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Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superamento dell'esame radiografico per l'accertamento dell'età. Storica questa sentenza non a caso per chi come me si batte per il superamento di questo esame che dà risultati estremamente incerti, come tantissime ricerche scientifiche dimostrano,  perché lo sviluppo scheletrico è condizionato da molti fattori quali l'alimentazione, eventuali malattie, tanto che due fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente, figuriamoci ragazzi di etnie diverse, provenienti da diverse zone del mondo. Il risultato è che l’esame del polso non è in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici e con un errore due volte su tre.
Di seguito il testo dell'articolo pubblicato da Meltingpot.org. 

Vorrei invitarvi a leggere e porre particolare attenzione sul referto medico del Dott. Carlo Bracci che segna una pietra miliare in materia.

Da anni aspettavamo che si mettesse fine alla scandalosa procedura che obbligava i minori a sottoporsi ad esami radiografici per la determinazione della minore età.
Più volte richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, diverse associazione per i diritti dei minori e dei migranti avevano denunciato l’illegittimità di tale prassi.
Poiché esponendo il minore ad un esame invasivo e pericoloso senza che ce ne siano le esigenze terapeutiche necessarie, non si teneva conto del preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e allo stesso tempo si violava il principio di non discriminazione.
Tali violazioni hanno prodotto numerosi drammi e segnato la vita negativamente di tanti minori che avevano provato ad entrare in Italia, e che invece sono stati espulsi dal nostro territorio. Basti ricordare le innumerevoli denunce (Pro Asyl,Human Right Watch, Medu, Ambasciata dei Diritti) che hanno riguardato le riammissioni in Grecia di tantissimi presunti minori. In moltissimi casi sono state eseguite diagnosi affrettate e/o invasive senza che si giungesse ad una definizione ragionevole della minore età.

Il referto medico del Dott. Carlo Bracci (di Medici Contro la Tortura) ben rappresenta come dovrebbe essere fatta una diagnosi. Tale referto è stato prodotto per opporsi ad un decreto di espulsione ed impugnato dall’Avv. Salvatore Fachile.
Il giudice ritenendo la perizia esaustiva per la determinazione della minore età ha per tanto accolto il ricorso.

Scarica la sentenza:Pronuncia GDP di Roma del 06/06/2016

Scarica il referto medico:Perizia accertamento minore età. Dott. Carlo Bracci.

In primo luogo vi è la presenza di un mediatore linguistico culturale che permette di far capire al ragazzo il tipo di visita medica a cui sta per essere sottoposto, e se acconsente ad essere valutato in rispetto dei suoi parametri socio culturali.
La visita è assolutamente non invasiva (vedi allegato) ma permette un accertamento dell’età con precisione identica a quella che si sarebbe ottenuta con l’esame radiologico, ovvero in entrambi i casi e per i motivi spiegati all’interno del referto si ha sempre una possibilità di errore di due anni.
Lo stesso dottore sottolinea: "Non si valuta l’età scheletrica con esami radiografici in quanto l’esposizione a radiazioni ionizzate non deve essere eseguita se non per scopi diagnostici e terapeutici."
Si ha ora la speranza che questa sentenza e la relativa perizia medica fissino un precedente normativo di non ritorno.

Va comunque sempre ricordato che:
In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico.
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore.

Il 3 marzo 2016 è stato finalmente approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. C’è da dire che come estrema ratio prevede ancora l’esame radiografico ma in realtà lo nega per tutto quello che predispone in precedenza.
Altro aspetto importantissimo che il protocollo sottolinea come premessa generale che l’esame medico a cui deve essere sottoposto il minore deve essere fatto nei tempi che siano compatibili ad una sua situazione di serenità e non come spesso è successo nell’arco di due ore dal suo arrivo poiché la polizia di frontiera preme per la sua espulsione.
Scarica il protocollo :

Protocollo MSNA






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I Minori Stranieri non Accompagnati

A tutela del Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per l’accertamento dell’età

Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superame...
In generale, le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età sono le seguenti (articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione):

1. Alle persone che, durante la minore età, risiedevano con i genitori o erano stati sottoposti ad affidamento a una famiglia, con affidamento consensuale o giudiziale (articolo 4 della legge 184/1983), ovvero affidati di fatto a parenti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura (articolo 32 comma 1, sentenza della Corte Costituzionale del 5.6.2003n. 198).

2. Coloro che, durante la minore età, sono stati affidati a comunità di tipo familiare o altri enti di assistenza (articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184), ovvero sottoposti a tutela, può essere rilasciato un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (articolo 32 commi 1 e 1 bis).

3. Ai minori stranieri non accompagnati può ottenere un permesso di soggiorno permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, se possono dimostrare di essere stati ammessi per un periodo di almeno a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile e di avere fatto ingresso in Italia da almeno tre anni (articolo 32 comma 1 bis, secondo periodo: "ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi...").

(articolo tratto da legale.savethechildren.it)

Minori stranieri: rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età

In generale, le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età sono le seguenti ( articolo 32 del Testo Unico sull’Imm...
Al compimento della maggiore età, alle ragazze e ai ragazzi che hanno la cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea e vivono con i genitori, o sono stati posti in affidamento, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, se non sono già stati rilasciati un permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno (articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione).

E’ equiparata a questa situazione quella del minore affidato di fatto a parente entro il quarto grado (fratelli/sorelle, zii/e, nonni/e, cugini/e).

Questa situazione non avrebbe bisogno di essere formalizzata dal Servizio Sociale o da un Tribunale, in quanto è riconosciuta di per sé in base alla legge sul diritto del minore a una famiglia, secondo l’articolo 9 comma 4 della legge 184/1983.

Ad ogni modo, tale situazione di fatto può essere formalizzata con un affidamento consensuale, presentando al Servizio Sociale del Comune di residenza l’atto di consenso formale dei genitori al parente (debitamente legalizzato e tradotto, se fatto all’estero).

La Corte Costituzionale ha affermato che la legge in materia di rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età, articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286) deve essere interpretata in modo da escludere discriminazioni fra le persone in ragione del tipo di provvedimento di protezione – affidamento o tutela – ovvero non provvedimento – affidamento di fatto – emesso dalle autorità competenti durante la minore età. Il riferimento è alla sentenza del 5 giugno 2003 n. 198.

La direttiva del Ministro dell’Interno del 28 marzo 2008 considera la situazione dei giovani che, al pari di molti ragazzi e ragazze italiani, raggiunta la maggiore età, abbiano ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo.

Essi, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sono in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi di soggiorno suddetti - per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

In questi casi la circolare comunica che, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno per motivi familiari potrà essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 del predetto Testo Unico sull’immigrazione.


È sconsigliabile richiedere un permesso per studio per i figli neomaggiorenni residenti in Italia con i genitori, anche se stanno frequentando la scuola. Con tale permesso i ragazzi infatti


- non possono continuare ad avere la tessera sanitaria e quindi l'assicurazione sanitaria gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (devono acquistare una polizza da un istituto assicurativo privato oppure possono pagare un contributo annuo al SSN),

- possono lavorare solo part-time o per una stagione l'anno (20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore, articolo 14 comma 4 del dPR 394/99)

- possono essere esclusi dall'accesso a diversi servizi pubblici offerti a livello locale o nazionale,


- possono avere difficoltà a ottenere un permesso per lavoro in futuro (solo nei limiti delle quote riservate eventualmente stabilite in decreti annuali non sempre emessi dal Governo, articolo 14 comma 5 del dPR 394/99)


- possono avere difficoltà ad ottenere la cittadinanza italiana per residenza.


I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno sono principalmente:
- il possesso di un passaporto valido,


- la disponibilità di un alloggio,


- essere iscritti a un corso di studio o all’agenzia del lavoro per la ricerca di un impiego, oppure


- avere in corso determinate cure mediche oppure


- avere sufficienti mezzi economici per mantenersi o essere a carico dei genitori, oppure


- avere un lavoro retribuito.



Per i minori stranieri affidati a centri di accoglienza


Un ulteriore requisito è stato aggiunto dal 6 agosto 2011 per le ragazze e i ragazzi che, durante la minore età, sono stati affidati a comunità o enti di assistenza.



In questi casi, il permesso di soggiorno può essere rilasciato alla maggiore età se è espresso un parere favorevole da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure se la persona può dimostrare di essere in Italia da almeno tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale da almeno due anni.


Una volta acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro al proseguimento del soggiorno in Italia dopo il conseguimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per minore età deve essere convertito, anche se risulta che il cittadino straniero è in Italia da meno di tre anni (Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 4 ottobre 2012 n. 123).



Se il Ministero non risponde alla richiesta del parere



Spesso i minori stranieri non accompagnati in età prossima ai diciotto anni non ottengono un parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. Alla maggiore età, può essere negato il rilascio di un permesso di soggiorno e possono ricevere un decreto di espulsione.


Il ritardo della risposta del Ministero non può legittimamente fondare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Quindi la Questura non può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno solamente perché non è arrivato il parere dal Ministero.


In base ai principi generali sul procedimento amministrativo, è responsabilità della Questura promuovere l’emissione del parere del Ministero riguardo all’opportunità che il richiedente prosegua o meno il soggiorno in Italia.


Riferimenti:


Tribunale Amministrativo della Regione Liguria, sentenza del 15 novembre 2012 n. 1441.


TAR Emilia-Romagna, sentenza dell'11 febbraio 2015 n. 145


Ricordiamo che

La normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi 1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009).
Riferimenti:

- TAR Lazio, sezione IIquater, sentenza dell’11 marzo n. 222;


- TAR Lazio sez IIquater, sentenza 11 febbraio 2011 n. 136;


- Consiglio di Stato sezione VI, ordinanze del 19 settembre 2010 n. 4234 e n. 423



- Corte Costituzionale, ordinanza dell’11 luglio 2011 n. 222

Il ragionamento dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato può essere applicato anche al requisito del parere del Comitato per i Minori Stranieri alla prosecuzione del soggiorno alla maggiore età, introdotto dall’art. 3 c. 1 lettera g-{bis} del decreto-legge del 23 giugno 2011, 89, convertito con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 su soggiorno e allontanamento dei comunitari e di recepimento della direttiva UE sul rimpatrio degli extracomunitari in situazione irregolare).

La data di riferimento per l’entrata in vigore è il 6 agosto 2011. Si può ritenere che il requisito del parere sia applicabile solo per i ragazzi che, alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto, fossero in grado (ovvero ne avessero il tempo e il modo, anche attraverso l’affidatario) di chiedere e ottenere tale atto.


Si può quindi sostenere che non sia applicabile il nuovo requisito a coloro che hanno compiuto la maggiore età nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma e degli atti esecutivi (compresa la disponibilità del modulo di richiesta del parere) e per i quali l’affidatario e il tutore non hanno fatto istanza di parere al Comitato per i Minori Stranieri o non ha potuto avere il tempo necessario per ottenere una risposta.



Testo aggiornato al 12.06.2015


(articolo tratto da legale.savethechildren.it)

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Minori stranieri affidati o in tutela: rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età

Al compimento della maggiore età, alle ragazze e ai ragazzi che hanno la cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea e...
Per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, la legge richiede in alcuni casi di acquisire il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, un organo presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che ha la funzione di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

NOTA: Le funzioni precedentemente svolte dal Comitato per i minori stranieri sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il parere è richiesto per le persone che, durante la minore età, sono state affidate a comunità o enti di assistenza (articolo 2 della legge 184/1983), qualora non possano dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale di almeno due anni (vedi la scheda "Minori stranieri affidati o in tutela: rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età")

Il parere del Ministero dovrebbe essere richiesto dal primo momento in cui risulta la presenza di un minore straniero in Italia, privo dei genitori o di altro adulto che esercita legalmente la potestà.

La richiesta deve essere fatta da pubblici ufficiali (compreso il Questore), incaricati di pubblico servizio e da enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato (articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.12.1999 n. 535.

Se il parere non è stato richiesto, il Ministero dell’Interno ha dichiarato che dovrebbe essere richiesto da parte dell’affidatario del minore, prima di presentare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, inviando alla suddetta Direzione Generale una domanda usando il modulo messo a disposizione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a questa pagina.
Il modulo di richiesta è la Scheda G indicata dal Ministero a questa pagina del sito internet

Se il Ministero non risponde alla richiesta del parere

Spesso i minori stranieri non accompagnati in età prossima ai diciotto anni non ottengono un parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. Alla maggiore età, può essere negato il rilascio di un permesso di soggiorno e possono ricevere un decreto di espulsione.


Il ritardo della risposta del Ministero non può legittimamente fondare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Quindi la Questura non può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno solamente perché non è arrivato il parere dal Ministero.


In base ai principi generali sul procedimento amministrativo, è responsabilità della Questura promuovere l’emissione del parere del Ministero riguardo all’opportunità che il richiedente prosegua o meno il soggiorno in Italia.


Riferimenti:

Tribunale Amministrativo della Regione Liguria, sentenza del 15 novembre 2012 n. 1441.


TAR Emilia-Romagna, sentenza dell'11 febbraio 2015 n. 145



RECAPITI:

Per contatti riguardanti il parere del Comitato e altro riguardante i minori stranieri in generale, oggi Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i recapiti sono i seguenti:

Ministero del Lavoro e delle Poilitiche Sociali
Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Divisione II: Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri


Via Fornovo 8, 00192 Roma


Per richieste pareri sulla prosecuzione del soggiorno alla maggiore età:


e-mail: minori-art32@lavoro.gov.it


oppure:


PEC: minori.art32@pec.lavoro.gov.it


Per segnalazioni/aggiornamenti sulla situazione di minori stranieri non accompagnati:



e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it


PEC: minoristranieri@pec.lavoro.gov.it

Maggiori informazioni sull'ufficio ministeriale, attività e servizi per i minori stranieri


Riferimenti normativi:

Articolo 32 comma 1bis, come modificato dall’art. 3 c. 1 lettera g-bis del decreto-legge del 23 giugno 2011, 89, convertito con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 su soggiorno e allontanamento dei comunitari e di recepimento della direttiva UE sul rimpatrio degli extracomunitari in situazione irregolare)




Circolare del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2011




Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2011


Informazioni aggiornate al 30 aprile 2016

modulo_richiesta_parere_cms.doc

(articolo tratto da legale.savethechildren.it)




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Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati - il Parere

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