAR).

In particolare, nella circolare si legge che potranno accedere al SIPROIMI “i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza  dei beneficiari. Il SIPROIMI, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”.

Il Ministero richiama così l’attenzione sulla disposizione prevista dal comma 5 bis dell'art. 12 del d.l. 113/18, introdotto dalla legge di conversione n. 132/18, che stabilisce che i MSNA richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel SIPROIMI (ex-SPRAR) fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

La circolare fornisce inoltre importanti indicazioni riguardo all’accoglienza dei neomaggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 13 della legge 47/17 (c.d. “prosieguo amministrativo”).
Dalle indicazioni del Ministero, pare potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (che può durare al massimo fino ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, inclusi quindi i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che siano:
- titolari di protezione umanitaria
- o che abbiano chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, al compimento dei 18 anni, ai sensi dell'art. 32 d.lgs 286/98.


Il Ministero dell’Interno non chiarisce se le indicazioni di cui sopra si applichino anche ai MSNA che, a causa dell’indisponibilità di posti nell’ambito del SIPROIMI, non siano stati inseriti all’interno di tale Sistema durante la minore età.
In base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, c. 5-bis del d.l. 113/18, anche i MSNA richiedenti asilo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti qualora diventi disponibile un posto in tale Sistema dopo che hanno compiuto 18 anni.
Ogni diversa interpretazione, infatti, comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra MSNA che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, i quali possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che, pur avendone per legge diritto, non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti in tale Sistema una volta compiuti i 18 anni.

Analogo ragionamento dovrebbe valere per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età.
Per ridurre l’incertezza riguardo a tali situazioni, si suggerisce di chiedere al Tribunale per i minorenni competente di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che i servizi sociali ai quali il MSNA viene affidato ai sensi dell’art. 13 legge 47/17 dovranno assicurarne l’accoglienza dello stesso preferibilmente nell’ambito del SIPROIMI.

Nella circolare, infine, il Ministero dell’Interno chiarisce che i c.d. “centri FAMI” e i CAS per minori dovranno essere progressivamente chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospiti di tali strutture.

E' importante che i tutori, gli operatori che lavorano con i MSNA, i responsabili dei servizi sociali e i magistrati minorili siano al più presto informati del contenuto di questa circolare, e in particolare delle indicazioni riguardanti la possibilità di accoglienza nell'ambito del SIPROMI dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.


Elena RozziINTERSOS
Advocacy Officer - Migration Unit


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Accoglienza MSNA e neomaggiorenni nel SIPROIMI (ex-SPRAR)

La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3.1.2019, avente ad oggetto  “D.L. 4 ott...
Che il c.d. Decreto Salvini sia una cattiva legge è opinione comune di tutti coloro che lavorano e studiano il fenomeno migratorio.

È altresì una cattiva legge non solo per i migranti, ma per chiunque ancora creda nel diritto, nell’importanza della legge e soprattutto nell’importanza della tutela dei diritti umani.

Insomma una cattiva legge che restringe i diritti di tutti e ci fa piombare in un’epoca che riporta alla mente soltanto brutti ricordi.

Il Decreto Salvini non prevede norme che esplicitamente restringono i diritti dei minori non accompagnati, ma alcuni aspetti andranno ad incidere, in senso negativo, inevitabilmente su di loro, nel delicato passaggio alla maggiore età.

In particolare, a causa dell’incertezza sia giuridica che sociosanitaria e per l’interruzione del già delicato percorso di integrazione sociale.

Con il sistema Giallo-Verde, tutti coloro che non rientrano nella definizione di rifugiato, di protezione sussidiaria o nei limitati casi di protezione speciale, rischiano il diniego alla propria domanda di protezione. Questo accade anche nei casi dei soggetti vulnerabili, come minori e neomaggiorenni.

“Circa il 65% dei MSNA presenti sul territorio italiano compirà il diciottesimo anno entro dicembre 2018, ciò significa che presto molti di questi ragazzi e ragazze, da un giorno all’altro e a prescindere dai percorsi di integrazione intrapresi, perderanno le tutele loro accordate in virtù della minore età e riceveranno un trattamento da “adulti”. In base alla nuova legge i neomaggiorenni, se richiedenti asilo, non potranno più accedere al sistema di accoglienza SPRAR, e dunque ad un effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa, ma solo ai CAS. Se titolari della nuova “protezione speciale” o della vecchia “protezione umanitaria”, non potranno più accedere al sistema SPRAR, tranne che non vi siano stati inseriti da minorenni, e neppure ai CAS. I tagli previsti dal nuovo capitolato per i CAS rispetto a figure cruciali quali quella dello psicologo, dell'assistente sociale e del mediatore renderanno queste strutture praticamente dei parcheggi, riducendo la possibilità di diagnosticare correttamente forme di disagio psicofisico tra minori e neomaggiorenni e di prenderle in carico precocemente, con l'aumento del rischio di cronicizzazione e un aggravio dei costi, anche in termini sociali, per la collettività”, Terre Des Hommes.

Si segnala, in particolare, un emendamento peggiorativo, rispetto all’impianto normativo iniziale, introdotto in Senato. L’esclusione dell’applicazione della regola del silenzio-assenso, in caso di ritardo del previsto parere della DG Immigrazione, applicato dalle Questure per convertire, al compimento della maggiore età, il permesso “per minore età” in permesso per lavoro, studio o attesa occupazione.

La garanzia, abrogata, del silenzio-assenso era stata introdotta dalla L. 47/2017, c.d. Legge Zampa, contenente disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, salvaguardava i neomaggiorenni dalla situazione di limbo in cui ci si trovava per le lunghe attese.

All’interno del pessimo decreto sicurezza c’è una scelta folle, su cui incomprensibilmente si è deciso di andare avanti a testa bassa, non ascoltando i rilievi degli addetti del settore, delle associazioni, in particolare Save The Children, degli operatori, che hanno chiesto di garantire l’accesso agli ex-SPRAR non solo ai msna, ma anche alle famiglie con bambini richiedenti asilo ed ai neomaggiorenni.
Puntualmente disattesa. Una decisione presa fregandosene della vita di centinaia di minorenni.

Infatti, mentre i minori non accompagnati saranno accolti nel sistema ex-SPRAR, così come dovrebbe avvenire oggi, le famiglie richiedenti asilo con bambini saranno accolti soltanto nei centri di accoglienza straordinaria. Questo provvedimento fa perdere alle famiglie vulnerabili la possibilità di un’accoglienza attenta ai loro bisogni.

In conclusione, una legge scellerata che favorirà la marginalizzazione dei migranti, in particolare dal momento dell’inizio della vita adulta.


Foto: Lucy Kirkland

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Che succede ai Minori non accompagnati con il Decreto Salvini?

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