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"Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore", questo è quanto ha stabilito nella sentenza C-441/19 TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid la Niente più espulsioni di migranti minorenni non accompagnati, bisogna garantire l'accoglienza Corte di giustizia dell'Unione europea.

I minorenni non accompagnati, quindi, non potranno più essere espulsi, a meno che non sia assicurato che nel Paese di origine del minore vi sia un'accoglienza adeguata.

“Se al momento dell'allontanamento non è più garantita un'accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio" bisogna “prendere necessariamente in considerazione l’interesse superiore del bambino”, ed evitare che possa trovarsi “in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo legame con una famiglia di affidamento”.

Niente più rimpatri di migranti minorenni non accompagnati, bisogna garantire l'accoglienza
La sentenza nasce da un ricorso presentato nel 2018. La vicenda riguarda un minorenne non accompagnato che all'epoca aveva 15 anni e quattro mesi e arrivava dalla Sierra Leone. Il ragazzo, una volta arrivato in Olanda, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato. Nella richiesta aveva indicato di essere nato nel 2002 in Guinea e di essere arrivato in Europa dopo la morte della zia, presso la quale viveva in Sierra Leone. Quando è arrivato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, il ragazzo sarebbe stato vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale, motivi per i quali soffrirebbe ora di gravi turbe psichiche. Questa era la situazione, ma, a marzo 2018, il segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dei Paesi Bassi ha deciso d'ufficio che il ragazzo non poteva beneficiare di un permesso di soggiorno a tempo determinato e il giudice del rinvio ha precisato che il minore non poteva beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. E, in base al diritto dei Paesi Bassi, questo tipo di decisione si considera come decisione di rimpatrio.

Il minorenne ha presentato ricorso contro questa decisione, facendo presente di non sapere dove risiedano i suoi genitori e sostenendo che non sarebbe in grado di riconoscerli, che non conoscerebbe alcun altro suo familiare e che non saprebbe neppure se ne esistano. Il giudice del rinvio, in quell'occasione, ha spiegato che la legge dei Paesi Bassi fa una distinzione tra i ragazzi a seconda dell'età. Per i minori che hanno meno di quindici anni alla data di presentazione della domanda di asilo, prima di adottare una decisione viene effettuata un'indagine per capire se esista o meno un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, per gli altri no. La Corte Ue ha adesso stabilito che quando uno Stato membro adotta una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato deve, in ogni fase della procedura, tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino. E questo implica una valutazione generale e approfondita della situazione del minore.(EuropaToday)

 

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Una sentenza storica quella emessa il 15.05.2016 dalla Dottoressa Conforto, GDP di Roma, con la quale si scrive nero su bianco il superamento dell'esame radiografico per l'accertamento dell'età. Storica questa sentenza non a caso per chi come me si batte per il superamento di questo esame che dà risultati estremamente incerti, come tantissime ricerche scientifiche dimostrano,  perché lo sviluppo scheletrico è condizionato da molti fattori quali l'alimentazione, eventuali malattie, tanto che due fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente, figuriamoci ragazzi di etnie diverse, provenienti da diverse zone del mondo. Il risultato è che l’esame del polso non è in grado di fornire risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati radiologici e con un errore due volte su tre.
Di seguito il testo dell'articolo pubblicato da Meltingpot.org. 

Vorrei invitarvi a leggere e porre particolare attenzione sul referto medico del Dott. Carlo Bracci che segna una pietra miliare in materia.

Da anni aspettavamo che si mettesse fine alla scandalosa procedura che obbligava i minori a sottoporsi ad esami radiografici per la determinazione della minore età.
Più volte richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, diverse associazione per i diritti dei minori e dei migranti avevano denunciato l’illegittimità di tale prassi.
Poiché esponendo il minore ad un esame invasivo e pericoloso senza che ce ne siano le esigenze terapeutiche necessarie, non si teneva conto del preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e allo stesso tempo si violava il principio di non discriminazione.
Tali violazioni hanno prodotto numerosi drammi e segnato la vita negativamente di tanti minori che avevano provato ad entrare in Italia, e che invece sono stati espulsi dal nostro territorio. Basti ricordare le innumerevoli denunce (Pro Asyl,Human Right Watch, Medu, Ambasciata dei Diritti) che hanno riguardato le riammissioni in Grecia di tantissimi presunti minori. In moltissimi casi sono state eseguite diagnosi affrettate e/o invasive senza che si giungesse ad una definizione ragionevole della minore età.

Il referto medico del Dott. Carlo Bracci (di Medici Contro la Tortura) ben rappresenta come dovrebbe essere fatta una diagnosi. Tale referto è stato prodotto per opporsi ad un decreto di espulsione ed impugnato dall’Avv. Salvatore Fachile.
Il giudice ritenendo la perizia esaustiva per la determinazione della minore età ha per tanto accolto il ricorso.

Scarica la sentenza:Pronuncia GDP di Roma del 06/06/2016

Scarica il referto medico:Perizia accertamento minore età. Dott. Carlo Bracci.

In primo luogo vi è la presenza di un mediatore linguistico culturale che permette di far capire al ragazzo il tipo di visita medica a cui sta per essere sottoposto, e se acconsente ad essere valutato in rispetto dei suoi parametri socio culturali.
La visita è assolutamente non invasiva (vedi allegato) ma permette un accertamento dell’età con precisione identica a quella che si sarebbe ottenuta con l’esame radiologico, ovvero in entrambi i casi e per i motivi spiegati all’interno del referto si ha sempre una possibilità di errore di due anni.
Lo stesso dottore sottolinea: "Non si valuta l’età scheletrica con esami radiografici in quanto l’esposizione a radiazioni ionizzate non deve essere eseguita se non per scopi diagnostici e terapeutici."
Si ha ora la speranza che questa sentenza e la relativa perizia medica fissino un precedente normativo di non ritorno.

Va comunque sempre ricordato che:
In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico.
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore.

Il 3 marzo 2016 è stato finalmente approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. C’è da dire che come estrema ratio prevede ancora l’esame radiografico ma in realtà lo nega per tutto quello che predispone in precedenza.
Altro aspetto importantissimo che il protocollo sottolinea come premessa generale che l’esame medico a cui deve essere sottoposto il minore deve essere fatto nei tempi che siano compatibili ad una sua situazione di serenità e non come spesso è successo nell’arco di due ore dal suo arrivo poiché la polizia di frontiera preme per la sua espulsione.
Scarica il protocollo :

Protocollo MSNA






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A tutela del Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per l’accertamento dell’età

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Per approfondire la materia legale clicca qui http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/p/giurisprudenza.html


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